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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28960/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della difesa con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto, di contro, che il ricorso è inammissibile perché prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, con riguardo alla confermata imputabilità del ricorrente e al dolo riferito alle due imputazioni al medesimo ascritte, perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con un argomentare puntuale, lineare sul piano logico e corretto sul versante giuridico e ciò, del resto, non diversamente da quanto è a dirsi in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze ( coerentemente ancorato alle connotazioni, articolate e prolungate nel tempo )della condotta di resistenza) nonchè al mancato differimento dell'udienza dì definizione del processo in appello per l'imminente entrata in vigore dell'ad 20 b's cp, vizio all'evidenza manifestamente infondato in assenza di qualsivoglia obbligo che imponesse, al Collegio decidente, di procedere nel senso rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della difesa con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto, di contro, che il ricorso è inammissibile perché prospetta motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, con riguardo alla confermata imputabilità del ricorrente e al dolo riferito alle due imputazioni al medesimo ascritte, perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con un argomentare puntuale, lineare sul piano logico e corretto sul versante giuridico e ciò, del resto, non diversamente da quanto è a dirsi in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze ( coerentemente ancorato alle connotazioni, articolate e prolungate nel tempo )della condotta di resistenza) nonchè al mancato differimento dell'udienza dì definizione del processo in appello per l'imminente entrata in vigore dell'ad 20 b's cp, vizio all'evidenza manifestamente infondato in assenza di qualsivoglia obbligo che imponesse, al Collegio decidente, di procedere nel senso rivendicato dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno
Sentenza Cassazione n. 28960/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris