CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rea Antonelli-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 328/2018,depositata il 21/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31532/2018Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 9807/2026Data pubblicazione 16/04/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da distinti avvisi di accertamentoa fini Ires ed Irap sull’anno di imposta 2009 e a fini IVA sull’anno 2010.Nello specifico gli atti impositivi trovavano scaturigine, per un verso,dalla diminuzione connessa all’attribuzione di somme agli amministratori inassenza di titolo giuridico idoneo alla deducibilità, eccependo l’assenza diprevia delibera assembleare, essendo le somme attribuite dal consiglio diamministrazione nel giugno 2009 su risultati conseguiti nel 2008.In secondo luogo, veniva ripreso a tassazione l’importo relativo al costosostenuto per le prestazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA], su fattura emessa daVeneto Agricoltura (di cui egli dott. [OSCURATO:PERSONA] è dipendente, oltre cheamministratore di [OSCURATO:SOCIETA]) e ritenuta non inerente all’attivitàsocietaria come utilizzo strutture di terzi.Erano, po,i recuperati altri costi per minori componenti negativi sulledue ragioni che precedono. Veniva rimodulata Irap e recuperata IVA nondeducibile, riflessa sull’anno 2010.I due atti impositivi erano avversati avanti il giudice di prossimità cheapprezzava le ragioni di parte contribuente, ma sull’appello erariale eranoriuniti i due gravami relativi alle sentenze di primo grado, esitando inintegrale riforma con conferma della ripresa a tassazione originaria.Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., agitando tre motivi di ricorso, cui replica l’Agenzia delleentrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegandotempestivo controricorso.In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione delle proprie posizioni.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti tre morivi di ricorso.Numero registro generale 31532/2018Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 9807/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per violazione degli articoli 2389 e 2364 del codicecivile, nello specifico censurando la sentenza impugnata per aver equiparatoi compensi agli amministratori, la cui erogazione richiede la previa deliberadell’assemblea, con i premi di produzione corrisposti agli stessiamministratori che non rientrano in tale riserva di deliberazioneassembleare.1.1. Il motivo non può essere accolto. Parte ricorrente dichiara diconoscere l’orientamento cui è ancorata questa Suprema Corte, esplicitatodalla pronuncia resa a Sezioni unite n. 21933/2008. Tali principi sono statiripresi anche in sede tributaria, affermando che con riferimento alladeterminazione della misura del compenso degli amministratori di societàdi capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, cod. civ. (nel testo vigenteprima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003),qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita deliberaassembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazionedel bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previsionenormativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento dellasocietà dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimentodell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto dellapercezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art.2630, secondo comma, cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 61 del2002); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e dideterminazione dei compensi (art. 2364 nn. 1 e 3 cod. civ.); la mancataliberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso diapprovazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delledelibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà dellasocietà (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente,l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degliamministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiestaNumero registro generale 31532/2018Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 9807/2026Data pubblicazione 16/04/2026dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo perl'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamentediscusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degliamministratori (cfr. Cass. V, n. 17673/2013).L’orientamento è stato confermato anche di recente, specificando che intema di redditi d'impresa, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta dauna società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non siastabilito dallo statuto, è necessaria la preventiva ed esplicita deliberaassembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attivitàgestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la naturainderogabile della disciplina del funzionamento della società (Cass. V, n.10308/2021). Nello specifico, questa Corte Suprema ha specificato come ladisciplina della dialettica amministrazione/assemblea derivi l’inderogabilitàdall’interesse pubblico alla regolarità dell’attività di impresa, ancoratoall’economia nazionale.1.2. Lo scopo della previsione di specifica delibera assembleare perl’erogazione dei compensi agli amministratori è funzionale ad evitare lapossibilità che gli amministratori si assegnino compensi in ragione della loroposizione ai vertici della società. Qualificare delle somme erogate agliamministratori come premio di produzione in percentuale a determinatiobbiettivi significa aggirare la stringente previsione di cui all’art. 2389 c.c.appena citato, ove prevede la deroga solo in caso di amministratori cheabbiano particolari funzioni, qui non esplicitate, ovvero entro minimi emassimi previsti già in sede di statuto societario.Pertanto, la sentenza qui in scrutinio è coerente con l’esegesi da sempremantenuta da questa Suprema Corte di legittimità, laddove deriva dallarilevanza dell’interesse pubblico alla regolarità e trasparenza dellaconduzione societaria (per l’affidamento che ne fanno gli operatori delmercato) l’inderogabilità delle norme in materia di compensi agliamministratori ed al rigoroso riparto delle competenze all’interno degliNumero registro generale 31532/2018Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 9807/2026Data pubblicazione 16/04/2026organi societari. In assenza di apposita delibera assembleare che stabiliscale somme da erogare agli amministratori, fisse o variabili, determinate o(quantomeno) determinabili, manca il titolo giuridico all’erogazione che -indisparte ipotesi di soluti retentio- consenta la deduzione dell’importodall’imponibile societario, poiché spesa sostenuta per la produzione direddito.Il primo motivo, pertanto, è infondato e dev’essere rigettato.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 109, comma quinto, d.P.R.n. 917/1986, in ordine alla seconda ripresa a tassazione, relativa ai costisostenuti per consulenza prestata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], consistenti in unafattura emessa da [OSCURATO:PERSONA], di cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] è dipendente,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] è amministratore. Comedipendente dell’una egli avrebbe fornito all’altra la consulenza necessariaper attività istituzionale di certificazione, secondo corrispondenzaintercorsa.Con il terzo motivo, strettamente legato, si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo,oggetto di discussione fra le parti, consistente nel mancato esamedell’elenco adunanze, offerto in produzione istruttoria, da cui si desumonole prestazioni svolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], come dipendente di VenetoAgricoltura, diverse da quella da lui stesso prestate a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualitàdi amministratore delegato della contribuente qui ricorrente.3. I due motivi, strettamente legati, possono essere trattaticongiuntamente e sono inammissibili. Devesi rilevare che il terzo motivonon riguarda l’omesso esame di un fatto, ma l’omesso apprezzamento di unapporto probatorio offerto dalla parte contribuente. Perimenti, il secondomotivo attiene alla prova dell’erogazione di tali prestazioni a favore dellasocietà di cui è amministratore lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA], qui come prestatoreNumero registro generale 31532/2018Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 9807/2026Data pubblicazione 16/04/2026d’opera, con riscontri che vadano oltre la semplice emissione di fattura edei quali si è cercato sostegno nella corrispondenza intercorsa.In entrambi i casi il collegio di secondo grado ha ritenuto non raggiuntala prova della consistenza ed inerenza di tali attività indicate in fattura congiudizio di genericità ed insufficienza che esula dal perimetro di sindacatodi questa Suprema Corte di legittimità.3.1. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degliNumero registro generale 31532/2018Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 9807/2026Data pubblicazione 16/04/2026altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).4. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in€.quattromilacento/00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 31532/2018Numero sezionale 3009/2026Numero di raccolta generale 9807/2026Data pubblicazione 16/04/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI