Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 02205/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 930-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 6 PAL 10 SCALA C, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 930/2021 Numero sezionale 11549/2021 Numero di raccolta generale 2205/2022Data pubblicazione 25/01/2022 avverso la sentenza n. 14986/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « il condominio di via Marforio n. 6 Pal. 10 scala C in Roma ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 14986 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare la nullità della delibera condominiale del 20.

10. 2016 nella parte in cui aveva posto a loro carico oneri arretrati relativi ad annualità precedenti a quella in corso ed a quella precedente il loro acquisto; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso; i controricorrenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio ricorrente, per avere questi proposto l’impugnazione senza autorizzazione dell’assemblea; l’eccezione è infondata, avendo questa Corte già più volte precisato che, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 cod. civ., l’amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea ( Cass.n. 7095 del 2017; Cass. n. 1451 del 2014 ); con il primo motivo di ricorso il condominio, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1, 1bis e 2, d.lgs. n. 28 del 2010, censura la sentenza impugnata per avere riformato il capo della decisione del giudice di pace che aveva dichiarato improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, sulla base della considerazione che tale inosservanza non era stata eccepita dal convenuto, né era stata rilevata dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 930/2021 Numero sezionale 11549/2021 giudice entro la prima udienza, che costituisce il termine finale per la Numero di raccolta generale 2205/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 proposizione dell’eccezione a mente dell’art. 5 d.lgs. citato; il ricorrente, in particolare, lamenta che, così decidendo, il Tribunale non abbia considerato che il condominio non aveva sollevato l’eccezione in parola in quanto era rimasto contumace nel procedimento di primo grado ed altresì che, avendola formulata nell’atto in cui si era costituito in appello, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’opportunità di invitare le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, essendo esso obbligatorio per le cause in materia condominiale; il motivo è infondato, in quanto il termine della prima udienza del giudizio di primo grado stabilito dalla legge per rilevare la mancata instaurazione del procedimento di mediazione prescinde totalmente dalla circostanza che il convenuto si sia o meno costituito in giudizio, mentre l’invito a procedervi da parte del giudice di appello è previsto dalla stessa legge come facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non dà luogo a vizio di violazione di legge della sentenza di secondo grado; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. cod. civ. in relazione all’art. 1137 cod. civ. ed all’art. 66 disp. att. stesso codice, lamenta che il Tribunale abbia qualificato la delibera affetta da un vizio di nullità e non di annullabilità e non abbia pertanto dichiarato tardiva l’impugnativa, atteso che essa era stata proposta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 1137 citato; il mezzo, per come formulato, è inammissibile, non avendo il vizio denunziato carattere di decisività, tenuto conto che, anche nel caso in cui la delibera fosse stata dichiarata annullabile e non nulla, il giudice non avrebbe potuto respingere la domanda degli attori perché proposta oltre il termine di cui all’art. 1137 cod. civ., atteso che l’inosservanza di detto termine, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.), non può essere rilevata di ufficio dal giudice ( Cass. n. 8216 del 2015; Cass. n. 9667 del 2003; Cass. n. 15131 del 2001 ), ma deve essere eccepita dal condominio, a mente degli artt. 166 e 167, comma 2, cod. proc. civ., eccezione nella specie F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 930/2021 Numero sezionale 11549/2021 pacificamente non sollevata, essendo il condominio rimasto contumacNumero di raccolta generale 2205/2022e nel Data pubblicazione 25/01/2022 giudizio di primo grado ».

Considerato che: i controricorrenti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 930-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 6 PAL 10 SCALA C, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 930/2021 Numero sezionale 11549/2021 Numero di raccolta generale 2205/2022Data pubblicazione 25/01/2022 avverso la sentenza n. 14986/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « il condominio di via Marforio n. 6 Pal. 10 scala C in Roma ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 14986 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare la nullità della delibera condominiale del 20. 10. 2016 nella parte in cui aveva posto a loro carico oneri arretrati relativi ad annualità precedenti a quella in corso ed a quella precedente il loro acquisto; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso; i controricorrenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio ricorrente, per avere questi proposto l’impugnazione senza autorizzazione dell’assemblea; l’eccezione è infondata, avendo questa Corte già più volte precisato che, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 cod. civ., l’amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea ( Cass.n. 7095 del 2017; Cass. n. 1451 del 2014 ); con il primo motivo di ricorso il condominio, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1, 1bis e 2, d.lgs. n. 28 del 2010, censura la sentenza impugnata per avere riformato il capo della decisione del giudice di pace che aveva dichiarato improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, sulla base della considerazione che tale inosservanza non era stata eccepita dal convenuto, né era stata rilevata dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 930/2021 Numero sezionale 11549/2021 giudice entro la prima udienza, che costituisce il termine finale per la Numero di raccolta generale 2205/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 proposizione dell’eccezione a mente dell’art. 5 d.lgs. citato; il ricorrente, in particolare, lamenta che, così decidendo, il Tribunale non abbia considerato che il condominio non aveva sollevato l’eccezione in parola in quanto era rimasto contumace nel procedimento di primo grado ed altresì che, avendola formulata nell’atto in cui si era costituito in appello, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’opportunità di invitare le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, essendo esso obbligatorio per le cause in materia condominiale; il motivo è infondato, in quanto il termine della prima udienza del giudizio di primo grado stabilito dalla legge per rilevare la mancata instaurazione del procedimento di mediazione prescinde totalmente dalla circostanza che il convenuto si sia o meno costituito in giudizio, mentre l’invito a procedervi da parte del giudice di appello è previsto dalla stessa legge come facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non dà luogo a vizio di violazione di legge della sentenza di secondo grado; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. cod. civ. in relazione all’art. 1137 cod. civ. ed all’art. 66 disp. att. stesso codice, lamenta che il Tribunale abbia qualificato la delibera affetta da un vizio di nullità e non di annullabilità e non abbia pertanto dichiarato tardiva l’impugnativa, atteso che essa era stata proposta oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 1137 citato; il mezzo, per come formulato, è inammissibile, non avendo il vizio denunziato carattere di decisività, tenuto conto che, anche nel caso in cui la delibera fosse stata dichiarata annullabile e non nulla, il giudice non avrebbe potuto respingere la domanda degli attori perché proposta oltre il termine di cui all’art. 1137 cod. civ., atteso che l’inosservanza di detto termine, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.), non può essere rilevata di ufficio dal giudice ( Cass. n. 8216 del 2015; Cass. n. 9667 del 2003; Cass. n. 15131 del 2001 ), ma deve essere eccepita dal condominio, a mente degli artt. 166 e 167, comma 2, cod. proc. civ., eccezione nella specie F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 930/2021 Numero sezionale 11549/2021 pacificamente non sollevata, essendo il condominio rimasto contumacNumero di raccolta generale 2205/2022e nel Data pubblicazione 25/01/2022 giudizio di primo grado ». Considerato che: i controricorrenti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U
Sentenza Cassazione n. 02205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris