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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02545/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 6t .1b; tti) (A..te c-at-e-C1-0 3 114,1 <m AL( i n ott( cort40 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 29 giugno 2020 il Tribunale di Bologna, quale giudice della esecuzione, in sede di prevenzione patrimoniale, ha respinto la domanda di revoca (in sede di opposizione) della confisca, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] srl, relativa ad una autovettura marca Ferrari modello Testarossa, oggetto di confisca divenuta definitiva in data 1.4.2008 (ed annotata il 4.9.2008). 1.1 Vanno premesse alla illustrazione delle ragioni della decisione alcune circostanze di fatto, incontroverse: a) l'autovettura, di pregio, in questione risulta oggetto di un primo provvedimento di sequestro, in ambito penale ed in danno di [OSCURATO:PERSONA], emesso dall'autorità giudiziaria di Palermo nel marzo del 2001 nell'ambito di una indagine per associazione mafiosa e riciclaggio.

La società proprietaria del mezzo, [OSCURATO:SOCIETA], ha tuttavia ottenuto l'annullamento del provvedimento con sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 21 giugno 2006; b) ferma restando la mancata annotazione del vincolo reale di sequestro al PRA, nonché il mancato reperimento fisico del mezzo, risulta emesso - nel frattempo - un provvedimento di sequestro in sede di prevenzione da parte del Tribunale di Bologna nel 2003 , sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA]; c) la vettura risulta oggetto di confisca, in sede di prevenzione, con decisione del 2 marzo 2004, definitiva nel 2008 ed annotata al PRA il 4.9.2008; d) dopo la decisione di restituzione del mezzo in ambito penale, nel 2007, la vettura risulta, dalle annotazioni al PRA, venduta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] (con annotazione del 14 giugno 2007).

2. La omessa citazione del proprietario formale del veicolo (all'epoca di certo la [OSCURATO:SOCIETA]) in sede di prevenzione ha determinato la ammissibilità dell'incidente di esecuzione - pur a distanza di dodici anni dalla statuizione di confisca - introdotto dal presunto acquirente [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Bologna, con plurime argomentazioni, ha ritenuto non dimostrato in modo sufficiente l'avvenuto acquisto del mezzo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al di là di considerazioni relative alla condizione giuridica della vettura (oggetto di un primo sequestro avvenuto nel 2001 e di un secondo avvenuto nel 2003) che la rendevano non commerciabile nel 2007 , ciò che rileva sono le argomentazioni con cui, in sostanza, è stata ritenuta la fittizietà dell'atto di vendita.

Si afferma in particolare che è stata prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente una copia della fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] in data 5 giugno 2007 relativa alla vendita del veicolo in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl per l'importo di 22.500,00 euro ma non è stata fornita prova alcuna dell'avvenuto pagamento del prezzo.

Si rileva inoltre che il prezzo sarebbe stato inferiore al valore di mercato dell'epoca e che di certo la società venditrice era al corrente della pendenza del procedimento di prevenzione in danno del Costa.

Si ritiene indicativo, peraltro, il mancato reperimento fisico, nel corso degli anni, della vettura, aspetto che porta ulteriormente a ritenere fittizia la vendita del mezzo, in pendenza del procedimento di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, in particolare, dimostrato il possesso del veicolo, pur formalmente acquistato nel lontano 2007.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] srl, con successiva memoria di replica.

P41 3.1 II ricorso articola più censure di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.666 co.5 cod proc. pen. .

L'atto di ricorso va sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.2 Si contesta la valenza indicativa dei punti in fatto espressi dal Tribunale e ci si duole della mancata attivazione di ulteriori poteri istruttori, in chiave di possibile superamento di eventuali dubbi residui circa l'effettività dell'acquisto.

In diritto, si evidenzia che nel momento in cui si è verificata la vendita del mezzo nessun vincolo di indisponibilità risultava annotato nel pubblico registro e ciò creava una apparenza di effettiva disponibilità giuridica in capo alla società venditrice.

Si precisa che ad essere rilevante è la buona fede dell'acquirente e non certo quella della società venditrice.

In fatto, si afferma che : a) era sufficiente a documentare l'acquisto la produzione dell'estratto cronologico del PRA, la copia del libretto di ci(olazione e la copia della fattura.

Quanto ai mezzi di pagamento, si evidenzia\iil Tribunale «non ha richiesto in udienza» ulteriori produzioni e non vi è stata, pertanto, facoltà effettiva di controdeduzione sul punto.

Si ravvisa, in tale modus operandi, una violazione dell'art.666 co.5 cod.proc.pen. ; b) sono irrilevanti e fuorvianti le argomentazioni espresse circa l'assenza di buona fede della società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]; c) è apodittica l'affermazione relativa alla esiguità del prezzo, non essendo stati esplicitati in motivazione i parametri di riferimento e non avendo considerato le verosimili condizioni di una vettura che era stata immatricolata nei primi anni '90; d) è incompleta la attività istruttoria realizzata circa la assenza di rinvenimento fisico e di disponibilità materiale del mezzo, accertata sinanche con interpello finale fatto al difensore e non al rappresentante legale della società.

Il possesso dei documenti di circolazione era, anche in tal caso, sufficiente a dimostrare la disponibilità materiale del mezzo.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere non consentite rivalutazioni di fatto in sede di legittimità. 4.1 Limitando l'analisi ai punti in diritto ed alla congruità delle valutazioni espresse, in fatto, dal Tribunale di Bologna, il Collegio rileva che : a) di certo un acquisto in buona fede di un bene oggetto di sequestro non trascritto (o anche di confisca non ancora trascritta, come nel caso in esame) può essere fatto salvo e tale aspetto non è negato dal Tribunale; b) tuttavia nel particolare caso in esame il Tribunale ha dubitato della effettività dell'acquisto, anche in ragione della mancata prova del pagamento del prezzo.

Si tratta del punto essenziale dell'intera vicenda, posto che come è stato ritenuto in più decisioni espresse da questa Corte di legittimità in sede di confisca di prevenzione, anche in tema di analisi del presupposto della disponibilità di fatto del bene confiscabile (v.

Sez.

I n. 42238 del 18.5.2017, rv 270974) ad essere rilevante per la tutela del 'titolare apparente' del bene è l'avvenuto impiego - in sede contrattuale - di proprie risorse economiche a fini di acquisto della proprietà perchè solo tale condizione (l'acquisto a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene all'autore del fatto illecito e consente allo Stato di recuperare l'eventuale corrispettivo della cessione. 4.2 Pur condivendosi, pertanto, la critica mossa dalla società ricorrente, nella parte in cui si sottolinea la superfluità delle considerazioni espresse dal Tribunale sulla assenza di buona fede della società venditrice, resta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], pur onerata di farlo (a fini di incisione della confisca, da tempo definitiva) non ha dimostrato due aspetti essenziali, rappresentati dall'avvenuto pagamento del prezzo (la cui entità, si concorda, può essere relativa e dipendere da molteplici variabili) e dall'avvenuta apprensione materiale di un bene che, per quanto risulta dagli atti, sarebbe sfuggito alla confisca in senso materiale.

Entrambe le circostanze in esame sono state, in modo non irragionevole, ritenute indicative di fittizietà dell'atto di vendita.

Si tratta di aspetti decisivi, al fine di qualificare un acquisto in termini di 'effettività', che la società ricorrente avrebbe dovuto introdurre ab initio, ed in tal senso non può dolersi della mancata attivazione di poteri istruttori ex officio, e la cui produzione, peraltro, potrebbe astrattamente avvenire con una nuova domanda, dato il particolare carattere (allo stato degli atti) del giudicato esecutivo.

Da quanto sinora rilevato discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 6t .1b; tti) (A..te c-at-e-C1-0 3 114,1 <m AL( i n ott( cort40 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 29 giugno 2020 il Tribunale di Bologna, quale giudice della esecuzione, in sede di prevenzione patrimoniale, ha respinto la domanda di revoca (in sede di opposizione) della confisca, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] srl, relativa ad una autovettura marca Ferrari modello Testarossa, oggetto di confisca divenuta definitiva in data 1.4.2008 (ed annotata il 4.9.2008). 1.1 Vanno premesse alla illustrazione delle ragioni della decisione alcune circostanze di fatto, incontroverse: a) l'autovettura, di pregio, in questione risulta oggetto di un primo provvedimento di sequestro, in ambito penale ed in danno di [OSCURATO:PERSONA], emesso dall'autorità giudiziaria di Palermo nel marzo del 2001 nell'ambito di una indagine per associazione mafiosa e riciclaggio. La società proprietaria del mezzo, [OSCURATO:SOCIETA], ha tuttavia ottenuto l'annullamento del provvedimento con sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 21 giugno 2006; b) ferma restando la mancata annotazione del vincolo reale di sequestro al PRA, nonché il mancato reperimento fisico del mezzo, risulta emesso - nel frattempo - un provvedimento di sequestro in sede di prevenzione da parte del Tribunale di Bologna nel 2003 , sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA]; c) la vettura risulta oggetto di confisca, in sede di prevenzione, con decisione del 2 marzo 2004, definitiva nel 2008 ed annotata al PRA il 4.9.2008; d) dopo la decisione di restituzione del mezzo in ambito penale, nel 2007, la vettura risulta, dalle annotazioni al PRA, venduta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] (con annotazione del 14 giugno 2007). 2. La omessa citazione del proprietario formale del veicolo (all'epoca di certo la [OSCURATO:SOCIETA]) in sede di prevenzione ha determinato la ammissibilità dell'incidente di esecuzione - pur a distanza di dodici anni dalla statuizione di confisca - introdotto dal presunto acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Bologna, con plurime argomentazioni, ha ritenuto non dimostrato in modo sufficiente l'avvenuto acquisto del mezzo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al di là di considerazioni relative alla condizione giuridica della vettura (oggetto di un primo sequestro avvenuto nel 2001 e di un secondo avvenuto nel 2003) che la rendevano non commerciabile nel 2007 , ciò che rileva sono le argomentazioni con cui, in sostanza, è stata ritenuta la fittizietà dell'atto di vendita. Si afferma in particolare che è stata prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente una copia della fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] in data 5 giugno 2007 relativa alla vendita del veicolo in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl per l'importo di 22.500,00 euro ma non è stata fornita prova alcuna dell'avvenuto pagamento del prezzo. Si rileva inoltre che il prezzo sarebbe stato inferiore al valore di mercato dell'epoca e che di certo la società venditrice era al corrente della pendenza del procedimento di prevenzione in danno del Costa. Si ritiene indicativo, peraltro, il mancato reperimento fisico, nel corso degli anni, della vettura, aspetto che porta ulteriormente a ritenere fittizia la vendita del mezzo, in pendenza del procedimento di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, in particolare, dimostrato il possesso del veicolo, pur formalmente acquistato nel lontano 2007. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] srl, con successiva memoria di replica. P41 3.1 II ricorso articola più censure di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.666 co.5 cod proc. pen. . L'atto di ricorso va sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.2 Si contesta la valenza indicativa dei punti in fatto espressi dal Tribunale e ci si duole della mancata attivazione di ulteriori poteri istruttori, in chiave di possibile superamento di eventuali dubbi residui circa l'effettività dell'acquisto. In diritto, si evidenzia che nel momento in cui si è verificata la vendita del mezzo nessun vincolo di indisponibilità risultava annotato nel pubblico registro e ciò creava una apparenza di effettiva disponibilità giuridica in capo alla società venditrice. Si precisa che ad essere rilevante è la buona fede dell'acquirente e non certo quella della società venditrice. In fatto, si afferma che : a) era sufficiente a documentare l'acquisto la produzione dell'estratto cronologico del PRA, la copia del libretto di ci(olazione e la copia della fattura. Quanto ai mezzi di pagamento, si evidenzia\iil Tribunale «non ha richiesto in udienza» ulteriori produzioni e non vi è stata, pertanto, facoltà effettiva di controdeduzione sul punto. Si ravvisa, in tale modus operandi, una violazione dell'art.666 co.5 cod.proc.pen. ; b) sono irrilevanti e fuorvianti le argomentazioni espresse circa l'assenza di buona fede della società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]; c) è apodittica l'affermazione relativa alla esiguità del prezzo, non essendo stati esplicitati in motivazione i parametri di riferimento e non avendo considerato le verosimili condizioni di una vettura che era stata immatricolata nei primi anni '90; d) è incompleta la attività istruttoria realizzata circa la assenza di rinvenimento fisico e di disponibilità materiale del mezzo, accertata sinanche con interpello finale fatto al difensore e non al rappresentante legale della società. Il possesso dei documenti di circolazione era, anche in tal caso, sufficiente a dimostrare la disponibilità materiale del mezzo. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere non consentite rivalutazioni di fatto in sede di legittimità. 4.1 Limitando l'analisi ai punti in diritto ed alla congruità delle valutazioni espresse, in fatto, dal Tribunale di Bologna, il Collegio rileva che : a) di certo un acquisto in buona fede di un bene oggetto di sequestro non trascritto (o anche di confisca non ancora trascritta, come nel caso in esame) può essere fatto salvo e tale aspetto non è negato dal Tribunale; b) tuttavia nel particolare caso in esame il Tribunale ha dubitato della effettività dell'acquisto, anche in ragione della mancata prova del pagamento del prezzo. Si tratta del punto essenziale dell'intera vicenda, posto che come è stato ritenuto in più decisioni espresse da questa Corte di legittimità in sede di confisca di prevenzione, anche in tema di analisi del presupposto della disponibilità di fatto del bene confiscabile (v. Sez. I n. 42238 del 18.5.2017, rv 270974) ad essere rilevante per la tutela del 'titolare apparente' del bene è l'avvenuto impiego - in sede contrattuale - di proprie risorse economiche a fini di acquisto della proprietà perchè solo tale condizione (l'acquisto a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene all'autore del fatto illecito e consente allo Stato di recuperare l'eventuale corrispettivo della cessione. 4.2 Pur condivendosi, pertanto, la critica mossa dalla società ricorrente, nella parte in cui si sottolinea la superfluità delle considerazioni espresse dal Tribunale sulla assenza di buona fede della società venditrice, resta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], pur onerata di farlo (a fini di incisione della confisca, da tempo definitiva) non ha dimostrato due aspetti essenziali, rappresentati dall'avvenuto pagamento del prezzo (la cui entità, si concorda, può essere relativa e dipendere da molteplici variabili) e dall'avvenuta apprensione materiale di un bene che, per quanto risulta dagli atti, sarebbe sfuggito alla confisca in senso materiale. Entrambe le circostanze in esame sono state, in modo non irragionevole, ritenute indicative di fittizietà dell'atto di vendita. Si tratta di aspetti decisivi, al fine di qualificare un acquisto in termini di 'effettività', che la società ricorrente avrebbe dovuto introdurre ab initio, ed in tal senso non può dolersi della mancata attivazione di poteri istruttori ex officio, e la cui produzione, peraltro, potrebbe astrattamente avvenire con una nuova domanda, dato il particolare carattere (allo stato degli atti) del giudicato esecutivo. Da quanto sinora rilevato discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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