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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 31/1977

ECLI:IT:COST:1977:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA], con citazione 3 maggio 1972, nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere le prestazioni spettanti per l'infortunio sul lavoro subito il 12 aprile 1967 - il giudice istruttore del tribunale di Macerata - in funzione di giudice del lavoro unico a norma dell'art. 20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) - sollevava, di ufficio, con ordinanza 3 giugno 1974 le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 296 del 13 novembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituite le parti, INAIL e

[OSCURATO:PERSONA].

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 18 ottobre 1974, e l'INAIL, con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974 e memoria depositata il 12 novembre 1976, hanno chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate fondate. : Il giudice del lavoro del tribunale di Macerata ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo gli artt. 111 e 112 citati regolerebbero fattispecie identiche a quella prevista nell'art. 58 legge n. 153 del 1969 in quanto gli artt. 111 e 112 stabiliscono in tre anni e 150 giorni, a decorrere dalla data dell'infortunio, il periodo di prescrizione del diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL, e l'art. 58 stabilisce la prescrizione di dieci anni del diritto alle prestazioni dovute dall'INPS, a decorrere dalla data della definizione del procedimento amministrativo.

Le fattispecie sarebbero identiche perché in entrambi i casi concernono il diritto dell'assicurato alle prestazioni dovute dall'ente assicuratore per le menomazioni fisiche causate, in un caso, da infortunio sul lavoro e, nell'altro caso, da malattie comuni.

Sarebbero, quindi, violati, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Le censure non sono fondate.

La congruità di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (cfr. sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975).

E il termine di prescrizione di tre anni trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare; laddove siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali previste per le infermità comuni, dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermità.

Non è, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; né è violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevità del termine di prescrizione di tre anni non è configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualità.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata con ordinanza 3 giugno 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA], con citazione 3 maggio 1972, nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere le prestazioni spettanti per l'infortunio sul lavoro subito il 12 aprile 1967 - il giudice istruttore del tribunale di Macerata - in funzione di giudice del lavoro unico a norma dell'art. 20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) - sollevava, di ufficio, con ordinanza 3 giugno 1974 le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 296 del 13 novembre 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituite le parti, INAIL e [OSCURATO:PERSONA]. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 18 ottobre 1974, e l'INAIL, con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974 e memoria depositata il 12 novembre 1976, hanno chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate fondate. : Il giudice del lavoro del tribunale di Macerata ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Secondo il giudice a quo gli artt. 111 e 112 citati regolerebbero fattispecie identiche a quella prevista nell'art. 58 legge n. 153 del 1969 in quanto gli artt. 111 e 112 stabiliscono in tre anni e 150 giorni, a decorrere dalla data dell'infortunio, il periodo di prescrizione del diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL, e l'art. 58 stabilisce la prescrizione di dieci anni del diritto alle prestazioni dovute dall'INPS, a decorrere dalla data della definizione del procedimento amministrativo. Le fattispecie sarebbero identiche perché in entrambi i casi concernono il diritto dell'assicurato alle prestazioni dovute dall'ente assicuratore per le menomazioni fisiche causate, in un caso, da infortunio sul lavoro e, nell'altro caso, da malattie comuni. Sarebbero, quindi, violati, gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Le censure non sono fondate. La congruità di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (cfr. sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). E il termine di prescrizione di tre anni trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare; laddove siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali previste per le infermità comuni, dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermità. Non è, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; né è violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevità del termine di prescrizione di tre anni non è configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualità. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata con ordinanza 3 giugno 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere