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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36622/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna della ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, rispetto al delitto di cui all'art. 483 cod.pen., le stesse questioni già dedotte con l'atto d'appello, disattese dalla Corte territoriale con una congrua motivazione che, in quanto non manifestamente illogica (pag. 2-3), è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, una carente motivazione sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; Considerato che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, e tenendo conto dei numerosi precedenti penali dell'imputata (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna della ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, rispetto al delitto di cui all'art. 483 cod.pen., le stesse questioni già dedotte con l'atto d'appello, disattese dalla Corte territoriale con una congrua motivazione che, in quanto non manifestamente illogica (pag. 2-3), è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, una carente motivazione sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; Considerato che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, e tenendo conto dei numerosi precedenti penali dell'imputata (pag. 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 36622/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris