CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41493/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della s7. Corte di appellordi Taranto, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Taranto, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, numeri 2 e 7 cod. pen. La difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione: dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità del ricorrente. Si deduce inoltre inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è assistita da motivazione del tutto congrua, nella quale è stata offerta compiuta risposta alle doglianze difensive. I motivi di ricorso, riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, non risultano scanditi da necessario confronto con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Il richiamo all'art. 131-bis cod. pen. è inconferente: l'istituto è applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Deve pertanto escludersi la sua applicabilità al caso in esame, essendo il furto pluriaggravato punito con pena massima di dieci anni di reclusione. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]