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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 agosto 1978

Cassazione n. 49685/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/08/1978 avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Milano applicava al ricorrente la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della sentenza impugnata per vizio di volontà dell'imputato che avrebbe acconsentito a non subordinare il proprio consenso all'accordo alla sospensione condizionale della penale senza rendersi conto, nonostante la presenza di un interprete di lingua araba, della complessiva vicenda processuale, anche per il frastuono dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Risulta non solo dall'esame degli atti processuali ma dalle stesse deduzioni della difesa del ricorrente, che all'udienza nella quale è stato prestato il consenso alla richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti l'imputato era presente ed è stato espressamente precisato a verbale che detto consenso non era subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Inoltre alla medesima udienza il ricorrente era assistito da un interprete di lingua araba, sicché non può ritenersi che non abbia compreso, per difficoltà linguistiche, la portata del consenso prestato, restando evidentemente prive di rilievo le circostanze di mero fatto addotte nel ricorso quanto al frastuono in quel momento presente nell'aula di udienza.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/08/1978 avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Milano applicava al ricorrente la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della sentenza impugnata per vizio di volontà dell'imputato che avrebbe acconsentito a non subordinare il proprio consenso all'accordo alla sospensione condizionale della penale senza rendersi conto, nonostante la presenza di un interprete di lingua araba, della complessiva vicenda processuale, anche per il frastuono dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Risulta non solo dall'esame degli atti processuali ma dalle stesse deduzioni della difesa del ricorrente, che all'udienza nella quale è stato prestato il consenso alla richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti l'imputato era presente ed è stato espressamente precisato a verbale che detto consenso non era subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre alla medesima udienza il ricorrente era assistito da un interprete di lingua araba, sicché non può ritenersi che non abbia compreso, per difficoltà linguistiche, la portata del consenso prestato, restando evidentemente prive di rilievo le circostanze di mero fatto addotte nel ricorso quanto al frastuono in quel momento presente nell'aula di udienza. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris