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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06526/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolare l'attività della 'ndrina dei [OSCURATO:PERSONA]Barba, oltre che dall'essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. 1.1.

La vicenda cautelare ha ad oggetto l'agguato compiuto il 21 febbraio 1993 a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di un uomo che, con il volto travisato da una maschera di carnevale, esplodeva nei suoi confronti numerosi colpi di arma da fuoco cal. 9 luger.

1.2. Tale vicenda viene posta dagli inquirenti in correlazione con l'uccisione, con colpi di arma da fuoco, in data 1 febbraio 1992 sempre in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno indagato.

E ciò all'indomani della riapertura delle indagini, nel 2018, successiva al decreto di archiviazione per detto omicidio, essendo emerso dalle nuove indagini che i colpi che uccisero [OSCURATO:PERSONA] provenivano dalla proprietà confinante di [OSCURATO:PERSONA] e che tra questi e i [OSCURATO:PERSONA] vi erano contrasti.

Secondo l'ipotesi accusatoria, avvalorata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in questo contesto si sarebbero verificati prima l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e poi, come vendetta ordita dagli appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

E' stato evidenziato nell'ordinanza genetica, e quindi nell'ordinanza di riesame che ne ripercorre i passaggi, come la svolta vi sia stata con l'avvio, nel maggio 2016, della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], appartenuto con ruoli apicali alla cosca [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute convergenti con quelle di Grillo (dichiaratosi autista del commando omicidiario), di [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratosi confidente di [OSCURATO:PERSONA] durante la comune detenzione nel carcere di [OSCURATO:PERSONA]), e di [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratosi testimone oculare dell'omicidio, poi col tempo informato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] del suo ruolo di esecutore materiale), circa il movente dell'omicidio, deciso all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] come vendetta per la morte di [OSCURATO:PERSONA], attribuita a [OSCURATO:PERSONA], e l'autore materiale dello stesso, individuato da tutti in [OSCURATO:PERSONA] (mentre quelle di [OSCURATO:PERSONA] non sono state ritenute dotate di un sufficiente grado di certezza, riferendo lo stesso di avere appreso la notizia in questione da terzi soggetti dal medesimo non identificati).

Rileva il Tribunale del riesame, confrontandosi con le doglianze difensive, che: - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] devono collocarsi all'interno della cornice normativa di cui all'art. 350 cod. proc. pen. e sono configurabili come dichiarazioni spontanee, ossia dichiarazioni che secondo la giurisprudenza di 'legittimità sono pacificamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'adozione di una misura cautelare sia se rese dall'indagato che dal coindagato, purché rese senza coercizione o sollecitazione; - è ampiamente giustificato il carattere maggiormente dettagliato delle dichiarazioni di Mantella circa i mandanti e il movente omicidiario, in considerazione del ruolo apicale dal suddetto rivestito all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] che gli consentiva di essere a conoscenza, rispetto al mero autista Grillo, di dinamiche e dettagli che quest'ultimo non avrebbe potuto conoscere, come appunto la deliberazione dell'omicidio di Piccione da parte della "società maggiore"; - sono, altresì, giustificate imprecisioni logistiche del narrato di Mantella circa il percorso svolto da [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere Piccione ed ucciderlo ovvero circa il camuffamento adottato dall'autore materiale dell'omicidio (maschera o vestito di carnevale), in considerazione del tempo trascorso dal fatto e della natura de relato (da Nicola e [OSCURATO:PERSONA]) di tale narrato.

Il Tribunale del riesame, infine, osserva che un omicidio "per vendetta", deciso dalla società maggiore di una cosca di 'ndrangheta per rispondere ad un "torto di sangue" subito con l'uccisione di un proprio membro (o comunque di un familiare stretto dei vertici del clan) rappresenta una chiara azione diretta a rafforzare il predominio del sodalizio sul territorio di riferimento, manifestando, all'esterno, la vita e il potere del clan mafioso; e, quindi, ritiene infondata la doglianza difensiva circa l'insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori. 2.1 Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Ci si duole che il percorso logico- argomentativo seguito nel provvedimento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia frutto di mera copiatura dell'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in cui vengono, invero, riportate anche dichiarazioni non riguardanti la posizione di quest'ultimo).

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione degli artt. 63, 273 e 350 cod. proc. pen.

Si rileva che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali lo stesso si autoaccusava di una serie di reati, ivi compresa la partecipazione associativa, prima della chiamata in correità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero imposto, nel rispetto dell'art. 63 cod. proc. pen., la sospensione dell'atto e l'invito alla nomina di un difensore di fiducia.

Si aggiunge che tali prime dichiarazioni nelle s.i.t. rese successivamente alla presenza del difensore non sono state confermate e che le stesse, seppure ritenute inutilizzabili dal P.m. nella sua richiesta di archiviazione con valutazione condivisa dal G.i.p. nel decreto di archiviazione, hanno assunto una valenza centrale ai fini della gravità indiziaria in ordine all'omicidio, costituendo principale riscontro alle dichiarazioni di Mantella.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione si rileva violazione degli artt.125, 273, 192 cod. proc. pen.

Ci si duole che l'ordinanza non si sia attenuta ai principi di diritto da seguire nella valutazione delle propalazioni dei collaboratori e che abbia cercato di giustificare i punti di conflitto tra quanto sostenuto dai due testimoni oculari Rimedio e Lampasi e quanto riferito da Mantella e dagli altri accusatori in modo illogico.

Si rileva, inoltre, che l'ordinanza di riesame: - trascura che le notizie circa il movente e l'autore dell'omicidio Piccione erano di dominio pubblico; - non si confronta con la doglianza difensiva circa l'inaffidabilità di Polito, che avrebbe, come indicato nella nota di polizia giudiziaria, reso le dichiarazioni del 10.5.07 in stato confusionale e di ebbrezza, peraltro in contrasto con quelle di Mantella e Grillo (riferendo, invero, il suddetto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nel delitto con altra persona), ritrattandole poi il 26.3.08, dicendo di non sapere come sarebbe stato ucciso Piccione; - non si confronta col rilievo difensivo circa il dato incontrollato e non controllabile quanto alle dichiarazioni di Arena di avere ricevuto la confessione direttamente dal ricorrente in assenza di ulteriori elementi che ne consentano di verificarne l'autonomia e la serietà; - non approfondisce le numerose discrasie tra quanto dichiarato da Grillo (ove utilizzabile) e quanto riferito da Mantella ( il tipo di auto usata nell'agguato, il guidatore, l'accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA], il percorso seguito dagli esecutori del delitto), nonché tra quanto dichiarato da Mantella e quanto riferito dai testimoni oculari (circa l'abbigliamento del killer, il travisamento e il percorso dal medesimo seguito); - non approfondisce il fatto che Grillo, pur essendo cresciuto a casa di [OSCURATO:PERSONA] e pur essendo suo uomo di fiducia, nulla dice sui soggetti che avrebbero indotto, a dire del Mantella, [OSCURATO:PERSONA] al compimento dell'azione delittuosa; - non approfondisce l'affermazione di Mantella nel primo interrogatorio del 2016 circa il dubbio suo e di Scrugli sull'autore dell'omicidio ed il contrasto della stessa con quanto riferito dal collaboratore nell'interrogatorio successivo, ossia di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] la sera stessa dell'omicidio che ne era stato l'esecutore materiale; - non approfondisce il conflitto tra le diverse dichiarazioni di Mantella circa i soggetti che conferirono l'incarico di uccidere Piccione (nella prima versione [OSCURATO:PERSONA] "Sicarro" e [OSCURATO:PERSONA] "Pizzinni", nella seconda solo "Sicarro" poi tornato successivamente con il secondo).

Lamentano i difensori che unico elemento su cui convergono Mantella e Grillo è il nome dell'autore materiale del delitto.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata violazione degli artt. 125, 273 e 416 bis.1 cod. pen.

Ci si duole che la riconducibilità dell'omicidio al volere della "società maggiore" è circostanza riferita dal solo Mantella e non trova alcun riscontro, mentre da tutti i propalati il movente dell'omicidio sembra di natura familiare, per vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente.

Alla luce di tali motivi la difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Assolutamente aspecifiche e pertanto inammissibili sono le doglianze di cui al primo motivo di impugnazione, concernendo, invero, un profilo argomentativo dell'ordinanza di riesame emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ci si duole che siano state in essa riportate dichiarazioni non riguardanti la posizione di quest'ultimo).

1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro si confronta con tale rilievo difensivo, riproposto in questa sede, riconducendo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nell'alveo delle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350 4 cod. proc. pen. e rilevando l'utilizzabilità di dette dichiarazioni «purché emerga che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione».

Aggiunge che: - «è evidente che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] siano eminentemente spontanee e rese senza coercizione o sollecitazione»; - «peraltro, la pacifica ammissione di 'fatti che hanno visto il coinvolgimento attivo (o anche solo morale) del propalante in questione (che riconosceva di avere avuto un passato criminale 'ndranghetistico di lungo corso) rende del tutto evidente la volontà di rendere dichiarazioni sia etero che auto-accusatorie».

Tali argomentazioni, scevre da vizi giuridici, sono, altresì, conformi al costante orientamento di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 1 , n. 15197 del 08/11/2019, dep. 15/05/2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 19/01/2021, Minauro, Rv. 280242).

A fronte delle stesse, la difesa si limita genericamente a contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Grillo, senza dire nulla sul profilo, senza dubbio determinante, della spontaneità, su cui fa leva l'ordinanza in esame.

1.3. Infondate sono, altresì, le censure di cui al terzo motivo di impugnazione.

Invero, nei motivi di impugnazione viene dedotta un'inesistente violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice.

La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è, invece, del tutto conforme ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen..

Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., commi 1 e 1-bis, per l'applicazione di una misura cautelare personale, possono fondarsi sulle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, soggette anche in sede cautelare ai criteri di cui all'art.192, comma 3, cod. proc. pen..

Propalazioni, che, oltre a soddisfare i requisiti di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca propri della prova dichiarativa, devono essere corroborate da riscontri estrinseci di natura individualizzante, capaci di assumere idoneità dimostrativa in ordine alla partecipazione del chiamato ( in reità o correità che sia ) nel fatto-reato, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, e quindi anche dalla convergente propalazione di altro collaborante (Sez. 1, n. 16792 del 9/04/2010, Rv. 246948), ferma restando, in relazione alla natura incidentale del procedimento de libertate, la diversità di oggetto della delibazione cautelare delle dichiarazioni accusatorie, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza del chiamato, "rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206, Sez.5, n.50996 del 14/10/14, Rv.264213).

Orbene nel caso di specie, diversamente .da quanto dedotto dalla difesa, vengono attentamente vagliate, da p. 12 dell'ordinanza, con le logiche argomentazioni sopra riportate, la attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e in particolare la coerenza del nucleo essenziale del racconto offerto sul contesto in cui è maturato il delitto, sulla ferma determinazione dei vertici della cosca [OSCURATO:PERSONA] di eliminare la vittima designata, sull'organizzazione predisposta per commettere l'omicidio Piccione e sul ruolo di autore materiale di [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza in esame, nei termini sopra riportati, spiega, altresì, per quale motivo le dichiarazioni di Mantella siano particolarmente dettagliate circa i mandanti e il movente omicidiario rispetto a quelle di Grillo, considerato il ruolo apicale ricoperto dal suddetto nel sodalizio mafioso, e come le discrasie evidenziate dalla difesa siano assolutamente marginali.

Giustifica, inoltre, in modo non manifestamente illogico, le imprecisioni del narrato di Mantella circa il percorso compiuto da [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere Piccione e il camuffamento dello stesso, e le discrasie tra detto narrato (de relato da Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]) e quanto riferito dai testimoni oculari.

Conclude l'ordinanza di riesame come non vi sia alcun dubbio sulla base delle dichiarazioni, intrinsecamente attendibili per la loro completezza e spontaneità oltre che geneticamente autonome e indipendenti, dei collaboratori Grillo (dirette, per avere quest'ultimo partecipato al commando omicidiario) e Mantella (de relato) convergenti nel loro nucleo essenziale, circa la riconducibilità dell'esecuzione materiale dell'omicidio all'odierno imputato.

