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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36831/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 050HPIK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di rapina aggravata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova e, in particolare, alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia sulla base del recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali della p.o., reitera rilievi adeguatamente scrutinati in sede d'appello e disattesi con corretti argomenti giuridici; la difesa dissente sulla valutazione in ordine alla credibilità e genuinità della persona offesa, in considerazione delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni predibattimentali e quelle rese in dibattimento, sollecitando una rivalutazione della fonte dichiarativa in questa sede preclusa a fronte di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità; che, a tal proposito, la Corte territoriale ha evidenziato che, a seguito delle contestazioni rivoltele nell'esame dibattimentale, la p.o. non ha mai negato di aver riferito, nell'immediatezza del fatto, di aver ricevuto delle minacce e di essersi sentita, anche solo indirettamente, coartata dall'atmosfera di intimidazione creata dal ricorrente e dai complici, limitandosi a far presente il proprio deficit mnemonico e ribadendo la ferma volontà di confermare in ogni caso tutto quanto in precedenza dichiarato; che, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01;n.17089 del 28/2/2017, Lubine, Rv. 270091 - 01; n. 10483 del 21/02/2012, Russo, Rv. 252707 - 01) e, in esito ad un ampio scrutinio dei contenuti dichiarativi resi dalla p.o., ha confermato l'attendibilità del dichiarante segnalando l'oggettiva difficoltà di elaborazione del ricordo dimostrata dai passi richiamati a pag. 11; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 050HPIK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di rapina aggravata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova e, in particolare, alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia sulla base del recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali della p.o., reitera rilievi adeguatamente scrutinati in sede d'appello e disattesi con corretti argomenti giuridici; la difesa dissente sulla valutazione in ordine alla credibilità e genuinità della persona offesa, in considerazione delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni predibattimentali e quelle rese in dibattimento, sollecitando una rivalutazione della fonte dichiarativa in questa sede preclusa a fronte di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità; che, a tal proposito, la Corte territoriale ha evidenziato che, a seguito delle contestazioni rivoltele nell'esame dibattimentale, la p.o. non ha mai negato di aver riferito, nell'immediatezza del fatto, di aver ricevuto delle minacce e di essersi sentita, anche solo indirettamente, coartata dall'atmosfera di intimidazione creata dal ricorrente e dai complici, limitandosi a far presente il proprio deficit mnemonico e ribadendo la ferma volontà di confermare in ogni caso tutto quanto in precedenza dichiarato; che, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01;n.17089 del 28/2/2017, Lubine, Rv. 270091 - 01; n. 10483 del 21/02/2012, Russo, Rv. 252707 - 01) e, in esito ad un ampio scrutinio dei contenuti dichiarativi resi dalla p.o., ha confermato l'attendibilità del dichiarante segnalando l'oggettiva difficoltà di elaborazione del ricordo dimostrata dai passi richiamati a pag. 11; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
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