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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 1973

Cassazione n. 20247/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.12.1973 avverso la sentenza in data 15.3.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15.3.2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia ,ed in prevalenza di eroina /svoltesi nell'arco temporale compreso tra l'aprile 2016 e il maggio 2018, ma frin parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Cassino all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato, ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 primo comma n. 1 cod. pen., ha rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed C 8.000 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi nn. 2 e 5 fondata sulle dichiarazioni accusatorie dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi acquirenti delle sostanze cedute oggetto delle rispettive contestazioni.

Deduce che rata le sommarie informazioni rese tanto dal Benvenuti quanto dalla Valente fossero inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, secondo comma cod. proc. pen. per essere stato il primo trovato dagli agenti di PG a bordo di un'autovettura insieme a tale [OSCURATO:PERSONA] in possesso di 10 grammi di eroina, fatto del quale il teste aveva dichiarato di essere a conoscenza, e che perciò avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio in veste di persona sottoposta alle indagini 1e per essere stata la seconda destinataria delle dichiarazioni accusatorie rese dalla propria madre quattro mesi prima della sua audizione che la incolpava del delitto di spaccio di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto agli episodi di cessione di cui al capo n. 5) è sufficiente rilevare che la relativa affermazione di responsabilità non risulta aver costituito oggetto dei motivi di appello presentati dall'imputato in relazione ai soli capi 2,3,6,7,8,10,11,12,13 e 14, avendo al contrario il Barroso ammesso gli episodi di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Risponde &principi fondamentali dell'ordinamento processuale la preclusione all'introduzione in sede di legittimità di doglianze che abbiano ad oggetto punti o, come nella specie, capi della decisione diversi da quelli "attaccati" nell'originario atto d'appello che, solo, individua e circoscrive, limitandolo, l'effetto devolutivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581 e art. 597 c.p.p., comma , di talchè non può con la presente impugnativa,mQ' S&bt.n.

In ordine al capo n.2) non risulta né dalla sentenza di merito, né il ricorso ne fornisce alcuna evidenza che il soggetto che ha reso le sommarie informazioni ì testimoniali fosse indagato al momento della sua audizione, e, per vero, neppure che lo sia stato successivamente, in relazione ai fatti di cui al presente processo.

La sanzione di inutilizzabilità erga omnes invocata dalla difesa postula che, a carico dell'interessato, siano già stati acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando, a tal fine, eventuali sospetti od intuizioni personali degli inquirenti, né tanto meno timori UvA. nutriti al riguardo dall'informatore (Sez..1321., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416).

L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc.pen., richiede infatti l'originaria esistenza, a carico dell'escusso, di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico, occorrendo invece /che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato: dovendo la verifica della sussistenza della qualità di persona indagata essere condotta non secondo un criterio formale (esistenza di notizia criminis, iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese a seguito della eventuale emersione di elementi indiziari a suo carico, capaci di modificare lo statuto della prova dichiarativa ad esso riferibile (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, cit.), è solo in tale seconda eventualità che il soggetto può ritenersi irritualmente sentito come persona informata sui fatti, giacché avrebbe dovuto essere interrogato ab origine in qualità di imputato o di indagato, e dunque le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate né contra se né contra alios (Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019 - dep. 14/11/2019, Rv. 277947).

Le dichiarazioni rese dal Benvenuti, in quanto pienamente utilizzabili, devono perciò ritenersi essere state correttamente esaminate dai giudici di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata di C

3.000. P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.12.1973 avverso la sentenza in data 15.3.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15.3.2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia ,ed in prevalenza di eroina /svoltesi nell'arco temporale compreso tra l'aprile 2016 e il maggio 2018, ma frin parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Cassino all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato, ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 primo comma n. 1 cod. pen., ha rideterminato la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed C 8.000 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi nn. 2 e 5 fondata sulle dichiarazioni accusatorie dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi acquirenti delle sostanze cedute oggetto delle rispettive contestazioni. Deduce che rata le sommarie informazioni rese tanto dal Benvenuti quanto dalla Valente fossero inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, secondo comma cod. proc. pen. per essere stato il primo trovato dagli agenti di PG a bordo di un'autovettura insieme a tale [OSCURATO:PERSONA] in possesso di 10 grammi di eroina, fatto del quale il teste aveva dichiarato di essere a conoscenza, e che perciò avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio in veste di persona sottoposta alle indagini 1e per essere stata la seconda destinataria delle dichiarazioni accusatorie rese dalla propria madre quattro mesi prima della sua audizione che la incolpava del delitto di spaccio di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto agli episodi di cessione di cui al capo n. 5) è sufficiente rilevare che la relativa affermazione di responsabilità non risulta aver costituito oggetto dei motivi di appello presentati dall'imputato in relazione ai soli capi 2,3,6,7,8,10,11,12,13 e 14, avendo al contrario il Barroso ammesso gli episodi di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Risponde &principi fondamentali dell'ordinamento processuale la preclusione all'introduzione in sede di legittimità di doglianze che abbiano ad oggetto punti o, come nella specie, capi della decisione diversi da quelli "attaccati" nell'originario atto d'appello che, solo, individua e circoscrive, limitandolo, l'effetto devolutivo dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581 e art. 597 c.p.p., comma , di talchè non può con la presente impugnativa,mQ' S&bt.n. In ordine al capo n.2) non risulta né dalla sentenza di merito, né il ricorso ne fornisce alcuna evidenza che il soggetto che ha reso le sommarie informazioni ì testimoniali fosse indagato al momento della sua audizione, e, per vero, neppure che lo sia stato successivamente, in relazione ai fatti di cui al presente processo. La sanzione di inutilizzabilità erga omnes invocata dalla difesa postula che, a carico dell'interessato, siano già stati acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando, a tal fine, eventuali sospetti od intuizioni personali degli inquirenti, né tanto meno timori UvA. nutriti al riguardo dall'informatore (Sez..1321., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416). L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc.pen., richiede infatti l'originaria esistenza, a carico dell'escusso, di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico, occorrendo invece /che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato: dovendo la verifica della sussistenza della qualità di persona indagata essere condotta non secondo un criterio formale (esistenza di notizia criminis, iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese a seguito della eventuale emersione di elementi indiziari a suo carico, capaci di modificare lo statuto della prova dichiarativa ad esso riferibile (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, cit.), è solo in tale seconda eventualità che il soggetto può ritenersi irritualmente sentito come persona informata sui fatti, giacché avrebbe dovuto essere interrogato ab origine in qualità di imputato o di indagato, e dunque le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate né contra se né contra alios (Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019 - dep. 14/11/2019, Rv. 277947). Le dichiarazioni rese dal Benvenuti, in quanto pienamente utilizzabili, devono perciò ritenersi essere state correttamente esaminate dai giudici di merito. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata di C 3.000. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammen
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