CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il TRIBUNALE di SOERVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 27/10/2022, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e ha concesso la detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che deduce i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione che i precedenti penali erano risalenti nel tempo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e 27 cost e 47 ord. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. L'atto è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 12 novembre 2022. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. La norma si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d