Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 31/1977
ECLI:IT:COST:1977:31
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA], con citazione 3 maggio 1972, nei confronti dell'INAIL al
fine di ottenere le prestazioni spettanti per l'infortunio sul lavoro
subito il 12 aprile 1967 - il giudice istruttore del tribunale di
Macerata - in funzione di giudice del lavoro unico a norma dell'art.
20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) -
sollevava, di ufficio, con ordinanza 3 giugno 1974 le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 296 del
13 novembre 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri e si sono costituite le parti, INAIL e
[OSCURATO:PERSONA].
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 18 ottobre
1974, e l'INAIL, con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974 e memoria
depositata il 12 novembre 1976, hanno chiesto che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.
[OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 3 dicembre
1974, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano
dichiarate fondate.
:
Il giudice del lavoro del tribunale di Macerata ha sollevato due
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo gli artt. 111 e 112 citati regolerebbero
fattispecie identiche a quella prevista nell'art. 58 legge n. 153 del
1969 in quanto gli artt. 111 e 112 stabiliscono in tre anni e 150
giorni, a decorrere dalla data dell'infortunio, il periodo di
prescrizione del diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL, e l'art.
58 stabilisce la prescrizione di dieci anni del diritto alle
prestazioni dovute dall'INPS, a decorrere dalla data della definizione
del procedimento amministrativo. Le fattispecie sarebbero identiche
perché in entrambi i casi concernono il diritto dell'assicurato alle
prestazioni dovute dall'ente assicuratore per le menomazioni fisiche
causate, in un caso, da infortunio sul lavoro e, nell'altro caso, da
malattie comuni.
Sarebbero, quindi, violati, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Le censure non sono fondate.
La congruità di un termine di prescrizione va valutata non solo in
rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con
riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico
(cfr. sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). E il
termine di prescrizione di tre anni trova giustificazione nell'esigenza
che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato
nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato
e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che
l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare;
laddove siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove,
specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio,
non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni
previdenziali previste per le infermità comuni, dato che in queste
controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura
delle stesse infermità.
Non è, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le
fattispecie identiche; né è violato l'art. 24 della Costituzione in
quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevità del
termine di prescrizione di tre anni non è configurata nell'ordinanza
nemmeno come concreta eventualità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate dal
giudice del lavoro del tribunale di Macerata con ordinanza 3 giugno
1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere