CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 09175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato - per sopravvenuta carenza di interesse, stante il trasferimento del detenuto presso diverso istituto - il reclamo che era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge, in riferimento agli artt. 24 Cost., 666 comma 2 e 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen. 3. Il ricorso è aspecifico e privo della necessaria precisazione delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali posti a fondamento della richiesta. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.