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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15419/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] DIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 17495/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17495/2020 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Palermo, in personadell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell’art. 86cod. proc. civ., in qualità di Avvocato, con studio in Palermo,ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 17 gennaio 2020, n. 230/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Il “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Sicilia il 17 gennaio 2020, n.230/12/2020, che, in controversia su impugnazione dell’avvisodi accertamento n. 673/C del 15 aprile 2014 da parte delComune di Palermo , notificato il 14 maggio 2014, per la TOSAPrelativa al periodo compreso dal 29 novembre 2011 al 7 giugno2012, nella misura di € 3.309,00, in relazione all’occupazionetemporanea di suolo pubblico mediante l’installazione di unponteggio con funzione strutturale, essendovi collegati tirantie catene imbracanti il portale e la facciata (relitti di un’alabombardata durante la [OSCURATO:PERSONA]) che eranoancorati al resto dell’edificio, a salvaguardia delle opereartistiche ospitate dal prospetto dell’edificio, ha rigettatol’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune diPalermo avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Palermo il 20 giugno 2018, n.3207/3/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sulrilievo dell’ininfluenza della funzione svolta dal ponteggio.3.

Il Comune di Palermo è rimasto intimato.4.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettatoNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’appello del contribuente dal giudice di secondo grado conmotivazione totalmente inesistente o meramente apparente.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30Numero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragionisottese, in generale, al rigetto dell’appello.

Difatti, seppure informa laconica e stringata, la ratio decidendi è statachiaramente enunciata dal giudice del gravame: «Aprescindere dalla funzione cui assolve il ponteggio, sussiste (…)l’occupazione dello spazio pubblico».

In tal modo, si puòconsiderare soddisfatto il parametro del “minimocostituzionale”.3.

Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, omessoesame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice disecondo grado la circostanza che il ponteggio assolve ad unafunzione strutturale e non sottrae spazio all’uso pubblico,essendo collocato ad altezza tale da consentire l’uso pubblicodel marciapiedi, nonché violazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, nonché ancora violazione dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non aver considerato il giudice disecondo grado la carente sottrazione di superficie all’usopubblico e l’erroneo computo delle misure rilevate dalla poliziamunicipale, essendo stato dedotto che: «Il ponteggio che haNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026una larghezza di ml. 1,20 sovrasta anche una zona nonoccupata da marciapiedi e delimitata dalle colonne cheincoronano il portale che non può essere considerata nelcomputo dello spazio occupato.

Le colonne del portale infattioccupano l’intera larghezza di guisa che il ponteggio che lesovrasta non occupa suolo pubblico ma proprietà privata».3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Preliminarmente, si rileva l’insussistenza della preclusionederivante dalla c.d.

“doppia conforme” (nonostante lasoccombenza del contribuente nel duplice grado di merito).Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi diappello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuisia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012;detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazionedisposta dall’art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs. 1 ottobre2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023,dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, qualemodificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022,n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n.Numero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/202620994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez.

Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez.

Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Nella specie, però, il giudice del gravame avevapreventivamente rilevato il difetto di motivazione delladecisione di prime cure, la quale aveva rinviato per relationem«alla motivazione di altra sentenza non compresa fra gli attidel processo».

Ne deriva che la soccombenza del contribuentenei giudizi di primo grado e di secondo grado non è fondatasull’esame delle medesime circostanze di fatto, per cui nullaosta al sindacato del giudice di legittimità sulla denunciataviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.Il che si aggancia all’ulteriore profilo di censura, giacché laviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – che è apprezzabile insede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazionedi cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., comeriformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134(tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2016, n. 24434;Cass., Sez. 3^, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3^, 11febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2022, n.867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., Sez. 5^,29 aprile 2024, n. 11329) - può essere dedotta come vizio dilegittimità qualora il giudice, esercitando il suo poterediscrezionale nella scelta e valutazione degli elementiprobatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbiaesplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne inconcreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quandoNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamenteritenga notori o la sua scienza personale (Cass., Sez.

Un., 30settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n.16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass.,Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585; Cass., Sez. Trib., 25settembre 2025, n. 26168).3.3 Ciò detto, è convinzione del collegio che il giudice di appellonon abbia verificato l’incidenza della collocazione del ponteggiosull’uso pubblico del marciapiedi, con particolare riguardo allaeffettiva insistenza della struttura protettiva sulla superficieinteressata dal passaggio pedonale, anche sulla scorta delleprescrizioni dettate dalla competente Sopraintendenza per iBeni Ambientali e Culturali a garanzia della salvaguardia delleopere artistiche e storiche ospitate dal prospetto del fabbricato.Difatti, si tratta di circostanze potenzialmente idonee (in casodi eventuale conferma in concreto) a rovesciare l’esito delgiudizio, giacché l’accertamento negativo circa l’occupazionedel suolo pubblico da parte del ponteggio (anche se soltantoper una misura inferiore rispetto alle risultanze dell’attoimpositivo) escluderebbe (o, comunque, ridurrebbe) ladebenza del tributo.4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 91 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere state poste le spese giudiziali dalgiudice di secondo grado a carico dell’ente impositore.4.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento delsecondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo loscrutinio.5.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezzadel primo motivo e l’assorbimento del terzo motivo, il ricorsoNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolticon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.a), della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primomotivo e dichiara l’assorbimento del terzo motivo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimitàCosì deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 17495/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17495/2020 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Palermo, in personadell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell’art. 86cod. proc. civ., in qualità di Avvocato, con studio in Palermo,ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 17 gennaio 2020, n. 230/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Il “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Sicilia il 17 gennaio 2020, n.230/12/2020, che, in controversia su impugnazione dell’avvisodi accertamento n. 673/C del 15 aprile 2014 da parte delComune di Palermo , notificato il 14 maggio 2014, per la TOSAPrelativa al periodo compreso dal 29 novembre 2011 al 7 giugno2012, nella misura di € 3.309,00, in relazione all’occupazionetemporanea di suolo pubblico mediante l’installazione di unponteggio con funzione strutturale, essendovi collegati tirantie catene imbracanti il portale e la facciata (relitti di un’alabombardata durante la [OSCURATO:PERSONA]) che eranoancorati al resto dell’edificio, a salvaguardia delle opereartistiche ospitate dal prospetto dell’edificio, ha rigettatol’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune diPalermo avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Palermo il 20 giugno 2018, n.3207/3/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sulrilievo dell’ininfluenza della funzione svolta dal ponteggio.3. Il Comune di Palermo è rimasto intimato.4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettatoNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’appello del contribuente dal giudice di secondo grado conmotivazione totalmente inesistente o meramente apparente.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30Numero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragionisottese, in generale, al rigetto dell’appello. Difatti, seppure informa laconica e stringata, la ratio decidendi è statachiaramente enunciata dal giudice del gravame: «Aprescindere dalla funzione cui assolve il ponteggio, sussiste (…)l’occupazione dello spazio pubblico». In tal modo, si puòconsiderare soddisfatto il parametro del “minimocostituzionale”.3. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, omessoesame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice disecondo grado la circostanza che il ponteggio assolve ad unafunzione strutturale e non sottrae spazio all’uso pubblico,essendo collocato ad altezza tale da consentire l’uso pubblicodel marciapiedi, nonché violazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, nonché ancora violazione dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non aver considerato il giudice disecondo grado la carente sottrazione di superficie all’usopubblico e l’erroneo computo delle misure rilevate dalla poliziamunicipale, essendo stato dedotto che: «Il ponteggio che haNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026una larghezza di ml. 1,20 sovrasta anche una zona nonoccupata da marciapiedi e delimitata dalle colonne cheincoronano il portale che non può essere considerata nelcomputo dello spazio occupato. Le colonne del portale infattioccupano l’intera larghezza di guisa che il ponteggio che lesovrasta non occupa suolo pubblico ma proprietà privata».3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Preliminarmente, si rileva l’insussistenza della preclusionederivante dalla c.d. “doppia conforme” (nonostante lasoccombenza del contribuente nel duplice grado di merito).Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi diappello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuisia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012;detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazionedisposta dall’art. 3, comma 26, lett. e, del d.lgs. 1 ottobre2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023,dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, qualemodificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022,n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n.Numero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/202620994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Nella specie, però, il giudice del gravame avevapreventivamente rilevato il difetto di motivazione delladecisione di prime cure, la quale aveva rinviato per relationem«alla motivazione di altra sentenza non compresa fra gli attidel processo». Ne deriva che la soccombenza del contribuentenei giudizi di primo grado e di secondo grado non è fondatasull’esame delle medesime circostanze di fatto, per cui nullaosta al sindacato del giudice di legittimità sulla denunciataviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.Il che si aggancia all’ulteriore profilo di censura, giacché laviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – che è apprezzabile insede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazionedi cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., comeriformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134(tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2016, n. 24434;Cass., Sez. 3^, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3^, 11febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2022, n.867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942; Cass., Sez. 5^,29 aprile 2024, n. 11329) - può essere dedotta come vizio dilegittimità qualora il giudice, esercitando il suo poterediscrezionale nella scelta e valutazione degli elementiprobatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbiaesplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne inconcreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quandoNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamenteritenga notori o la sua scienza personale (Cass., Sez. Un., 30settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n.16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass.,Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585; Cass., Sez. Trib., 25settembre 2025, n. 26168).3.3 Ciò detto, è convinzione del collegio che il giudice di appellonon abbia verificato l’incidenza della collocazione del ponteggiosull’uso pubblico del marciapiedi, con particolare riguardo allaeffettiva insistenza della struttura protettiva sulla superficieinteressata dal passaggio pedonale, anche sulla scorta delleprescrizioni dettate dalla competente Sopraintendenza per iBeni Ambientali e Culturali a garanzia della salvaguardia delleopere artistiche e storiche ospitate dal prospetto del fabbricato.Difatti, si tratta di circostanze potenzialmente idonee (in casodi eventuale conferma in concreto) a rovesciare l’esito delgiudizio, giacché l’accertamento negativo circa l’occupazionedel suolo pubblico da parte del ponteggio (anche se soltantoper una misura inferiore rispetto alle risultanze dell’attoimpositivo) escluderebbe (o, comunque, ridurrebbe) ladebenza del tributo.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 91 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere state poste le spese giudiziali dalgiudice di secondo grado a carico dell’ente impositore.4.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento delsecondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo loscrutinio.5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezzadel primo motivo e l’assorbimento del terzo motivo, il ricorsoNumero registro generale 17495/2020Numero sezionale 3761/2026Numero di raccolta generale 15419/2026Data pubblicazione 20/05/2026può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolticon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.a), della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primomotivo e dichiara l’assorbimento del terzo motivo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimitàCosì deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]