CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe del 13/1/1926 pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza n. 278/2025 del Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, che lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975; che il ricorso - che deduce: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 per erronea qualificazione giuridica dello strumento in sequestro e mancata applicazione della fattispecie corretta; 2) vizio di motivazione (apparente, illogica, contraddittoria) in relazione all'elemento soggettivo del reato e alla valutazione delle circostanze di tempo e di luogo - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, come tali non consentite (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), e comunque reitera profili di censura già adeguatamente vagliati (cfr. § 2.1 sent. imp.) e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici 1dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, nel confermare la pronuncia del Giudice di prime cure e disattendendo gli analoghi motivi di appello: - ha confermato la sussumibilità dell'arma in sequestro (leva fustelle-etichette con lama in acciaio e punta e taglio, della lunghezza di 12-15 cm.) sotto la categoria dell'arma impropria, inquadrandola come strumento da punta e da taglio atto ad offendere (pag. 2 sent. imp.); - ha escluso che il giustificato motivo per porto di arma impropria possa essere quello dedotto a posteriori dall'imputato, rettamente applicando il costante indirizzo di questa Corte (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187- 01: «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti»; conf. Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007-01; Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv. 213023-01, non mass. sul punto); - ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, peraltro avente natura contravvenzionale, sicché per la sua configurabilità è sufficiente la mera colpa (Sez. 4, n. 22998 del 17/4/2024, non mass. in nnotiv.), avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato rinvenuto l'oggetto in questione; Che si vede in ipotesi di "doppia conforme", sicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado e le due sentenze concordanti possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento (Sez. 3, n. 10163 del 1/2/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221116-01), donde l'obbligo del ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con contenuti delle due sentenze (Sez. 3, n. 35915 del 18/6/2025, P., non mass.; Sez. 4, n. 29960 del 11/7/2025, Filippini e altro, non mass.; Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 2, n. 25348 del 14/5/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pattino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01), obbligo, nella specie, non soddisfatto; che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze aspecifiche e fattuali, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento 2delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M