CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39889/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per non essere state spiegate le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato e per essere stata inflitta una pena eccessiva. 2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata, senza effettuare alcun pur minimo riferimento a passi della motivazione stessa, con la conseguenza che il ricorso difetta di specificità. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] g [OSCURATO:PERSONA]