Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13738/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 17217-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio di quest'ultimo, via VARRONE,9; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, via [OSCURATO:PERSONA], 20/E; akpat2, - controricorrente- 378' e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 6798/2017 della Corte d'Appello di Roma, depositata in data 4/12/2017; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio RaI [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 6798/2017 della Corte d'Appello di Roma resa pubblica in data 4 dicembre 2017, affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso ATER del Comune di Roma, mentre non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è pure proposto il ricorso.

Con provvedimento del 7 gennaio 1982 n. 036/13, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] revocava l'assegnazione dell'alloggio popolare al de cuius [OSCURATO:PERSONA] nelli .

Il giudizio intentato avverso detto provvedimento davanti al giudice amministrativo, dichiarato interrotto, a seguito del decesso del dante causa, non era stato riassunto dagli eredi.

Con nota del 23 giugno 2003, ATER aveva reso edotta la vedova dell'impossibilità di un suo subentro nell'assegnazione per carenza dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 11 LR n. 12/1999 nonché della inammissibilità della domanda di sanatoria presentata ai sensi della LR n. 27/2006 per eccedenza del reddito del nucleo familiare nel 2006.

Con decreto prot. n. 2641 del 17 gennaio 2014, ATER chiedeva il rilascio dell'alloggio.

Gli eredi Vignanelli, cioè la ricorrente, in qualità di moglie e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figlio, con ricorso, ex art. 18 dpr 1035/1972, convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, ATER per chiedere, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di ATER di agire esecutivamente per nullità/inesistenza del decreto opposto, in quanto avente ad oggetto un immobile non occupato dai destinatari dell'ordine di rilascio e, in via subordinata, di accertare la nullità/inesistenza del decreto opposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non più occupante dell'alloggio, di riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] il diritto al subentro nell'originario contratto di locazione ed alla permanenza nel godimento dell'alloggio sociale e, in via ulteriormente subordinata, di disapplicare una serie di provvedimenti amministrativi e di accertare l'affidamento incolpevole ingenerato in [OSCURATO:PERSONA] dall'inerzia dell'ATER protrattasi nel tempo, con conseguente riconoscimento del suo diritto ad occupare l'immobile.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3277/2016, rigettava il ricorso e regolava le spese processuali, ponendole a carico dei soccombenti.

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione di prime cure.

In particolare l'appellante - alle cui richieste aveva aderito, costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] - deduceva di aver abitato in Roma, via Grottarossa 91 fabbricato 6 e non già fabbricato 1, come indicato nel decreto di rilascio, lamentava che ATER non avesse fornito alcuna prova della notifica del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], insisteva con la pretesa di riconoscimento del suo diritto, in quanto componente del nucleo familiare del de cuius, a subentrare nella titolarità dell'immobile, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 12/1999, tornava ad invocare la tutela dell'affidamento incolpevole in quanto l'inerzia dell'ente, protrattasi nel tempo, aveva determinato la convinzione di poter continuare a godere dell'immobile.

La sentenza impugnata confermava la statuizione del giudice di prime cure quanto al fatto che eventuali vizi del decreto di rilascio avrebbe dovuto essere fatti valere dinanzi al giudice amministrativo, riteneva che il provvedimento con cui l'ATER, in data 23 giugno 2003, aveva negato all'appellante il diritto al subentro superasse la questione dell'esistenza o meno del provvedimento di revoca dell'assegnazione al dante causa, negava che i ricorrenti avessero i requisiti soggettivi per subentrare al de cuius, atteso che, dalla dichiarazione dei redditi del 2002, risultava che i componenti del nucleo familiare erano titolari di beni immobili di valore superiore a quello oggetto di causa, precisava che la decadenza dal beneficio dell'alloggio operava automaticamente al verificarsi dell'insussistenza dei requisiti richiesti, escludeva che l'appellante avesse ragione di invocare il proprio affidamento incolpevole in considerazione dei numerosi provvedimenti di diniego alle istanze di subentro formulate.

La causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Le parti non hanno depositato memorie.

Considerato che: 1.Con un solo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - mancato accertamento del subentro ex lege nell'originario contratto di locazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR Lazio n. 12/1999 nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Annullamento dell'atto legittimo in violazione dell'art. 21 nonies della

I. n. 241/1990.

Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha negato alla odierna ricorrente il diritto di subentro ex lege nel contratto di locazione originario quale coniuge superstite dell'assegnatario originario.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte territoriale, limitandosi ad affermare che «la decadenza dal beneficio dell'alloggio non abbisogna di essere dichiarata, operando nello stesso momento in cui viene a verificarsi la condizione della insussistenza dei requisiti richiesti», risulterebbe evasiva.

La LR Lazio, all'art. 12, comma 1, prevedrebbe un diritto di subentro ex lege del coniuge superstite convivente alla morte dell'assegnatario, salva la possibilità per l'ATER di verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione e, in caso di esito negativo, di comunicare la decadenza.

Essendo stato il subentro automatico, quindi non necessitante di alcun provvedimento formale, l'assegnazione non avrebbe potuto essere revocata a distanza di anni, così come stabilito dall'art. 21 nonies comma 1 della

I. 7 agosto 1990 n. 241.2.

Deve preliminarmente rilevarsi la mancata allegazione al ricorso dea procura speciale asseritamente conferita dalla ricorrente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo un compito d'ufficio quello di verificare la giuridica esistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, «a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] la relata di notifica del ricorso contenga un preciso riferimento al fine denominato «Filippi Procura speciale.pdf» e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] attesti che detto file «è copia per immagine conforme al documento cartaceo da cui è stata estratta con firma digitale», detta procura, malgrado un attento esame, non è stata rinvenuta.

Il che implica l'applicazione del principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di cassazione, il difetto della procura speciale espressamente prevista dall'art. 365 cod. proc. civ. (a mente del quale «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale») rende il ricorso inammissibile (cfr. tra le pronunce massimate più recenti: Cass. 16/11/2021, n. 34638; Cass. 28/05/2019, n. 14474; Cass. 25/05/2018, n. 13055).

3. Il ricorso sarebbe stato dichiarato comunque inammissibile ex art. 360 bis cod.proc.civ.

Deve darsi seguito all'indirizzo di questa Corte, secondo cui in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 22/04/2021, n. 10587; Cass 20/12/2019, n. 34161; Cass. 09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass. 17/09/2004, n. 18738).

Come è stato condivisibilmente rilevato (Cass. 9/05/2017, n. 11230), l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica; b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione.

Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere il diritto, attribuito iure proprio (cfr. Cass.10/01/2003, n. 178; Cass. 28/04/2003, n. 6588), ai familiari dell'assegnatario, al subentro nel titolo di assegnazione dell'alloggio e.r.p.

Non si dubita pertanto che l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato costituiscano condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11230).

Che il coniuge superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza della titolarità del diritto a subentrare al de cuius, già assegnatario, che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (Cass. 20/12/2019, n. 34161; Cass.19/02/2020, 4235).Peraltro, proprio la questione oggetto dell'odierno ricorso è stata puntualmente esaminata da questa Corte, con preciso riferimento alla LR Lazio n. 12/1999, con la decisione 9/05/2017, n. 11230, citata, la quale, dopo averlo richiamato, ha accertato che l'art. 12 del dpr 1035/1972 ha trovato ulteriore specificazione nella legislazione regionale, ex art. 117 Cost., e, con particolare riferimento alla LR Lazio n. 12/1999, ha rilevato che essa, nella disciplina del fenomeno successorio, che rileva nel caso di specie, è incentrata sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2 (recante "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12"), il quale, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa di iniziare il procedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione.

In sostanza, ai fini del subentro nel rapporto locatizio in caso di decesso dell'assegnatario, anche la legislazione regionale del Lazio richiede un nuovo accertamento dei requisiti generali, sicché, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come "successibili", sprovvisti di un titolo anteriormente alle verifiche ed alla "voltura" dell'assegnazione, è irrilevante la distinzione tra decadenza automatica dell'originario assegnatario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge citata, che deve essere solo comunicata al titolare, e decadenza da dichiararsi in esito alle verifiche dell'ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all'assegnatario (...) prevista dall'art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2000, che si configura come atto presupposto necessario all'attivazione della procedura di rilascio dell'immobile».

