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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 1994

Cassazione n. 47485/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/1/1994 avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato ascritto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa.

Il ricorrente censura il punto concernente la riqualificazione del reato, relativo alla coltivazione di 17 piante di hashish, deducendo i vizi di violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione atteso che gli elementi valutati dalla Corte territoriale (numero non elevato delle piante e non rilevante quantità di sostanza stupefacente ricavabile) sono in contrasto con le risultanze istruttorie.

Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare complessivamente la condotta ascritta all'imputato, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e che gli elementi probatori agli atti sono sintomatici di una coltivazione svolta in modo professionale, stabile e continuativo, idonea a soddisfare un'ampia platea di consumatori.

Al riguardo, si pone l'accento sui seguenti indicatori: le dimensioni, il numero ed il pieno stato vegetativo delle piante (alte circa 1,40 metri); la predisposizione di un impianto di irrigazione; le modalità di occultamento della piantagione, realizzata in un'area isolata ma limitrofa all'abitazione dell'imputato; l'ingente quantitativo di sostanza ricavabile; la presenza di una recinzione del fondo e di cani, anche aggressivi, posti a protezione della piantagione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni versate in fatto e, in parte, di carattere meramente ipotetico, volte a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi probatori considerati dalla sentenza impugnata ai fini della riqualificazione della condotta ascritta all'imputato.

In particolare, il ricorrente insiste genericamente sull'elevato quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile dalle piante, omettendo di considerare che, in realtà, non è stato svolto alcun accertamento al riguardo.

Dalla sentenza risulta, infatti, che è stato espletato solo il narcotest che, isolatamente considerato, non è di per sé idoneo a provare la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente (cfr. Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680).

Di contro, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha posto l'accento sul numero non elevato delle piante (diciassette), assumendo che dalle stesse non poteva ricavarsi un'elevata quantità di sostanza.

Il ricorso, senza confrontarsi criticamente con tale argomentazione, insiste, oltre che sul dato ipotetico sopra esaminato, anche sulle caratteristiche della coltivazione (presenza di un impianto di irrigazione, ubicazione, recinzione del fondo e presenza dei cani).

Come premesso, si tratta di elementi puramente confutativi che non denunciano alcun vizio della sentenza censurabile in sede di legittimità.

Va, in ogni caso, aggiunto che gli elementi indicati dal ricorrente attengono a qualsiasi, anche rudimentale, attività di coltivazione e, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici del suo carattere professionale, non paiono avere alcuna valenza negativa assorbente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/1/1994 avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del reato ascritto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa. Il ricorrente censura il punto concernente la riqualificazione del reato, relativo alla coltivazione di 17 piante di hashish, deducendo i vizi di violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione atteso che gli elementi valutati dalla Corte territoriale (numero non elevato delle piante e non rilevante quantità di sostanza stupefacente ricavabile) sono in contrasto con le risultanze istruttorie. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare complessivamente la condotta ascritta all'imputato, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e che gli elementi probatori agli atti sono sintomatici di una coltivazione svolta in modo professionale, stabile e continuativo, idonea a soddisfare un'ampia platea di consumatori. Al riguardo, si pone l'accento sui seguenti indicatori: le dimensioni, il numero ed il pieno stato vegetativo delle piante (alte circa 1,40 metri); la predisposizione di un impianto di irrigazione; le modalità di occultamento della piantagione, realizzata in un'area isolata ma limitrofa all'abitazione dell'imputato; l'ingente quantitativo di sostanza ricavabile; la presenza di una recinzione del fondo e di cani, anche aggressivi, posti a protezione della piantagione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni versate in fatto e, in parte, di carattere meramente ipotetico, volte a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi probatori considerati dalla sentenza impugnata ai fini della riqualificazione della condotta ascritta all'imputato. In particolare, il ricorrente insiste genericamente sull'elevato quantitativo di sostanza stupefacente ricavabile dalle piante, omettendo di considerare che, in realtà, non è stato svolto alcun accertamento al riguardo. Dalla sentenza risulta, infatti, che è stato espletato solo il narcotest che, isolatamente considerato, non è di per sé idoneo a provare la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente (cfr. Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680). Di contro, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha posto l'accento sul numero non elevato delle piante (diciassette), assumendo che dalle stesse non poteva ricavarsi un'elevata quantità di sostanza. Il ricorso, senza confrontarsi criticamente con tale argomentazione, insiste, oltre che sul dato ipotetico sopra esaminato, anche sulle caratteristiche della coltivazione (presenza di un impianto di irrigazione, ubicazione, recinzione del fondo e presenza dei cani). Come premesso, si tratta di elementi puramente confutativi che non denunciano alcun vizio della sentenza censurabile in sede di legittimità. Va, in ogni caso, aggiunto che gli elementi indicati dal ricorrente attengono a qualsiasi, anche rudimentale, attività di coltivazione e, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici del suo carattere professionale, non paiono avere alcuna valenza negativa assorbente. P.Q.M. Dichiara inammissibil