E come tale fondamentale fonte di conoscenza proveniente dall'interno del gruppo criminale autore della fase ideativa ed esecutiva dell'omicidio (alla quale si aggiungono, quali ulteriori riscontri, le dichiarazioni degli altri collaboratori sopra indicati) trovi ulteriore riscontro nel racconto dei testimoni oculari presenti al momento dell'uccisione di Piccione e in particolare di Lampasi che descrive come autore dell'omicidio una persona dalle caratteristiche antropometriche di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare l'altezza di cm.170) e nel rinvenimento sul luogo del delitto di cinque bossoli calibro 9 luger (dello stesso calibro della pistola che Mantella e Grillo riferivano avesse il giorno dell'omicidio proprio [OSCURATO:PERSONA]).

La conforme delibazione del G.i.p. e del Tribunale del riesame di Catanzaro resiste alle censure del ricorrente, risultando sorretta da un'adeguata e logica motivazione sull'affidabilità (soggettiva e oggettiva), sulla concludenza indiziaria dei contenuti dichiarativi delle propalazioni accusatorie e sulla loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente.

Ed è coerente ai principi e ai criteri sopra indicati e a quelli individuati da Sez.

U., sent. n. 20804 del 29/11/12, dep. il 15/5/13, Rv.255143, imp.

Aquilina ed altri (la quale, tra l'altro, evidenzia che «la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma»).

1.4. Infondate, infine, ai limiti dell'inammissibilità, sollecitando in parte una rivalutazione degli elementi fattuali, sono le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso.

Invero, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, anche le dichiarazioni rese dai collaboranti diversi da Mantella consentono di individuare il contesto senza dubbio di agevolazione associativa dell'omicidio.

In particolare Grillo, nelle sue dichiarazioni pedissequamente riportate ed analizzate dai Giudici del riesame, individua l'omicidio come risposta del sodalizio all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], e comunque come scaturito da un contesto associativo di cui era ben a conoscenza, essendo rimasto orfano di entrambi i genitori a sedici anni ed essendo stato cresciuto da [OSCURATO:PERSONA] (cugino del capoclan) che ne determinò l'affiliazione.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento.delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolare l'attività della 'ndrina dei [OSCURATO:PERSONA]Barba, oltre che dall'essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. 1.1. La vicenda cautelare ha ad oggetto l'agguato compiuto il 21 febbraio 1993 a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di un uomo che, con il volto travisato da una maschera di carnevale, esplodeva nei suoi confronti numerosi colpi di arma da fuoco cal. 9 luger. 1.2. Tale vicenda viene posta dagli inquirenti in correlazione con l'uccisione, con colpi di arma da fuoco, in data 1 febbraio 1992 sempre in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno indagato. E ciò all'indomani della riapertura delle indagini, nel 2018, successiva al decreto di archiviazione per detto omicidio, essendo emerso dalle nuove indagini che i colpi che uccisero [OSCURATO:PERSONA] provenivano dalla proprietà confinante di [OSCURATO:PERSONA] e che tra questi e i [OSCURATO:PERSONA] vi erano contrasti. Secondo l'ipotesi accusatoria, avvalorata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in questo contesto si sarebbero verificati prima l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e poi, come vendetta ordita dagli appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. E' stato evidenziato nell'ordinanza genetica, e quindi nell'ordinanza di riesame che ne ripercorre i passaggi, come la svolta vi sia stata con l'avvio, nel maggio 2016, della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], appartenuto con ruoli apicali alla cosca [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute convergenti con quelle di Grillo (dichiaratosi autista del commando omicidiario), di [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratosi confidente di [OSCURATO:PERSONA] durante la comune detenzione nel carcere di [OSCURATO:PERSONA]), e di [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratosi testimone oculare dell'omicidio, poi col tempo informato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] del suo ruolo di esecutore materiale), circa il movente dell'omicidio, deciso all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] come vendetta per la morte di [OSCURATO:PERSONA], attribuita a [OSCURATO:PERSONA], e l'autore materiale dello stesso, individuato da tutti in [OSCURATO:PERSONA] (mentre quelle di [OSCURATO:PERSONA] non sono state ritenute dotate di un sufficiente grado di certezza, riferendo lo stesso di avere appreso la notizia in questione da terzi soggetti dal medesimo non identificati). Rileva il Tribunale del riesame, confrontandosi con le doglianze difensive, che: - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] devono collocarsi all'interno della cornice normativa di cui all'art. 350 cod. proc. pen. e sono configurabili come dichiarazioni spontanee, ossia dichiarazioni che secondo la giurisprudenza di 'legittimità sono pacificamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'adozione di una misura cautelare sia se rese dall'indagato che dal coindagato, purché rese senza coercizione o sollecitazione; - è ampiamente giustificato il carattere maggiormente dettagliato delle dichiarazioni di Mantella circa i mandanti e il movente omicidiario, in considerazione del ruolo apicale dal suddetto rivestito all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA] che gli consentiva di essere a conoscenza, rispetto al mero autista Grillo, di dinamiche e dettagli che quest'ultimo non avrebbe potuto conoscere, come appunto la deliberazione dell'omicidio di Piccione da parte della "società maggiore"; - sono, altresì, giustificate imprecisioni logistiche del narrato di Mantella circa il percorso svolto da [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere Piccione ed ucciderlo ovvero circa il camuffamento adottato dall'autore materiale dell'omicidio (maschera o vestito di carnevale), in considerazione del tempo trascorso dal fatto e della natura de relato (da Nicola e [OSCURATO:PERSONA]) di tale narrato. Il Tribunale del riesame, infine, osserva che un omicidio "per vendetta", deciso dalla società maggiore di una cosca di 'ndrangheta per rispondere ad un "torto di sangue" subito con l'uccisione di un proprio membro (o comunque di un familiare stretto dei vertici del clan) rappresenta una chiara azione diretta a rafforzare il predominio del sodalizio sul territorio di riferimento, manifestando, all'esterno, la vita e il potere del clan mafioso; e, quindi, ritiene infondata la doglianza difensiva circa l'insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori. 2.1 Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che il percorso logico- argomentativo seguito nel provvedimento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia frutto di mera copiatura dell'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in cui vengono, invero, riportate anche dichiarazioni non riguardanti la posizione di quest'ultimo). 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione degli artt. 63, 273 e 350 cod. proc. pen. Si rileva che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali lo stesso si autoaccusava di una serie di reati, ivi compresa la partecipazione associativa, prima della chiamata in correità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero imposto, nel rispetto dell'art. 63 cod. proc. pen., la sospensione dell'atto e l'invito alla nomina di un difensore di fiducia. Si aggiunge che tali prime dichiarazioni nelle s.i.t. rese successivamente alla presenza del difensore non sono state confermate e che le stesse, seppure ritenute inutilizzabili dal P.m. nella sua richiesta di archiviazione con valutazione condivisa dal G.i.p. nel decreto di archiviazione, hanno assunto una valenza centrale ai fini della gravità indiziaria in ordine all'omicidio, costituendo principale riscontro alle dichiarazioni di Mantella. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si rileva violazione degli artt.125, 273, 192 cod. proc. pen. Ci si duole che l'ordinanza non si sia attenuta ai principi di diritto da seguire nella valutazione delle propalazioni dei collaboratori e che abbia cercato di giustificare i punti di conflitto tra quanto sostenuto dai due testimoni oculari Rimedio e Lampasi e quanto riferito da Mantella e dagli altri accusatori in modo illogico. Si rileva, inoltre, che l'ordinanza di riesame: - trascura che le notizie circa il movente e l'autore dell'omicidio Piccione erano di dominio pubblico; - non si confronta con la doglianza difensiva circa l'inaffidabilità di Polito, che avrebbe, come indicato nella nota di polizia giudiziaria, reso le dichiarazioni del 10.5.07 in stato confusionale e di ebbrezza, peraltro in contrasto con quelle di Mantella e Grillo (riferendo, invero, il suddetto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nel delitto con altra persona), ritrattandole poi il 26.3.08, dicendo di non sapere come sarebbe stato ucciso Piccione; - non si confronta col rilievo difensivo circa il dato incontrollato e non controllabile quanto alle dichiarazioni di Arena di avere ricevuto la confessione direttamente dal ricorrente in assenza di ulteriori elementi che ne consentano di verificarne l'autonomia e la serietà; - non approfondisce le numerose discrasie tra quanto dichiarato da Grillo (ove utilizzabile) e quanto riferito da Mantella ( il tipo di auto usata nell'agguato, il guidatore, l'accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA], il percorso seguito dagli esecutori del delitto), nonché tra quanto dichiarato da Mantella e quanto riferito dai testimoni oculari (circa l'abbigliamento del killer, il travisamento e il percorso dal medesimo seguito); - non approfondisce il fatto che Grillo, pur essendo cresciuto a casa di [OSCURATO:PERSONA] e pur essendo suo uomo di fiducia, nulla dice sui soggetti che avrebbero indotto, a dire del Mantella, [OSCURATO:PERSONA] al compimento dell'azione delittuosa; - non approfondisce l'affermazione di Mantella nel primo interrogatorio del 2016 circa il dubbio suo e di Scrugli sull'autore dell'omicidio ed il contrasto della stessa con quanto riferito dal collaboratore nell'interrogatorio successivo, ossia di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] la sera stessa dell'omicidio che ne era stato l'esecutore materiale; - non approfondisce il conflitto tra le diverse dichiarazioni di Mantella circa i soggetti che conferirono l'incarico di uccidere Piccione (nella prima versione [OSCURATO:PERSONA] "Sicarro" e [OSCURATO:PERSONA] "Pizzinni", nella seconda solo "Sicarro" poi tornato successivamente con il secondo). Lamentano i difensori che unico elemento su cui convergono Mantella e Grillo è il nome dell'autore materiale del delitto. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata violazione degli artt. 125, 273 e 416 bis.1 cod. pen. Ci si duole che la riconducibilità dell'omicidio al volere della "società maggiore" è circostanza riferita dal solo Mantella e non trova alcun riscontro, mentre da tutti i propalati il movente dell'omicidio sembra di natura familiare, per vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente. Alla luce di tali motivi la difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Assolutamente aspecifiche e pertanto inammissibili sono le doglianze di cui al primo motivo di impugnazione, concernendo, invero, un profilo argomentativo dell'ordinanza di riesame emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ci si duole che siano state in essa riportate dichiarazioni non riguardanti la posizione di quest'ultimo). 1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame di Catanzaro si confronta con tale rilievo difensivo, riproposto in questa sede, riconducendo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nell'alveo delle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350 4 cod. proc. pen. e rilevando l'utilizzabilità di dette dichiarazioni «purché emerga che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione». Aggiunge che: - «è evidente che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] siano eminentemente spontanee e rese senza coercizione o sollecitazione»; - «peraltro, la pacifica ammissione di 'fatti che hanno visto il coinvolgimento attivo (o anche solo morale) del propalante in questione (che riconosceva di avere avuto un passato criminale 'ndranghetistico di lungo corso) rende del tutto evidente la volontà di rendere dichiarazioni sia etero che auto-accusatorie». Tali argomentazioni, scevre da vizi giuridici, sono, altresì, conformi al costante orientamento di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 1 , n. 15197 del 08/11/2019, dep. 15/05/2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 19/01/2021, Minauro, Rv. 280242). A fronte delle stesse, la difesa si limita genericamente a contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Grillo, senza dire nulla sul profilo, senza dubbio determinante, della spontaneità, su cui fa leva l'ordinanza in esame. 1.3. Infondate sono, altresì, le censure di cui al terzo motivo di impugnazione. Invero, nei motivi di impugnazione viene dedotta un'inesistente violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è, invece, del tutto conforme ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., commi 1 e 1-bis, per l'applicazione di una misura cautelare personale, possono fondarsi sulle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, soggette anche in sede cautelare ai criteri di cui all'art.192, comma 3, cod. proc. pen.. Propalazioni, che, oltre a soddisfare i requisiti di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca propri della prova dichiarativa, devono essere corroborate da riscontri estrinseci di natura individualizzante, capaci di assumere idoneità dimostrativa in ordine alla partecipazione del chiamato ( in reità o correità che sia ) nel fatto-reato, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, e quindi anche dalla convergente propalazione di altro collaborante (Sez. 1, n. 16792 del 9/04/2010, Rv. 246948), ferma restando, in relazione alla natura incidentale del procedimento de libertate, la diversità di oggetto della delibazione cautelare delle dichiarazioni accusatorie, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza del chiamato, "rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.247206, Sez.5, n.50996 del 14/10/14, Rv.264213). Orbene nel caso di specie, diversamente .da quanto dedotto dalla difesa, vengono attentamente vagliate, da p. 12 dell'ordinanza, con le logiche argomentazioni sopra riportate, la attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e in particolare la coerenza del nucleo essenziale del racconto offerto sul contesto in cui è maturato il delitto, sulla ferma determinazione dei vertici della cosca [OSCURATO:PERSONA] di eliminare la vittima designata, sull'organizzazione predisposta per commettere l'omicidio Piccione e sul ruolo di autore materiale di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza in esame, nei termini sopra riportati, spiega, altresì, per quale motivo le dichiarazioni di Mantella siano particolarmente dettagliate circa i mandanti e il movente omicidiario rispetto a quelle di Grillo, considerato il ruolo apicale ricoperto dal suddetto nel sodalizio mafioso, e come le discrasie evidenziate dalla difesa siano assolutamente marginali. Giustifica, inoltre, in modo non manifestamente illogico, le imprecisioni del narrato di Mantella circa il percorso compiuto da [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere Piccione e il camuffamento dello stesso, e le discrasie tra detto narrato (de relato da Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]) e quanto riferito dai testimoni oculari. Conclude l'ordinanza di riesame come non vi sia alcun dubbio sulla base delle dichiarazioni, intrinsecamente attendibili per la loro completezza e spontaneità oltre che geneticamente autonome e indipendenti, dei collaboratori Grillo (dirette, per avere quest'ultimo partecipato al commando omicidiario) e Mantella (de relato) convergenti nel loro nucleo essenziale, circa la riconducibilità dell'esecuzione materiale dell'omicidio all'odierno imputato. E come tale fondamentale fonte di conoscenza proveniente dall'interno del gruppo criminale autore della fase ideativa ed esecutiva dell'omicidio (alla quale si aggiungono, quali ulteriori riscontri, le dichiarazioni degli altri collaboratori sopra indicati) trovi ulteriore riscontro nel racconto dei testimoni oculari presenti al momento dell'uccisione di Piccione e in particolare di Lampasi che descrive come autore dell'omicidio una persona dalle caratteristiche antropometriche di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare l'altezza di cm.170) e nel rinvenimento sul luogo del delitto di cinque bossoli calibro 9 luger (dello stesso calibro della pistola che Mantella e Grillo riferivano avesse il giorno dell'omicidio proprio [OSCURATO:PERSONA]). La conforme delibazione del G.i.p. e del Tribunale del riesame di Catanzaro resiste alle censure del ricorrente, risultando sorretta da un'adeguata e logica motivazione sull'affidabilità (soggettiva e oggettiva), sulla concludenza indiziaria dei contenuti dichiarativi delle propalazioni accusatorie e sulla loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente. Ed è coerente ai principi e ai criteri sopra indicati e a quelli individuati da Sez. U., sent. n. 20804 del 29/11/12, dep. il 15/5/13, Rv.255143, imp. Aquilina ed altri (la quale, tra l'altro, evidenzia che «la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma»). 1.4. Infondate, infine, ai limiti dell'inammissibilità, sollecitando in parte una rivalutazione degli elementi fattuali, sono le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso. Invero, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, anche le dichiarazioni rese dai collaboranti diversi da Mantella consentono di individuare il contesto senza dubbio di agevolazione associativa dell'omicidio. In particolare Grillo, nelle sue dichiarazioni pedissequamente riportate ed analizzate dai Giudici del riesame, individua l'omicidio come risposta del sodalizio all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], e comunque come scaturito da un contesto associativo di cui era ben a conoscenza, essendo rimasto orfano di entrambi i genitori a sedici anni ed essendo stato cresciuto da [OSCURATO:PERSONA] (cugino del capoclan) che ne determinò l'affiliazione. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento.delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94
Sentenza Cassazione n. 06526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris