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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 47345/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le rinunce all'impugnazione inviate da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 26 aprile 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con CUb era stato confermato il decreto di sequestro preventivo eseguito nei loro confronti.

2. Con distinte memorie inviate per PEC pervenute il 17 ottobre 2023 Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di rinunciare alle impugnazioni stante la intervenuta restituzione a loro favore, ad opera del Pubblico Ministero, delle cose sequestrate in virtù del decreto originario.

Da ciò, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla sulle spese, considerata la ragione della rinuncia e la tempestività della comunicazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere relatore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le rinunce all'impugnazione inviate da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 26 aprile 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con CUb era stato confermato il decreto di sequestro preventivo eseguito nei loro confronti. 2. Con distinte memorie inviate per PEC pervenute il 17 ottobre 2023 Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di rinunciare alle impugnazioni stante la intervenuta restituzione a loro favore, ad opera del Pubblico Ministero, delle cose sequestrate in virtù del decreto originario. Da ciò, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese, considerata la ragione della rinuncia e la tempestività della comunicazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere relatore La Presidente
Decreto Cassazione n. 47345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris