Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14624/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ontroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-Numero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania n. 7020/2024, depositata il 12dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia di IGrado di Salerno, l'intimazione di pagamento n.10020219006359457, notificata in data 16 marzo 2022dall'Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA], per conto dell'Agenzia delleentrate - [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in relazione alle seguenticartelle di pagamento:

1. n. 10020020097804892003 notificata indata 3 giugno 2005, per un importo complessivo di euro14.238,65, IVA anno 1995;

2. n. 10020030087638258000notificata in data 20 ottobre 2003, per un importo complessivo dieuro 18.428,23, CSN anno 1996;

3. n. 0020030087918975003notificata in data 27 ottobre 2003, per un importo complessivo dieuro 74.438,00, ILOR anno 1996-97;

4. n.10020040000970127003 notificata in data 27 febbraio 2004, perun importo complessivo di euro 106.260,72, IVA anno 1996-97;5. n. 10020040068635917001 notificata in data 22 novembre2004, per un importo complessivo di euro 16.812,42, ILOR anno1995;

6. n. 10020050052408612001 notificata in data 30 gennaio2006, per un importo complessivo di euro 10.757,95, IVA anno1995;

7. n. 1002006001055024000 notificata in data 20 maggio2006, per un importo complessivo di euro 12.897,82, IRPEF anno1999;

8. n. 10020060038432109002 notificata in data 22settembre 2006, per un importo complessivo di euro 154.138,81,IVA anno 1998-99;

9. n. 10020070057451392001 notificata indata 7 novembre 2007, per un importo complessivo di euroNumero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/202644.304,81, IVA anno 1995.

A sostegno dell'opposizione eccepiva lamancata notifica delle elencate cartelle di pagamento e, in ognicaso, la prescrizione delle pretese portate dalle stesse, ivicompresa quella maturata successivamente alla notifica dellemedesime, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, consentenza n. 691/23, accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaSi costituiva la contribuente chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 7020/2024, depositata il 12 dicembre 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniarigettava l'appello, compensando interamente le spese del giudizio.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per il mancatoobbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, Cost. per non averela Corte di Giustizia tributaria di secondo grado motivato ladecisione di compensare le spese di lite.

La circostanza sarebbeequiparabile ad un'omessa motivazione illegittimamentederogatoria dell’art. 111, comma 6, Cost.

Invero, il Giudice deveesporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono lastatuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinataNumero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/2026alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deveesplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenoredell’art. 92 c.p.c.

Peraltro, le eventuali “gravi ed eccezionaliragioni” devono riguardare specifiche circostanze o aspetti dellacontroversia decisa e non possono essere rimesse a “formule distile”, equiparabili a una omessa pronuncia.Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondogrado compensato le spese di lite in violazione del principio dellasoccombenza.1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola dellasoccombenza di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 equella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti intermini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga allasoccombenza è ammessa in presenza di elementi che lagiustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per"gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è datodall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità(Cass. n. 20755/2025).Nel caso di specie, non c'è alcuna motivazione Sullacompensazione integrale delle spese, nonostante la soccombenzadell'appellante.2. – Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania in diversa composizione, anche perla statuizione delle spese del presente giudizio.Numero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/2026 P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-Numero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania n. 7020/2024, depositata il 12dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia di IGrado di Salerno, l'intimazione di pagamento n.10020219006359457, notificata in data 16 marzo 2022dall'Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA], per conto dell'Agenzia delleentrate - [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in relazione alle seguenticartelle di pagamento: 1. n. 10020020097804892003 notificata indata 3 giugno 2005, per un importo complessivo di euro14.238,65, IVA anno 1995; 2. n. 10020030087638258000notificata in data 20 ottobre 2003, per un importo complessivo dieuro 18.428,23, CSN anno 1996; 3. n. 0020030087918975003notificata in data 27 ottobre 2003, per un importo complessivo dieuro 74.438,00, ILOR anno 1996-97; 4. n.10020040000970127003 notificata in data 27 febbraio 2004, perun importo complessivo di euro 106.260,72, IVA anno 1996-97;5. n. 10020040068635917001 notificata in data 22 novembre2004, per un importo complessivo di euro 16.812,42, ILOR anno1995; 6. n. 10020050052408612001 notificata in data 30 gennaio2006, per un importo complessivo di euro 10.757,95, IVA anno1995; 7. n. 1002006001055024000 notificata in data 20 maggio2006, per un importo complessivo di euro 12.897,82, IRPEF anno1999; 8. n. 10020060038432109002 notificata in data 22settembre 2006, per un importo complessivo di euro 154.138,81,IVA anno 1998-99; 9. n. 10020070057451392001 notificata indata 7 novembre 2007, per un importo complessivo di euroNumero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/202644.304,81, IVA anno 1995. A sostegno dell'opposizione eccepiva lamancata notifica delle elencate cartelle di pagamento e, in ognicaso, la prescrizione delle pretese portate dalle stesse, ivicompresa quella maturata successivamente alla notifica dellemedesime, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, consentenza n. 691/23, accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaSi costituiva la contribuente chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 7020/2024, depositata il 12 dicembre 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniarigettava l'appello, compensando interamente le spese del giudizio.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per il mancatoobbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, Cost. per non averela Corte di Giustizia tributaria di secondo grado motivato ladecisione di compensare le spese di lite. La circostanza sarebbeequiparabile ad un'omessa motivazione illegittimamentederogatoria dell’art. 111, comma 6, Cost. Invero, il Giudice deveesporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono lastatuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinataNumero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/2026alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deveesplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenoredell’art. 92 c.p.c. Peraltro, le eventuali “gravi ed eccezionaliragioni” devono riguardare specifiche circostanze o aspetti dellacontroversia decisa e non possono essere rimesse a “formule distile”, equiparabili a una omessa pronuncia.Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondogrado compensato le spese di lite in violazione del principio dellasoccombenza.1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola dellasoccombenza di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 equella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti intermini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga allasoccombenza è ammessa in presenza di elementi che lagiustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per"gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è datodall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità(Cass. n. 20755/2025).Nel caso di specie, non c'è alcuna motivazione Sullacompensazione integrale delle spese, nonostante la soccombenzadell'appellante.2. – Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania in diversa composizione, anche perla statuizione delle spese del presente giudizio.Numero registro generale 13724/2025Numero sezionale 2194/2026Numero di raccolta generale 14624/2026Data pubblicazione 17/05/2026 P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 14624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris