CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 32341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 marzo 2024 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha contestato le conclusioni del Procuratore generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare, con la recidiva semplice (così riqualificata la recidiva qualificata contestata), fatti commessi 1110 ottobre 2015. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo come unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine all' esclusione della richiesta applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. 2.Preliminarmente va dato atto che il reato di evasione contestato al ricorrente, indicato nell'imputazione come commesso in data 10 ottobre 2015, ritenuta la recidiva semplice, si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello, emessa il 13 marzo 2024, attesa la maturazione del termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen. in assenza di sospensioni. Non vi sono le condizioni per affermare che il ricorso sia inammissibile e che il rapporto processuale non si sia validamente formato essendo, invece, fondata la censura formulata in quanto, a fronte dell'espressa richiesta del difensore di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello si è limitata a negarla in base al solo precedente per resistenza di [OSCURATO:PERSONA] senza operare una valutazione complessiva della condotta criminosa del ricorrente e della sua personalità tale, dunque, da escludere, la sussistenza dei presupposti della norma citata. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di 2 P "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3.La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 5 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]