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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 36076/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19276 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19276 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D55 D756C) avvocato personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c., altresì rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S15 F839N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rosa (C.F.: PPERS0 61A41 H683Y) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 335/2021,pubblicata in data 25 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad un atto di precetto di pa- gamento notificatole da [OSCURATO:PERSONA].

L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Lagonegro, in accoglimento dell’appello della Corbo,ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 rimesso le parti davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., con compensazione delle spese processuali.

Ricorre la Corbo, sulla base di un unicomotivo.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione del principio della soccombenza e dell’art. 91 cod. proc. civ.- fal- sa applicazione e violazionedell’art. 92 cod. proc. civ.».

La ricorrente sostiene che, essendo stato accolto il proprio ap- pello, con il quale si era dedotta la nullità della sentenza di primo grado per nullità della notificazione del relativo atto in- troduttivo, essa doveva essere considerata parte vittoriosa e che, in ogni caso, la motivazione adottata dal tribunale per la compensazione delle spese di lite non indicava effettive gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della stessa, come richiesto dall’art. 92 c.p.c., essendosi il tribunale limitato a fare riferi- mento alla « … decisione della causa su una questione mera- mente processuale».

Il ricorso è manifestamente fondato.

In primo luogo, vanno ribaditi i principi di diritto costantemen- te affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di annul- lamento della sentenza di primo grado per un difetto di in- staurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudi- zio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l’irregolarità che ha causato la rilevata nullità(cfr., in proposi- to, in generale, Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01 : « il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello; inoltre, qualora ritenga di avere suffi- cienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere at- tribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relati- va decisione al giudice nuovamente investito della causa»; conf.: Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 , Rv. 661476 –01; in particolare, Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520665 – 01 : « la parte che abbia conve- nuto in giudizio con citazione nulla per insufficienza del termi- ne a comparire uno dei litisconsorti necessari deve essere consideratasoccombente nel giudizio conclusosi con la rimes- sione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ancor- ché detta parte abbia concluso per la rimessione della causa al primo giudice, avendo essa dato causa con la propria citazione nulla all'intera vicenda processuale»).

Nella specie, il giudice di secondo grado, nonostante abbia ac- colto l’appello della Corbo, ritenendo sussistente un difetto di notificazione dall’evocazione in giudizio della stessa in primo grado, non ha fatto applicazione del principio della soccom- benza, specificato secondo i principi appena esposti, ma ha di- sposto la compensazione delle spese di lite (senza neanche, in verità, chiarire espressamente se con riferimento al solo grado di appello o anche al giudizio di primo grado, all’esito del qua- le la Corbo era stata condannata a pagare la metà delle relati- Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 ve spese), limitandosi a fare riferimento alla natura proces- suale della questione decisa in appello.

La decisione, in ogni caso, non risulta neanche conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte in tema di adegua- tezza della motivazione a sostegno della statuizione di com- pensazione delle spese processuali, secondo i quali, in linea generale, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplici- tamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali , devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente, inidonea a consentire il necessario controllo di legittimità (ex multis: Cass., Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016 , Rv. 640558 – 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 17816del 03/07/2019, Rv. 654447 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018 , Rv. 650982 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 22310 de l 25/09/2017 , Rv. 645998 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 23265del 03/11/2009, Rv. 609505 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14563 del 30/05/2008 , Rv. 603357 - 01) e, ancor più specificamente, « in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento» (Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014 , Rv. 631930 – 01; conf.: Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011, Rv. 620186 – 01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 7352 del 14/03/2019, Rv. 653144 -01).

Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Va opportunamente sottolineato che i principi di diritto appena esposti devono ritenersi applicabili anche in relazione all’attuale formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.,nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 set- tembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella leg- ge 10 novembre 2014, n. 162, dopo l’interven to della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistanoaltre ana- loghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diver- se dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti (cfr. Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 21157del 07/08/2019, Rv. 654806 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinan- za n. 11815 del 15/05/2018 , Rv. 648718 – 01; Sez. 2 , Sen- tenza n. 24234del 29/11/2016, Rv. 642196 – 01 ). 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al Tribunale di Lagonegro , in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimi- tà. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Lagonegro, in persona di diverso magistrato, anche per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19276 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19276 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D55 D756C) avvocato personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c., altresì rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S15 F839N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rosa (C.F.: PPERS0 61A41 H683Y) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 335/2021,pubblicata in data 25 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad un atto di precetto di pa- gamento notificatole da [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Lagonegro, in accoglimento dell’appello della Corbo,ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 rimesso le parti davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., con compensazione delle spese processuali. Ricorre la Corbo, sulla base di un unicomotivo. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione del principio della soccombenza e dell’art. 91 cod. proc. civ.- fal- sa applicazione e violazionedell’art. 92 cod. proc. civ.». La ricorrente sostiene che, essendo stato accolto il proprio ap- pello, con il quale si era dedotta la nullità della sentenza di primo grado per nullità della notificazione del relativo atto in- troduttivo, essa doveva essere considerata parte vittoriosa e che, in ogni caso, la motivazione adottata dal tribunale per la compensazione delle spese di lite non indicava effettive gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della stessa, come richiesto dall’art. 92 c.p.c., essendosi il tribunale limitato a fare riferi- mento alla « … decisione della causa su una questione mera- mente processuale». Il ricorso è manifestamente fondato. In primo luogo, vanno ribaditi i principi di diritto costantemen- te affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di annul- lamento della sentenza di primo grado per un difetto di in- staurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudi- zio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l’irregolarità che ha causato la rilevata nullità(cfr., in proposi- to, in generale, Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01 : « il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello; inoltre, qualora ritenga di avere suffi- cienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere at- tribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relati- va decisione al giudice nuovamente investito della causa»; conf.: Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 , Rv. 661476 –01; in particolare, Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520665 – 01 : « la parte che abbia conve- nuto in giudizio con citazione nulla per insufficienza del termi- ne a comparire uno dei litisconsorti necessari deve essere consideratasoccombente nel giudizio conclusosi con la rimes- sione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ancor- ché detta parte abbia concluso per la rimessione della causa al primo giudice, avendo essa dato causa con la propria citazione nulla all'intera vicenda processuale»). Nella specie, il giudice di secondo grado, nonostante abbia ac- colto l’appello della Corbo, ritenendo sussistente un difetto di notificazione dall’evocazione in giudizio della stessa in primo grado, non ha fatto applicazione del principio della soccom- benza, specificato secondo i principi appena esposti, ma ha di- sposto la compensazione delle spese di lite (senza neanche, in verità, chiarire espressamente se con riferimento al solo grado di appello o anche al giudizio di primo grado, all’esito del qua- le la Corbo era stata condannata a pagare la metà delle relati- Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 ve spese), limitandosi a fare riferimento alla natura proces- suale della questione decisa in appello. La decisione, in ogni caso, non risulta neanche conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte in tema di adegua- tezza della motivazione a sostegno della statuizione di com- pensazione delle spese processuali, secondo i quali, in linea generale, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplici- tamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali , devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente, inidonea a consentire il necessario controllo di legittimità (ex multis: Cass., Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016 , Rv. 640558 – 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 17816del 03/07/2019, Rv. 654447 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018 , Rv. 650982 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 22310 de l 25/09/2017 , Rv. 645998 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 23265del 03/11/2009, Rv. 609505 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14563 del 30/05/2008 , Rv. 603357 - 01) e, ancor più specificamente, « in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento» (Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014 , Rv. 631930 – 01; conf.: Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011, Rv. 620186 – 01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 7352 del 14/03/2019, Rv. 653144 -01). Ric. n. 19276/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Va opportunamente sottolineato che i principi di diritto appena esposti devono ritenersi applicabili anche in relazione all’attuale formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.,nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 set- tembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella leg- ge 10 novembre 2014, n. 162, dopo l’interven to della Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistanoaltre ana- loghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diver- se dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21157del 07/08/2019, Rv. 654806 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinan- za n. 11815 del 15/05/2018 , Rv. 648718 – 01; Sez. 2 , Sen- tenza n. 24234del 29/11/2016, Rv. 642196 – 01 ). 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al Tribunale di Lagonegro , in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimi- tà. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Lagonegro, in persona di diverso magistrato, anche per l
Sentenza Cassazione n. 36076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris