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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44247/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata Crotone il 26 settembre 1978 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 24 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] RacIdusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lelle le conclusioni depositate dalla difesa della ricorrente, cori le quali sono state ribadite quelle esposte dal ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale di reiezione della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto applicati a [OSCURATO:PERSONA], indagata per due diverse ipotesi di concorso in cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina; rilevato, in particolare, che avverso la detta decisione ha interposto ricorso la difesa dell'indagata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici della cautela adeguatamente valutato la perdurante concretezza e attualità della misura disposta in atti alla luce del tempo trascorso dalla esecuzione della stessa, aspetto integrato da altri elementi decisivi, destinati a incidere sulla adeguatezza e sulla proporzionalità dell'intervento cautelare; ritenuto che sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale hanno escluso che gli elementi addotti a sostegno della richiesta negativamente esitata siano diversi da quelli già prospettati e scrutinati in occasione del riesame della misura genetica, in quella occasione già privati di rilievo con valutazioni da ritenersi ancora più stringenti perchè destinate, all'epoca, a supportare la conferma della misura in origine applicata, quella della custodia in carcere (in quel frangente mantenuta malgrado fosse stata annullato il titolo cautelare relativo alla imputazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in origine ascritto dalla primigenia ordinanza alla ricorrente); ritenuto che tale valutazione, malgrado la sua assorbente decisività, fondata sulle preclusioni tipiche del giudicato cautelare formatosi all'esito del riesame proposto sulle medesime argomentazioni ora spese a supporto della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., non risulta espressamente contrastata dal ricorso, che è dunque aspecifico rispetto a tale punto; ritenuto ancora che anche a voler superare tale ostativa genericità e ricavare implicitamente dal ricorso elementi di novità della prospettazione- perchè successivi alla decisione resa in sede di riesame- in tesi utili a superare siffatta preclusione, gli stessi, cosi come emarginati nell'impugnazione, sono manifestamente inconferenti, perché il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura, di per sé indifferente, non risulta utilmente supportato da altre indicazioni valorizzabili al fine, tale non potendosi considerare né la richiesta di definizione del giudizio nelle forme proprie del rito abbreviata, che non incide sul quadro da cautelare, né, ancora, la sopravvenuta definitività della decisione cautelare relativa all'imputazione associativa (per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso interposto dalla Procura competente avverso la decisione assunta dal Tribunale del riesame sul punto), che lascia immutata la situazione già valutata dallo stesso Tribunale in occasione della decisione assunta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen (e sfociiata nella conferma, per quanto già detto, della misura inframuraria in origine disposta);ritenuta in coerenza l'inammissibilità del ricorso, cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata Crotone il 26 settembre 1978 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 24 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] RacIdusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lelle le conclusioni depositate dalla difesa della ricorrente, cori le quali sono state ribadite quelle esposte dal ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale di reiezione della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto applicati a [OSCURATO:PERSONA], indagata per due diverse ipotesi di concorso in cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina; rilevato, in particolare, che avverso la detta decisione ha interposto ricorso la difesa dell'indagata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici della cautela adeguatamente valutato la perdurante concretezza e attualità della misura disposta in atti alla luce del tempo trascorso dalla esecuzione della stessa, aspetto integrato da altri elementi decisivi, destinati a incidere sulla adeguatezza e sulla proporzionalità dell'intervento cautelare; ritenuto che sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale hanno escluso che gli elementi addotti a sostegno della richiesta negativamente esitata siano diversi da quelli già prospettati e scrutinati in occasione del riesame della misura genetica, in quella occasione già privati di rilievo con valutazioni da ritenersi ancora più stringenti perchè destinate, all'epoca, a supportare la conferma della misura in origine applicata, quella della custodia in carcere (in quel frangente mantenuta malgrado fosse stata annullato il titolo cautelare relativo alla imputazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in origine ascritto dalla primigenia ordinanza alla ricorrente); ritenuto che tale valutazione, malgrado la sua assorbente decisività, fondata sulle preclusioni tipiche del giudicato cautelare formatosi all'esito del riesame proposto sulle medesime argomentazioni ora spese a supporto della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., non risulta espressamente contrastata dal ricorso, che è dunque aspecifico rispetto a tale punto; ritenuto ancora che anche a voler superare tale ostativa genericità e ricavare implicitamente dal ricorso elementi di novità della prospettazione- perchè successivi alla decisione resa in sede di riesame- in tesi utili a superare siffatta preclusione, gli stessi, cosi come emarginati nell'impugnazione, sono manifestamente inconferenti, perché il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura, di per sé indifferente, non risulta utilmente supportato da altre indicazioni valorizzabili al fine, tale non potendosi considerare né la richiesta di definizione del giudizio nelle forme proprie del rito abbreviata, che non incide sul quadro da cautelare, né, ancora, la sopravvenuta definitività della decisione cautelare relativa all'imputazione associativa (per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso interposto dalla Procura competente avverso la decisione assunta dal Tribunale del riesame sul punto), che lascia immutata la situazione già valutata dallo stesso Tribunale in occasione della decisione assunta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen (e sfociiata nella conferma, per quanto già detto, della misura inframuraria in origine disposta);ritenuta in coerenza l'inammissibilità del ricorso, cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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