CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 17/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 12/10/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna ai fini della responsabilità civile in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 2, CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.; 2) mancanza di motivazione in relazione all'art. 185 cod. pen., ovverosia alla parte relativa alla conferma degli estremi della responsabilità civile dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'assenza del profilo oggettivo della truffa e, in specie, dell'ingiustizia del profitto, si fonda su un'alternativa di merito che risulta essere stata motivatamente esclusa dalla sentenza impugnata la quale ha evidenziato come il ricorrente ebbe a percepire la retribuzione in assenza della relativa controprestazione alla quale era contrattualmente tenuto, in assenza tanto di giustificazioni valide che di alternative causali, il cui rilievo è stato puntualmente escluso con il richiamo di specifici dati di fatto a confutazione anche di quanto dichiarato dal teste a difesa. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché non devoluto con l'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata dato conto, al pari del primo giudice, dell'esistenze dei presupposti di illiceità penale in forza dei quali sussiste il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno in favore dell'ente territoriale (Regione Puglia), quale soggetto danneggiato dal reato e, dunque, avente diritto alla riparazione del pregiudizio subito in conseguenza del reato di truffa, causalmente e soggettivamente ascrivibile all'imputato. Né in questa sede il giudice penale che pur conferma ex art. 578 cod. proc. pen. le statuizioni civili è tenuto a dare atto degli eventuali ed ulteriori profili di danno ulteriori al conseguimento illegittimo della retribuzione, scrutinabili semmai dinanzi al giudice civile, al quale è stato rimesso il quantum. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Il ricorrente va altresì condannato alle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività concretamente svolta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Puglia che liquida in complessive 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] en re [OSCURATO:PERSONA] - 8 R‘ 2022 [OSCURATO:PERSONA]