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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 44693/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Velletri aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 605 cod. pen., consumato il 23 aprile 2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava quanto segue.

Le due persone offese avevano riferito di essere state costrette, con la minaccia di un coltello (Ferraresi era stato anche colpito con un pugno e sollecitato a denudarsi), dall'indagato (del quale, nell'immediatezza del fatto, avevano stentato a farne il nome, conoscendone la caratura criminale) a seguirlo per le vie della città di Anzio, in un percorso dal medesimo deciso.

Una costrizione durata ben due ore.

Dovuta al fatto che Scalabrino intendeva punirli e schernirli perché li riteneva responsabili del tentato furto della sua autovettura.

L'indagato li aveva anche ripresi, con la videocamera del suo cellulare, ed aveva pubblicato in rete i filmati.

Filmati che erano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria.

Il fatto che, nelle riprese pubblicate, non si scorgesse il coltello, indicato dalle persone offese, non consentiva di escluderne la presenza e l'utilizzo, posto che la complessiva ricostruzione dell'accaduto ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e Ferraresi aveva trovato pieno riscontro negli stessi filmati (oltre che nella piena convergenza del loro racconto).

Quanto alle esigenze di cautela, si osservava che Scalabrino aveva patito, nei mesi precedenti, due distinti periodi di detenzione per fatti di analoga specie.

2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro indiziario.

La ricostruzione del fatto operata dalla due persone offese non costituiva, in ragione dello stato di tensione esistente fra le parti, un attendibile indizio di reità.

Erano poi del tutto assenti i necessari riscontri alle loro affermazioni, non essendo stato, il coltello con il quale l'indagato li avrebbe minacciati, né rinvenuto né individuato nelle riprese filmate acquisite agli atti.

Del resto, se lo Scalabrino l'avesse impugnato per costringere i due a seguirlo non avrebbe potuto, nel contempo, riprendere la scena con il telefono.i Al più poi la sua condotta avrebbe potuto concretare la diversa, e meno grave, ipotesi della violenza privata, non essendo affatto emersa la volontà dell'indagato di privare le due persone offese della loro libertà di movimento.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dello Scalabrino è inammissibile.

1. 1 - Deve, innanzitutto, ricordarsi che: - la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (si tratta di orientamento costante, fra le altre pronunce ribadito da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

2. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente l'inammissibilità del ricorso, volto, solo, a sollecitare a questa Corte la riconsiderazione dei fatti oggetto dell'accertamento dei giudici della cautela, i quali, contrariamente a quanto si assume, avevano attendibilmente ricostruito il grave accaduto, muovendo sia dalle concordanti dichiarazioni delle persone offese sia dal riscontro ad esse fornito dagli stessi filmati pubblicati sulla rete internet dal prevenuto.Un quadro indiziario che, certo, non poteva trovare smentita nel mancato rinvenimento, o nella mancata riproduzione nei filmati, del coltello utilizzato sia in considerazione della già vagliata attendibilità delle persone offese, sia dalla logica del complessivo accaduto, considerando che le due persone offese, nonostante la palese limitazione della loro libertà e l'umiliazione patita, non si era ribellate, evidentemente perché non minacciate solo a parole.

2. Quanto all'invocata derubricazione è noto quale sia il discrinnine fra il delitto punito dall'art. 605 cod. pen. e quello, meno grave ed invocato dalla difesa, previsto dall'art. 610 cod. pen.: - il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento (Sez. 5, n. 49610 del 14/10/2014, Ammazzagatti, Rv. 261813 - il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, Rv. 264685),

3. Ciò premesso risulta evidente come la costrizione posta in essere dall'indagato ai danni delle due persone offese ne avesse limitato la libertà di movimento, ed anche per un tempo ragguardevole (circa due ore), visto che i due l'avevano dovuto seguire per le vie della città, ovunque egli, e non certo loro, avesse deciso di andare e di mostrarsi, così configurandosi proprio il delitto di sequestro di persona e non certo il meno grave reato di violenza privata.

Dovendosi anche considerare come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Velletri aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 605 cod. pen., consumato il 23 aprile 2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava quanto segue. Le due persone offese avevano riferito di essere state costrette, con la minaccia di un coltello (Ferraresi era stato anche colpito con un pugno e sollecitato a denudarsi), dall'indagato (del quale, nell'immediatezza del fatto, avevano stentato a farne il nome, conoscendone la caratura criminale) a seguirlo per le vie della città di Anzio, in un percorso dal medesimo deciso. Una costrizione durata ben due ore. Dovuta al fatto che Scalabrino intendeva punirli e schernirli perché li riteneva responsabili del tentato furto della sua autovettura. L'indagato li aveva anche ripresi, con la videocamera del suo cellulare, ed aveva pubblicato in rete i filmati. Filmati che erano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria. Il fatto che, nelle riprese pubblicate, non si scorgesse il coltello, indicato dalle persone offese, non consentiva di escluderne la presenza e l'utilizzo, posto che la complessiva ricostruzione dell'accaduto ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e Ferraresi aveva trovato pieno riscontro negli stessi filmati (oltre che nella piena convergenza del loro racconto). Quanto alle esigenze di cautela, si osservava che Scalabrino aveva patito, nei mesi precedenti, due distinti periodi di detenzione per fatti di analoga specie. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro indiziario. La ricostruzione del fatto operata dalla due persone offese non costituiva, in ragione dello stato di tensione esistente fra le parti, un attendibile indizio di reità. Erano poi del tutto assenti i necessari riscontri alle loro affermazioni, non essendo stato, il coltello con il quale l'indagato li avrebbe minacciati, né rinvenuto né individuato nelle riprese filmate acquisite agli atti. Del resto, se lo Scalabrino l'avesse impugnato per costringere i due a seguirlo non avrebbe potuto, nel contempo, riprendere la scena con il telefono.i Al più poi la sua condotta avrebbe potuto concretare la diversa, e meno grave, ipotesi della violenza privata, non essendo affatto emersa la volontà dell'indagato di privare le due persone offese della loro libertà di movimento. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dello Scalabrino è inammissibile. 1. 1 - Deve, innanzitutto, ricordarsi che: - la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (si tratta di orientamento costante, fra le altre pronunce ribadito da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente l'inammissibilità del ricorso, volto, solo, a sollecitare a questa Corte la riconsiderazione dei fatti oggetto dell'accertamento dei giudici della cautela, i quali, contrariamente a quanto si assume, avevano attendibilmente ricostruito il grave accaduto, muovendo sia dalle concordanti dichiarazioni delle persone offese sia dal riscontro ad esse fornito dagli stessi filmati pubblicati sulla rete internet dal prevenuto.Un quadro indiziario che, certo, non poteva trovare smentita nel mancato rinvenimento, o nella mancata riproduzione nei filmati, del coltello utilizzato sia in considerazione della già vagliata attendibilità delle persone offese, sia dalla logica del complessivo accaduto, considerando che le due persone offese, nonostante la palese limitazione della loro libertà e l'umiliazione patita, non si era ribellate, evidentemente perché non minacciate solo a parole. 2. Quanto all'invocata derubricazione è noto quale sia il discrinnine fra il delitto punito dall'art. 605 cod. pen. e quello, meno grave ed invocato dalla difesa, previsto dall'art. 610 cod. pen.: - il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento (Sez. 5, n. 49610 del 14/10/2014, Ammazzagatti, Rv. 261813 - il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, Rv. 264685), 3. Ciò premesso risulta evidente come la costrizione posta in essere dall'indagato ai danni delle due persone offese ne avesse limitato la libertà di movimento, ed anche per un tempo ragguardevole (circa due ore), visto che i due l'avevano dovuto seguire per le vie della città, ovunque egli, e non certo loro, avesse deciso di andare e di mostrarsi, così configurandosi proprio il delitto di sequestro di persona e non certo il meno grave reato di violenza privata. Dovendosi anche considerare come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. C