Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26402/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 14803/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Oggetto: IVA - mancata emissione nota credito art. 26 dpr 633/72 -rimborso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] presso il ridetto difensore in via Terenzio n. 10 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 1467/02/20 depositata in data 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro la cartella di pagamento notificatagli a seguito della vendita di uno stabilimento in Solofra per il quale l’Ufficio contestava l’emissione di fattura senza il versamento dell’iva relativa; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’[OSCURATO:PERSONA]; - la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio; questa Corte di cassazione, adita a seguito di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, annullava la pronuncia in parola in quanto andava integrato il contraddittorio con il concessionario della riscossione [OSCURATO:SOCIETA].; - riassunto il giudizio di fronte alla CTR, la Commissione adita rigettava l’impugnazione dell’Erario; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - anche alla luce della pronuncia di questa Corte n. 2593/2019, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. rinvia a nuovo ruolo dando termine a parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14803/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Oggetto: IVA - mancata emissione nota credito art. 26 dpr 633/72 -rimborso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] presso il ridetto difensore in via Terenzio n. 10 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 1467/02/20 depositata in data 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro la cartella di pagamento notificatagli a seguito della vendita di uno stabilimento in Solofra per il quale l’Ufficio contestava l’emissione di fattura senza il versamento dell’iva relativa; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’[OSCURATO:PERSONA]; - la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio; questa Corte di cassazione, adita a seguito di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, annullava la pronuncia in parola in quanto andava integrato il contraddittorio con il concessionario della riscossione [OSCURATO:SOCIETA].; - riassunto il giudizio di fronte alla CTR, la Commissione adita rigettava l’impugnazione dell’Erario; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - anche alla luce della pronuncia di questa Corte n. 2593/2019, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. rinvia a nuovo ruolo dando termine a parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]
Sentenza Cassazione n. 26402/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris