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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39159/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. h [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, confermava la sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado nei confronti degli attuali ricorrenti.

In particolare, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, con sentenza 20.01.2020, aveva giudicato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nico responsabili del reato loro ascritto [Artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR 43/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) perché, in concorso tra loro, detenevano 499,400 Kg. di TLE di contrabbando privi del marchio dei Monopoli di Stato], e, riconosciute ad entrambi le circostante attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di due anni di reclusione e 2.000.000,00 C di multa ciascuno.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difen- sore di fiducia dei ricorrenti, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della moti- vazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, in relazione al punto impugnato concernente l'accertamento del fatto di cui all'imputazione, in ordine al reato contestato ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doga- nale), anche nella forma del travisamento della prova, atteso che la sentenza gra- vata è fondata su un risultato probatorio non riscontrabile nei dati processuali.

In sintesi, con il primo motivo, la difesa censura l'illogicità delle argomen- tazioni con cui la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto di ascrivere agli odierni ricorrenti la responsabilità per i fatti in contestazione.

In particolare, il Collegio di merito avrebbe attribuito un ruolo determinante a talune specificazioni contenute per la prima volta nella sentenza impugnata, nonché prive di un adeguato riscontro con gli altri dati processuali.

Ed invero, i giudici di secondo grado, nell'affermare la colpevolezza dei due imputati, avrebbero valorizzato sia l'attribuzione della ti- tolarità del furgone contenente il TLE al Petri, sia l'abusività del manufatto adibito a deposito del materiale sequestrato.

Tuttavia, gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio avrebbero consentito da un lato, di attribuire la mera conduzione (e non la proprietà) del furgone al Petri e, dall'altro, non sarebbero stati in grado di attestare con certezza l'abusività dell'edificio in questione.

Simili incongruenze - conclude la difesa - risulterebbero in grado di inficiare l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata ed avrebbero influenzato, inevitabilmente, la decisività dell'esito probatorio.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della mo- tivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, relativa al punto della decisione in cui la Corte territoriale ricono- sce l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, in termini di maggiore intensità, in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale), anche nella forma del travisamento della prova, atteso che la sentenza gravata è fondata su un risultato probatorio non riscontrabile nei dati processuali.

In sintesi, con il secondo motivo, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha riconosciuto l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato in termini di maggiore intensità.

I giudici di secondo grado avreb- bero erroneamente valorizzato talune scorrette informazioni probatorie riguar- danti, in particolare, l'adibizione a deposito del manufatto presumibilmente abu- sivo e la provenienza estera del TLE oggetto di sequestro.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla richiesta di riforma in me/ius della determi- nazione della pena, in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale).

In sintesi, con il terzo motivo, la difesa censura la carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di rivisitazione del quantum di pena inflitto dal giudice di prime cure.

La Corte di Appello si sarebbe limitata a valorizzare l'elevato quantitativo di tabacco sequestrato, senza tenere in adeguata considerazione gli altri criteri oggettivi e soggettivi delineati dall'art. 133 c.p.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di manifesta illogicità della moti- vazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, relativa al punto della decisione in cui la Corte territoriale esclu- deva, nel giudizio di comparazione tra le circostanze, il riconoscimento della pre- valenza sulla contestata recidiva delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU [OSCURATO:PERSONA]).

In sintesi, con il quarto motivo di ricorso, la difesa si duole dell'illogicità del provvedimento impugnato nella parte relativa al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee.

In particolare, la Corte territoriale ha considerato "neu- trale" il comportamento processuale assunto dagli imputati, non attribuendogli conseguentemente una valenza positiva tale da influenzare il suddetto giudizio di comparazione.

In tal modo, i giudici di secondo grado hanno disatteso le richieste degli odierni ricorrenti, finalizzate ad ottenere il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata a ciascuno di essi.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di manifesta illogicità della moti- vazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, in relazione al punto della decisione in cui la Corte territoriale nega l'esclusione della recidiva in capo ai pervenuti, in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale).

In sintesi, con il quinto motivo di ricorso, la difensa censura le argomenta- zioni con cui la Corte di Appello ha negato l'esclusione della recidiva in capo agli odierni pervenuti.

Ed invero, i giudici di seconde cure avrebbero valorizzato esclu- sivamente i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, senza effettuare alcuna distinzione tra gli stessi e fornendo, così, una motivazione alquanto gene- rica ed incongrua.

2.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione al punto della decisione impugnata concernente la mancata concessione del beneficio ex lege della sospensione condizionale della pena, in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU [OSCURATO:PERSONA]).

In sintesi, con il sesto motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di secondo grado - prosegue il ricorrente - avrebbero omesso di indicare i criteri in forza dei quali risulterebbe esclusa la futura prognosi di ravvedimento dell'attuale prevenuto. [OSCURATO:PERSONA], nell'effettuare il giudizio prognostico richiesto ex lege, avrebbe dovuto valorizzare tutte le circostanze previste dall'art. 133 c.p. ed indicare, eventual- mente, gli elementi ritenuti ostativi alla concessione del suddetto beneficio.

2.7. Deduce, con il settimo ed ultimo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, in relazione al punto della decisione impugnata concernente la mancata concessione del beneficio ex lege della sospensione condizionale della pena, in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale).

In sintesi, con il settimo motivo di ricorso, la difesa si duole dell'illogicità della motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio inflitto all'im- putato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel rispetto dei limiti oggettivi previsti dalla legge, sarebbe dovuta conseguire all'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite per l'odierno ricorrente.

La Corte di Appello, invece, avrebbe fornito una motivazione del tutto illogica sia in merito alla scelta del trattamento sanzionato- rio, sia in ordine al giudizio di prevalenza della recidiva sulle invocate circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso congiunto è manifestamente infondato.

2. Per una migliore intelligibilità dell'approdo cui è pervenuto questo Colle- gio, deve essere, per sintesi, richiamato il ragionamento condotto dai giudici di appello, cui invero non si confronta adeguatamente il ricorso, esponendo al radi- cale vizio di inammissibilità.

In particolare, le doglianze sollevate dalla difesa avverso la statuizione di colpevolezza cui era pervenuto già il primo giudice, sono state ritenute dai giudici di seconde cure non meritevoli di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] di merito, infatti, evi- denzia la rilevante valenza dimostrativa dei fatti accertati nel corso del primo giu- dizio di merito.

Ed invero, nell'ottobre del 2019, la polizia giudiziaria aveva notato che il Pomponio stava sostando in corrispondenza di un manufatto, chiuso ester- namente da un cancello metallico.

Poco dopo, la stessa P.G. ebbe modo di notare l'avvicinamento del Petri a bordo di un furgone.

A causa degli atteggiamenti so- spetti assunti dai due imputati, le autorità di polizia avevano deciso di intervenire ed avevano rinvenuto, nella disponibilità di costoro, rilevanti quantità di TLE, di seguito sottoposte a sequestro.

Tali prodotti, inoltre, risultavano privi del marchio dei Monopoli di Stato e non erano di manifattura nazionale.

Il rilevante quantitativo di materiale sequestrato e la piena ammissione di responsabilità dei prevenuti ar- ticolata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, aveva indotto il primo giu- dice e, successivamente, la Corte territoriale a non dubitare della responsabilità degli odierni ricorrenti per i fatti loro contestati.

3. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso, che come già esposto dianzi, prestano il fianco al giudizio di inammissibilità.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché posto in termini che non consentono di enucleare in modo specifico la reale natura del vizio motivazio- nale dedotto e risulta, in ogni caso, generico e versato in fatto.

4.1. Ed infatti, le censure sollevate dalla difesa sono dirette a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze probatorie, imperniate sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, nonché prive del necessario confronto con la struttura argonnentativa che sorregge la decisione im- pugnata.

In tal modo, si richiede, da parte dei ricorrenti, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in sede di legittimità, a fronte della linearità e della logica conse- quenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'im- pugnata sentenza.

Il ricorso, infatti, non è volto a rilevare mancanze argomenta- tive, erronee applicazioni di norme ovvero illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiu- tamente argomentate.

In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. - bensì una decisione erronea.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non il rapporto tra prova e decisione.

Di conseguenza, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 27429/2006; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 39048/2007; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 25255/2012; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 18521/2018).4.2.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio proba- torio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantonneno manifeste) e di contraddittorietà.

Ed invero, la Corte di Appello effettua una valutazione complessiva ed uni- taria dei plurimi elementi probatori emersi nel corso del giudizio di primo grado.

Innanzitutto, il Collegio valorizza quanto contenuto nel verbale di perquisizione veicolare e locale redatto dagli Agenti di polizia giudiziaria.

Le autorità di polizia, infatti, avevano identificato i due imputati in atteggiamenti sospetti nei pressi di un manufatto presumibilmente abusivo.

A seguito delle verifiche svolte, le forze dell'ordine avevano rinvenuto nella loro disponibilità numerose scatole contenenti stecche di sigarette di contrabbando.

In sede di escussione dibattimentale, inoltre, gli stessi ricorrenti avevano ammesso di essere responsabili dei fatti loro conte- stati.

4.3. Sulla base di queste premesse, è evidente come le deduzioni difensive non risultino in grado di scalfire il rilevante quadro probatorio emerso in sede pro- cessuale.

Alla luce dell'indirizzo costante e consolidato in sede di legittimità (Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 4060/2013; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 47035/2013; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 7986/2016), nel caso di c.d. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva può essere dedotto mediante ricorso in cassazione solo nel caso in cui si rappre- senti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Inoltre, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo il- logica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio (Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 5146/2014).

Detta decisività non si rinviene nel caso di specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, svolto da entrambi i giudici di merito.

5. Il secondo motivo di ricorso risulta affetto dai medesimi vizi di ammissi- bilità che hanno condotto a disattendere il primo motivo di censura.

Premesso che la difesa ha genericamente prospettato profili di violazione di legge, soffermandosi piuttosto sui dedotti vizi della motivazione, si rileva che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limi- tato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è av- valso per sostanziare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisi- zioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri dal sindacato della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricor- rente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 6402/1997).

5.1. In ogni caso, non muta la sostanza dello scrutinio la possibilità di de- durre profili di travisamento probatorio.

In particolare, il controllo dei giudici di legittimità si estende all'omessa considerazione ovvero al travisamento della prova, purché decisiva, con la preci- sazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse).

Al contrario, al suddetto sindacato è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato al di fuori del contesto in cui è inserito.

Ne consegue che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 8094/2007).

5.2. Tanto premesso ed alla luce di tali criteri ermeneutici, deve rilevarsi che le deduzioni sollevate dalla difesa sono tutte volte a sollecitare alternative valutazioni di merito e, in ogni caso, non sono in grado di disarticolare il ragiona- mento probatorio, logico e congruo, svolto dalla Corte di Appello.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la difesa si è limitata genericamente ad invocare il vizio di motivazione, in particolare lamentando la mancata valutazione di censure di gravame, senza indi- care né gli specifici motivi di appello che sarebbero stati trascurati, né i passaggi motivazionali attraverso cui si sarebbe concretizzato il deficit motivazionale cen- surato.

6.1. Giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, dei motivi articolati con l'atto di gravame, onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'im- pugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.

L'atto di ricorso, inoltre, deve contenere la precisa prospettazione delle ra- gioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 8065/2018).

Ed invero, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in rela- zione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 8803/1999; Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 24054/2004; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 5020/2009).

6.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello fornisce adeguata ed esauriente motivazione in merito alle doglianze difensive concernenti il trattamento sanzio- natorio.

Per quanto riguarda la richiesta di rideterminazione del quantum di pena inflitto in primo grado, il Collegio, nel ritenere infondata la deduzione difensiva, rinvia - esplicitamente - alla rilevante entità di quantitativo di TLE oggetto di se- questro e - implicitamente - alla gravità dei fatti contestati, così come si desume alla luce dei plurimi elementi probatori emersi in giudizio.

Una simile valutazione non costituisce frutto di mero arbitrio, né tantonneno di un ragionamento illogico e, come tale, si sottrae al sindacato dei giudici di legittimità.

7. Prive di fondamento risultano poi le censure articolate dalla difesa in merito al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del quarto motivo di ricorso.

È opportuno precisare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudi- zio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non 9 ikr siano frutto di mero arbitrio ovvero di un ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 10713/2010).

7.1. Nel caso di specie, il giudizio di comparazione svolto dalla Corte terri- toriale risulta giustificato alla luce di una sufficiente e congrua motivazione, che dà risalto non solo alla gravità in sé della condotta, ma anche ad altri elementi previsti dall'art. 133 c.p.

In particolare, i giudici di secondo grado non ritengono di attribuire valenza positiva al comportamento processuale assunto dagli odierni ricorrenti, i quali si sono limitati ad ammettere quanto già accertato dagli organi inquirenti.

Pertanto, risulta evidente come una simile condotta meramente "neutrale" non possa assu- mere carattere di decisività in sede di giudizio di comparazione.

7.2. Per quanto riguarda la deduzione difensiva volta ad escludere l'appli- cabilità della recidiva, il Collegio valorizza i precedenti penali dei due ricorrenti, entrambi autori di plurimi reati commessi a fine di lucro.

Ne consegue - logica- mente - che i fatti oggetto del presente giudizio siano sintomatici di una maggiore gravità, in quanto espressione della medesima capacità a delinquere.

Il ragionamento svolto dai giudici di seconde cure risulta in linea con l'orien- tamento espresso in sede di legittimità, nonché fondato su di una sufficiente e congrua motivazione che non consente di ritenere meritevoli di pregio le doglianze difensive.

8. Le censure formulate con il quinto motivo di ricorso si presentano gene- riche, in quanto limitate ad astratte considerazioni a fronte di un diniego tutt'altro che immotivato o apparente.

8.1. Per quanto riguarda la recidiva, giova rammentare che l'esclusione di tale circostanza aggravante richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, ben può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della con- dotta e di pericolosità del suo autore (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 40218/2012; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 39743/2015; Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 20271/2016; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 4135/2017).

8.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha reso congrua e logica moti- vazione sul diniego di accogliere l'istanza difensiva, valorizzando - essenzialmente - la biografia penale di entrambi i ricorrenti.In particolare, sia il Pomponio che il Petri sono stati autori di precedenti reati commessi a fine di lucro.

Pertanto, il Collegio - in modo chiaro, lineare e coerente - ha ritenuto che il delitto oggetto del presente giudizio abbia assunto una maggiore gravità rispetto ai reati commessi in precedenza, in quanto espres- sione di un'accresciuta capacità a delinquere di entrambi gli imputati.

In definitiva, le argomentazioni dei giudici di secondo grado risultano con- grue ed idonee a superare le deduzioni difensive sul punto, sostanziatesi in astratte doglianze prive di un reale confronto con l'adeguata motivazione del prov- vedimento impugnato.

9. Il sesto motivo di ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

9.1. È opportuno precisare che il riconoscimento del beneficio della sospen- sione condizionale della pena soggiace a dei limiti legislativi di natura sia oggettiva che soggettiva.

Per quanto attiene ai primi, il quantum di pena inflitto costituisce un im- portante presupposto per l'applicazione del suddetto beneficio.

A prescindere dalla natura del reato in contestazione, la pena inflitta non deve mai essere superiore ai due anni ovvero ai due anni e sei mesi qualora il reato sia stato commesso da una persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi abbia compiuto settanta anni di età (art. 163 c.p.).

In merito ai limiti di natura soggettiva, il vincolo è rappresentato dalla pro- gnosi circa la gravità o meno del reato commesso e la capacità a delinquere del reo.

Il giudice, infatti, potrà concedere il beneficio solo qualora ritenga che l'impu- tato abbia commesso un reato non particolarmente grave, che non sia incline alla sua reiterazione e che il medesimo soggetto non sia considerato socialmente pe- ricoloso.

9.2. Premesso che il riconoscimento della sospensione condizionale è una decisione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, si osserva che, di tale potere, la Corte di Appello ha fatto corretto uso.

In particolare, i giudici di seconde cure hanno dato atto, mediante un ra- gionamento logicamente supportato, di aver desunto dalla reiterazione di condotte delittuose l'indice significativo di una proclività a delinquere che, come tale, risulta incompatibile con la concessione del beneficio in parola.

Ed invero, la circostanza valorizzata dal Collegio costituisce elemento di per sé idoneo ad inibire la neces- saria prognosi favorevole (Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 10518/2004).Alla luce dell'orientamento consolidatosi in sede di legittimità, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena ben possono con- sistere in un giudizio fondato sul richiamo ai profili di pericolosità del comporta- mento dell'imputato (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 26191/2019; Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 34754/2020).

Da qui, dunque, l'inammissibilità anche di tale motivo.

10. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motiva- zione della sentenza di appello quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, limitandosi ad indicare l'astratta concendibilità dell'isti- tuto, senza confrontarsi con il giudizio negativo svolto dalla Corte territoriale.

10.1. Le censure del ricorrente si appalesano generiche in quanto prive di un reale confronto con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

10.2. Al riguardo, è opportuno rammentare che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto ed indefettibilnnente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si intendono contestare.

10.3. Nel caso di specie, il suddetto confronto è del tutto mancante in quanto l'attuale prevenuto, in presenza di una motivazione precisa ed esaustiva, ha avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adegua- tamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orienta- menti costanti della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il Collegio ha correttamente evidenziato che, in merito alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena inflitta, sommata alla precedente condanna, supera i limiti consentiti dalla legge per il riconoscimento del beneficio in questione.

Inoltre, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., ben potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (ex multis, Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 57704/2017).10.4.

In definitiva, le deduzioni difensive non sono in grado di inficiare il ragionamento congruo, logico ed articolato della Corte di Appello di Napoli e risul- tano, conseguentemente, inammissibili.

11. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità, al versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. h [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, confermava la sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado nei confronti degli attuali ricorrenti. In particolare, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, con sentenza 20.01.2020, aveva giudicato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nico responsabili del reato loro ascritto [Artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR 43/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) perché, in concorso tra loro, detenevano 499,400 Kg. di TLE di contrabbando privi del marchio dei Monopoli di Stato], e, riconosciute ad entrambi le circostante attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di due anni di reclusione e 2.000.000,00 C di multa ciascuno. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difen- sore di fiducia dei ricorrenti, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della moti- vazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, in relazione al punto impugnato concernente l'accertamento del fatto di cui all'imputazione, in ordine al reato contestato ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doga- nale), anche nella forma del travisamento della prova, atteso che la sentenza gra- vata è fondata su un risultato probatorio non riscontrabile nei dati processuali. In sintesi, con il primo motivo, la difesa censura l'illogicità delle argomen- tazioni con cui la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto di ascrivere agli odierni ricorrenti la responsabilità per i fatti in contestazione. In particolare, il Collegio di merito avrebbe attribuito un ruolo determinante a talune specificazioni contenute per la prima volta nella sentenza impugnata, nonché prive di un adeguato riscontro con gli altri dati processuali. Ed invero, i giudici di secondo grado, nell'affermare la colpevolezza dei due imputati, avrebbero valorizzato sia l'attribuzione della ti- tolarità del furgone contenente il TLE al Petri, sia l'abusività del manufatto adibito a deposito del materiale sequestrato. Tuttavia, gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio avrebbero consentito da un lato, di attribuire la mera conduzione (e non la proprietà) del furgone al Petri e, dall'altro, non sarebbero stati in grado di attestare con certezza l'abusività dell'edificio in questione. Simili incongruenze - conclude la difesa - risulterebbero in grado di inficiare l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata ed avrebbero influenzato, inevitabilmente, la decisività dell'esito probatorio. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della mo- tivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, relativa al punto della decisione in cui la Corte territoriale ricono- sce l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, in termini di maggiore intensità, in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale), anche nella forma del travisamento della prova, atteso che la sentenza gravata è fondata su un risultato probatorio non riscontrabile nei dati processuali. In sintesi, con il secondo motivo, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha riconosciuto l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato in termini di maggiore intensità. I giudici di secondo grado avreb- bero erroneamente valorizzato talune scorrette informazioni probatorie riguar- danti, in particolare, l'adibizione a deposito del manufatto presumibilmente abu- sivo e la provenienza estera del TLE oggetto di sequestro. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla richiesta di riforma in me/ius della determi- nazione della pena, in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale). In sintesi, con il terzo motivo, la difesa censura la carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di rivisitazione del quantum di pena inflitto dal giudice di prime cure. La Corte di Appello si sarebbe limitata a valorizzare l'elevato quantitativo di tabacco sequestrato, senza tenere in adeguata considerazione gli altri criteri oggettivi e soggettivi delineati dall'art. 133 c.p. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di manifesta illogicità della moti- vazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, relativa al punto della decisione in cui la Corte territoriale esclu- deva, nel giudizio di comparazione tra le circostanze, il riconoscimento della pre- valenza sulla contestata recidiva delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU [OSCURATO:PERSONA]). In sintesi, con il quarto motivo di ricorso, la difesa si duole dell'illogicità del provvedimento impugnato nella parte relativa al giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee. In particolare, la Corte territoriale ha considerato "neu- trale" il comportamento processuale assunto dagli imputati, non attribuendogli conseguentemente una valenza positiva tale da influenzare il suddetto giudizio di comparazione. In tal modo, i giudici di secondo grado hanno disatteso le richieste degli odierni ricorrenti, finalizzate ad ottenere il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata a ciascuno di essi. 2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di manifesta illogicità della moti- vazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedi- mento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei mo- tivi di gravame, in relazione al punto della decisione in cui la Corte territoriale nega l'esclusione della recidiva in capo ai pervenuti, in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale). In sintesi, con il quinto motivo di ricorso, la difensa censura le argomenta- zioni con cui la Corte di Appello ha negato l'esclusione della recidiva in capo agli odierni pervenuti. Ed invero, i giudici di seconde cure avrebbero valorizzato esclu- sivamente i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, senza effettuare alcuna distinzione tra gli stessi e fornendo, così, una motivazione alquanto gene- rica ed incongrua. 2.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione al punto della decisione impugnata concernente la mancata concessione del beneficio ex lege della sospensione condizionale della pena, in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU [OSCURATO:PERSONA]). In sintesi, con il sesto motivo di ricorso, la difesa censura le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di secondo grado - prosegue il ricorrente - avrebbero omesso di indicare i criteri in forza dei quali risulterebbe esclusa la futura prognosi di ravvedimento dell'attuale prevenuto. [OSCURATO:PERSONA], nell'effettuare il giudizio prognostico richiesto ex lege, avrebbe dovuto valorizzare tutte le circostanze previste dall'art. 133 c.p. ed indicare, eventual- mente, gli elementi ritenuti ostativi alla concessione del suddetto beneficio. 2.7. Deduce, con il settimo ed ultimo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, in relazione al punto della decisione impugnata concernente la mancata concessione del beneficio ex lege della sospensione condizionale della pena, in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla fattispecie di reato contestata ad entrambi gli imputati di cui agli artt. 110 c.p., 25, 282, 291 bis, 292 DPR n. 43/1973 (TU Legge Doganale). In sintesi, con il settimo motivo di ricorso, la difesa si duole dell'illogicità della motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio inflitto all'im- putato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel rispetto dei limiti oggettivi previsti dalla legge, sarebbe dovuta conseguire all'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite per l'odierno ricorrente. La Corte di Appello, invece, avrebbe fornito una motivazione del tutto illogica sia in merito alla scelta del trattamento sanzionato- rio, sia in ordine al giudizio di prevalenza della recidiva sulle invocate circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiunto è manifestamente infondato. 2. Per una migliore intelligibilità dell'approdo cui è pervenuto questo Colle- gio, deve essere, per sintesi, richiamato il ragionamento condotto dai giudici di appello, cui invero non si confronta adeguatamente il ricorso, esponendo al radi- cale vizio di inammissibilità. In particolare, le doglianze sollevate dalla difesa avverso la statuizione di colpevolezza cui era pervenuto già il primo giudice, sono state ritenute dai giudici di seconde cure non meritevoli di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] di merito, infatti, evi- denzia la rilevante valenza dimostrativa dei fatti accertati nel corso del primo giu- dizio di merito. Ed invero, nell'ottobre del 2019, la polizia giudiziaria aveva notato che il Pomponio stava sostando in corrispondenza di un manufatto, chiuso ester- namente da un cancello metallico. Poco dopo, la stessa P.G. ebbe modo di notare l'avvicinamento del Petri a bordo di un furgone. A causa degli atteggiamenti so- spetti assunti dai due imputati, le autorità di polizia avevano deciso di intervenire ed avevano rinvenuto, nella disponibilità di costoro, rilevanti quantità di TLE, di seguito sottoposte a sequestro. Tali prodotti, inoltre, risultavano privi del marchio dei Monopoli di Stato e non erano di manifattura nazionale. Il rilevante quantitativo di materiale sequestrato e la piena ammissione di responsabilità dei prevenuti ar- ticolata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, aveva indotto il primo giu- dice e, successivamente, la Corte territoriale a non dubitare della responsabilità degli odierni ricorrenti per i fatti loro contestati. 3. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso, che come già esposto dianzi, prestano il fianco al giudizio di inammissibilità. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché posto in termini che non consentono di enucleare in modo specifico la reale natura del vizio motivazio- nale dedotto e risulta, in ogni caso, generico e versato in fatto. 4.1. Ed infatti, le censure sollevate dalla difesa sono dirette a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze probatorie, imperniate sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, nonché prive del necessario confronto con la struttura argonnentativa che sorregge la decisione im- pugnata. In tal modo, si richiede, da parte dei ricorrenti, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in sede di legittimità, a fronte della linearità e della logica conse- quenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'im- pugnata sentenza. Il ricorso, infatti, non è volto a rilevare mancanze argomenta- tive, erronee applicazioni di norme ovvero illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiu- tamente argomentate. In particolare, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. - bensì una decisione erronea. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non il rapporto tra prova e decisione. Di conseguenza, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 27429/2006; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 39048/2007; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25255/2012; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 18521/2018).4.2. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio proba- torio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantonneno manifeste) e di contraddittorietà. Ed invero, la Corte di Appello effettua una valutazione complessiva ed uni- taria dei plurimi elementi probatori emersi nel corso del giudizio di primo grado. Innanzitutto, il Collegio valorizza quanto contenuto nel verbale di perquisizione veicolare e locale redatto dagli Agenti di polizia giudiziaria. Le autorità di polizia, infatti, avevano identificato i due imputati in atteggiamenti sospetti nei pressi di un manufatto presumibilmente abusivo. A seguito delle verifiche svolte, le forze dell'ordine avevano rinvenuto nella loro disponibilità numerose scatole contenenti stecche di sigarette di contrabbando. In sede di escussione dibattimentale, inoltre, gli stessi ricorrenti avevano ammesso di essere responsabili dei fatti loro conte- stati. 4.3. Sulla base di queste premesse, è evidente come le deduzioni difensive non risultino in grado di scalfire il rilevante quadro probatorio emerso in sede pro- cessuale. Alla luce dell'indirizzo costante e consolidato in sede di legittimità (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 4060/2013; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 47035/2013; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7986/2016), nel caso di c.d. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva può essere dedotto mediante ricorso in cassazione solo nel caso in cui si rappre- senti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo il- logica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5146/2014). Detta decisività non si rinviene nel caso di specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, svolto da entrambi i giudici di merito. 5. Il secondo motivo di ricorso risulta affetto dai medesimi vizi di ammissi- bilità che hanno condotto a disattendere il primo motivo di censura. Premesso che la difesa ha genericamente prospettato profili di violazione di legge, soffermandosi piuttosto sui dedotti vizi della motivazione, si rileva che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limi- tato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è av- valso per sostanziare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisi- zioni processuali. Esula, infatti, dai poteri dal sindacato della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricor- rente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 6402/1997). 5.1. In ogni caso, non muta la sostanza dello scrutinio la possibilità di de- durre profili di travisamento probatorio. In particolare, il controllo dei giudici di legittimità si estende all'omessa considerazione ovvero al travisamento della prova, purché decisiva, con la preci- sazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse). Al contrario, al suddetto sindacato è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato al di fuori del contesto in cui è inserito. Ne consegue che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 8094/2007). 5.2. Tanto premesso ed alla luce di tali criteri ermeneutici, deve rilevarsi che le deduzioni sollevate dalla difesa sono tutte volte a sollecitare alternative valutazioni di merito e, in ogni caso, non sono in grado di disarticolare il ragiona- mento probatorio, logico e congruo, svolto dalla Corte di Appello. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la difesa si è limitata genericamente ad invocare il vizio di motivazione, in particolare lamentando la mancata valutazione di censure di gravame, senza indi- care né gli specifici motivi di appello che sarebbero stati trascurati, né i passaggi motivazionali attraverso cui si sarebbe concretizzato il deficit motivazionale cen- surato. 6.1. Giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, dei motivi articolati con l'atto di gravame, onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'im- pugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. L'atto di ricorso, inoltre, deve contenere la precisa prospettazione delle ra- gioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8065/2018). Ed invero, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in rela- zione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 8803/1999; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 24054/2004; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 5020/2009). 6.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello fornisce adeguata ed esauriente motivazione in merito alle doglianze difensive concernenti il trattamento sanzio- natorio. Per quanto riguarda la richiesta di rideterminazione del quantum di pena inflitto in primo grado, il Collegio, nel ritenere infondata la deduzione difensiva, rinvia - esplicitamente - alla rilevante entità di quantitativo di TLE oggetto di se- questro e - implicitamente - alla gravità dei fatti contestati, così come si desume alla luce dei plurimi elementi probatori emersi in giudizio. Una simile valutazione non costituisce frutto di mero arbitrio, né tantonneno di un ragionamento illogico e, come tale, si sottrae al sindacato dei giudici di legittimità. 7. Prive di fondamento risultano poi le censure articolate dalla difesa in merito al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del quarto motivo di ricorso. È opportuno precisare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudi- zio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non 9 ikr siano frutto di mero arbitrio ovvero di un ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 10713/2010). 7.1. Nel caso di specie, il giudizio di comparazione svolto dalla Corte terri- toriale risulta giustificato alla luce di una sufficiente e congrua motivazione, che dà risalto non solo alla gravità in sé della condotta, ma anche ad altri elementi previsti dall'art. 133 c.p. In particolare, i giudici di secondo grado non ritengono di attribuire valenza positiva al comportamento processuale assunto dagli odierni ricorrenti, i quali si sono limitati ad ammettere quanto già accertato dagli organi inquirenti. Pertanto, risulta evidente come una simile condotta meramente "neutrale" non possa assu- mere carattere di decisività in sede di giudizio di comparazione. 7.2. Per quanto riguarda la deduzione difensiva volta ad escludere l'appli- cabilità della recidiva, il Collegio valorizza i precedenti penali dei due ricorrenti, entrambi autori di plurimi reati commessi a fine di lucro. Ne consegue - logica- mente - che i fatti oggetto del presente giudizio siano sintomatici di una maggiore gravità, in quanto espressione della medesima capacità a delinquere. Il ragionamento svolto dai giudici di seconde cure risulta in linea con l'orien- tamento espresso in sede di legittimità, nonché fondato su di una sufficiente e congrua motivazione che non consente di ritenere meritevoli di pregio le doglianze difensive. 8. Le censure formulate con il quinto motivo di ricorso si presentano gene- riche, in quanto limitate ad astratte considerazioni a fronte di un diniego tutt'altro che immotivato o apparente. 8.1. Per quanto riguarda la recidiva, giova rammentare che l'esclusione di tale circostanza aggravante richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, ben può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della con- dotta e di pericolosità del suo autore (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 40218/2012; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 39743/2015; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 20271/2016; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 4135/2017). 8.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha reso congrua e logica moti- vazione sul diniego di accogliere l'istanza difensiva, valorizzando - essenzialmente - la biografia penale di entrambi i ricorrenti.In particolare, sia il Pomponio che il Petri sono stati autori di precedenti reati commessi a fine di lucro. Pertanto, il Collegio - in modo chiaro, lineare e coerente - ha ritenuto che il delitto oggetto del presente giudizio abbia assunto una maggiore gravità rispetto ai reati commessi in precedenza, in quanto espres- sione di un'accresciuta capacità a delinquere di entrambi gli imputati. In definitiva, le argomentazioni dei giudici di secondo grado risultano con- grue ed idonee a superare le deduzioni difensive sul punto, sostanziatesi in astratte doglianze prive di un reale confronto con l'adeguata motivazione del prov- vedimento impugnato. 9. Il sesto motivo di ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono. 9.1. È opportuno precisare che il riconoscimento del beneficio della sospen- sione condizionale della pena soggiace a dei limiti legislativi di natura sia oggettiva che soggettiva. Per quanto attiene ai primi, il quantum di pena inflitto costituisce un im- portante presupposto per l'applicazione del suddetto beneficio. A prescindere dalla natura del reato in contestazione, la pena inflitta non deve mai essere superiore ai due anni ovvero ai due anni e sei mesi qualora il reato sia stato commesso da una persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi abbia compiuto settanta anni di età (art. 163 c.p.). In merito ai limiti di natura soggettiva, il vincolo è rappresentato dalla pro- gnosi circa la gravità o meno del reato commesso e la capacità a delinquere del reo. Il giudice, infatti, potrà concedere il beneficio solo qualora ritenga che l'impu- tato abbia commesso un reato non particolarmente grave, che non sia incline alla sua reiterazione e che il medesimo soggetto non sia considerato socialmente pe- ricoloso. 9.2. Premesso che il riconoscimento della sospensione condizionale è una decisione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, si osserva che, di tale potere, la Corte di Appello ha fatto corretto uso. In particolare, i giudici di seconde cure hanno dato atto, mediante un ra- gionamento logicamente supportato, di aver desunto dalla reiterazione di condotte delittuose l'indice significativo di una proclività a delinquere che, come tale, risulta incompatibile con la concessione del beneficio in parola. Ed invero, la circostanza valorizzata dal Collegio costituisce elemento di per sé idoneo ad inibire la neces- saria prognosi favorevole (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 10518/2004).Alla luce dell'orientamento consolidatosi in sede di legittimità, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena ben possono con- sistere in un giudizio fondato sul richiamo ai profili di pericolosità del comporta- mento dell'imputato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 26191/2019; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 34754/2020). Da qui, dunque, l'inammissibilità anche di tale motivo. 10. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motiva- zione della sentenza di appello quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, limitandosi ad indicare l'astratta concendibilità dell'isti- tuto, senza confrontarsi con il giudizio negativo svolto dalla Corte territoriale. 10.1. Le censure del ricorrente si appalesano generiche in quanto prive di un reale confronto con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata. 10.2. Al riguardo, è opportuno rammentare che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto ed indefettibilnnente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si intendono contestare. 10.3. Nel caso di specie, il suddetto confronto è del tutto mancante in quanto l'attuale prevenuto, in presenza di una motivazione precisa ed esaustiva, ha avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adegua- tamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orienta- menti costanti della giurisprudenza di legittimità. In particolare, il Collegio ha correttamente evidenziato che, in merito alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena inflitta, sommata alla precedente condanna, supera i limiti consentiti dalla legge per il riconoscimento del beneficio in questione. Inoltre, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., ben potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (ex multis, Cass. pen., Sez. V, sent. n. 57704/2017).10.4. In definitiva, le deduzioni difensive non sono in grado di inficiare il ragionamento congruo, logico ed articolato della Corte di Appello di Napoli e risul- tano, conseguentemente, inammissibili. 11. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità, al versamento