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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 00134/2022

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a seguente ORDINANZA ào- t é o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Z FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 4), c.p. (capo A) e 493 ter, 81, cpv., c.p., in rubrica a lei ascritti.

2. Avverso la sentenza in questione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica dei fatti per cui si procede e, in particolare, della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, co. 1, n. 7), c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dalla ricorrente si fonda su rilievi del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza, in cui alla Pasquale, giova evidenziare, è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n.4), c.p. e non quella ex art. 625, co. 1, n. 7), c.p.

Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.9.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ào- t é o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Z FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 4), c.p. (capo A) e 493 ter, 81, cpv., c.p., in rubrica a lei ascritti. 2. Avverso la sentenza in questione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica dei fatti per cui si procede e, in particolare, della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, co. 1, n. 7), c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dalla ricorrente si fonda su rilievi del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza, in cui alla Pasquale, giova evidenziare, è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n.4), c.p. e non quella ex art. 625, co. 1, n. 7), c.p. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021. [OSCURATO:PERSONA]
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