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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12614/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2020, di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato a costoro ascritto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], alla riconosciuta recidiva ed alla mancata riduzione della pena conseguente al riconoscimento di altra attenuante; - Basso e Busacca, alla mancata assoluzione dei medesimi; Ritenuto che i motivi di ricorso, di Basso e Busacca, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, quanto ai ricorsi degli imputati Messina, che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che: - la sussistenza della recidiva è stata adeguatamente motivata; - la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato anche in relazione al mantenuto giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza ed alla conservata misura della pena (anche ai sensi, pertanto, dell'art. 597 cod. proc. pen.); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StaOslao Scarlini slnat14›_ , DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2020, di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato a costoro ascritto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], alla riconosciuta recidiva ed alla mancata riduzione della pena conseguente al riconoscimento di altra attenuante; - Basso e Busacca, alla mancata assoluzione dei medesimi; Ritenuto che i motivi di ricorso, di Basso e Busacca, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, quanto ai ricorsi degli imputati Messina, che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che: - la sussistenza della recidiva è stata adeguatamente motivata; - la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato anche in relazione al mantenuto giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza ed alla conservata misura della pena (anche ai sensi, pertanto, dell'art. 597 cod. proc. pen.); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StaOslao Scarlini slnat14›_ , DEPOS
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