4. Pacifica l'inammissibilità del ricorso, il difetto di procura speciale incide sulla regolamentazione delle spese, in ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10/05/2006, n. 10706) che hanno affermato che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio».

Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale — che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione — l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass. Sez.

Un., n. 10706/2006, cit.; Cass. n. 34638/2021, cit.; Cass. n. 14474/2019, cit.; Cass. n. 13055/2018, cit.).

5. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto Avvocato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, per le ragioni esposte, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 17217-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio di quest'ultimo, via VARRONE,9; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, via [OSCURATO:PERSONA], 20/E; akpat2, - controricorrente- 378' e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 6798/2017 della Corte d'Appello di Roma, depositata in data 4/12/2017; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio RaI [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 6798/2017 della Corte d'Appello di Roma resa pubblica in data 4 dicembre 2017, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso ATER del Comune di Roma, mentre non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è pure proposto il ricorso. Con provvedimento del 7 gennaio 1982 n. 036/13, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] revocava l'assegnazione dell'alloggio popolare al de cuius [OSCURATO:PERSONA] nelli . Il giudizio intentato avverso detto provvedimento davanti al giudice amministrativo, dichiarato interrotto, a seguito del decesso del dante causa, non era stato riassunto dagli eredi. Con nota del 23 giugno 2003, ATER aveva reso edotta la vedova dell'impossibilità di un suo subentro nell'assegnazione per carenza dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 11 LR n. 12/1999 nonché della inammissibilità della domanda di sanatoria presentata ai sensi della LR n. 27/2006 per eccedenza del reddito del nucleo familiare nel 2006. Con decreto prot. n. 2641 del 17 gennaio 2014, ATER chiedeva il rilascio dell'alloggio. Gli eredi Vignanelli, cioè la ricorrente, in qualità di moglie e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figlio, con ricorso, ex art. 18 dpr 1035/1972, convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, ATER per chiedere, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di ATER di agire esecutivamente per nullità/inesistenza del decreto opposto, in quanto avente ad oggetto un immobile non occupato dai destinatari dell'ordine di rilascio e, in via subordinata, di accertare la nullità/inesistenza del decreto opposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non più occupante dell'alloggio, di riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] il diritto al subentro nell'originario contratto di locazione ed alla permanenza nel godimento dell'alloggio sociale e, in via ulteriormente subordinata, di disapplicare una serie di provvedimenti amministrativi e di accertare l'affidamento incolpevole ingenerato in [OSCURATO:PERSONA] dall'inerzia dell'ATER protrattasi nel tempo, con conseguente riconoscimento del suo diritto ad occupare l'immobile. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3277/2016, rigettava il ricorso e regolava le spese processuali, ponendole a carico dei soccombenti. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione di prime cure. In particolare l'appellante - alle cui richieste aveva aderito, costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] - deduceva di aver abitato in Roma, via Grottarossa 91 fabbricato 6 e non già fabbricato 1, come indicato nel decreto di rilascio, lamentava che ATER non avesse fornito alcuna prova della notifica del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], insisteva con la pretesa di riconoscimento del suo diritto, in quanto componente del nucleo familiare del de cuius, a subentrare nella titolarità dell'immobile, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 12/1999, tornava ad invocare la tutela dell'affidamento incolpevole in quanto l'inerzia dell'ente, protrattasi nel tempo, aveva determinato la convinzione di poter continuare a godere dell'immobile. La sentenza impugnata confermava la statuizione del giudice di prime cure quanto al fatto che eventuali vizi del decreto di rilascio avrebbe dovuto essere fatti valere dinanzi al giudice amministrativo, riteneva che il provvedimento con cui l'ATER, in data 23 giugno 2003, aveva negato all'appellante il diritto al subentro superasse la questione dell'esistenza o meno del provvedimento di revoca dell'assegnazione al dante causa, negava che i ricorrenti avessero i requisiti soggettivi per subentrare al de cuius, atteso che, dalla dichiarazione dei redditi del 2002, risultava che i componenti del nucleo familiare erano titolari di beni immobili di valore superiore a quello oggetto di causa, precisava che la decadenza dal beneficio dell'alloggio operava automaticamente al verificarsi dell'insussistenza dei requisiti richiesti, escludeva che l'appellante avesse ragione di invocare il proprio affidamento incolpevole in considerazione dei numerosi provvedimenti di diniego alle istanze di subentro formulate. La causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Le parti non hanno depositato memorie. Considerato che: 1.Con un solo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - mancato accertamento del subentro ex lege nell'originario contratto di locazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della LR Lazio n. 12/1999 nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Annullamento dell'atto legittimo in violazione dell'art. 21 nonies della I. n. 241/1990. Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha negato alla odierna ricorrente il diritto di subentro ex lege nel contratto di locazione originario quale coniuge superstite dell'assegnatario originario. Secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte territoriale, limitandosi ad affermare che «la decadenza dal beneficio dell'alloggio non abbisogna di essere dichiarata, operando nello stesso momento in cui viene a verificarsi la condizione della insussistenza dei requisiti richiesti», risulterebbe evasiva. La LR Lazio, all'art. 12, comma 1, prevedrebbe un diritto di subentro ex lege del coniuge superstite convivente alla morte dell'assegnatario, salva la possibilità per l'ATER di verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione e, in caso di esito negativo, di comunicare la decadenza. Essendo stato il subentro automatico, quindi non necessitante di alcun provvedimento formale, l'assegnazione non avrebbe potuto essere revocata a distanza di anni, così come stabilito dall'art. 21 nonies comma 1 della I. 7 agosto 1990 n. 241.2. Deve preliminarmente rilevarsi la mancata allegazione al ricorso dea procura speciale asseritamente conferita dalla ricorrente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo un compito d'ufficio quello di verificare la giuridica esistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, «a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] la relata di notifica del ricorso contenga un preciso riferimento al fine denominato «Filippi Procura speciale.pdf» e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] attesti che detto file «è copia per immagine conforme al documento cartaceo da cui è stata estratta con firma digitale», detta procura, malgrado un attento esame, non è stata rinvenuta. Il che implica l'applicazione del principio più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di cassazione, il difetto della procura speciale espressamente prevista dall'art. 365 cod. proc. civ. (a mente del quale «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale») rende il ricorso inammissibile (cfr. tra le pronunce massimate più recenti: Cass. 16/11/2021, n. 34638; Cass. 28/05/2019, n. 14474; Cass. 25/05/2018, n. 13055). 3. Il ricorso sarebbe stato dichiarato comunque inammissibile ex art. 360 bis cod.proc.civ. Deve darsi seguito all'indirizzo di questa Corte, secondo cui in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 22/04/2021, n. 10587; Cass 20/12/2019, n. 34161; Cass. 09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass. 17/09/2004, n. 18738). Come è stato condivisibilmente rilevato (Cass. 9/05/2017, n. 11230), l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica; b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione. Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere il diritto, attribuito iure proprio (cfr. Cass.10/01/2003, n. 178; Cass. 28/04/2003, n. 6588), ai familiari dell'assegnatario, al subentro nel titolo di assegnazione dell'alloggio e.r.p. Non si dubita pertanto che l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato costituiscano condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11230). Che il coniuge superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza della titolarità del diritto a subentrare al de cuius, già assegnatario, che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (Cass. 20/12/2019, n. 34161; Cass.19/02/2020, 4235).Peraltro, proprio la questione oggetto dell'odierno ricorso è stata puntualmente esaminata da questa Corte, con preciso riferimento alla LR Lazio n. 12/1999, con la decisione 9/05/2017, n. 11230, citata, la quale, dopo averlo richiamato, ha accertato che l'art. 12 del dpr 1035/1972 ha trovato ulteriore specificazione nella legislazione regionale, ex art. 117 Cost., e, con particolare riferimento alla LR Lazio n. 12/1999, ha rilevato che essa, nella disciplina del fenomeno successorio, che rileva nel caso di specie, è incentrata sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2 (recante "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12"), il quale, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa di iniziare il procedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione. In sostanza, ai fini del subentro nel rapporto locatizio in caso di decesso dell'assegnatario, anche la legislazione regionale del Lazio richiede un nuovo accertamento dei requisiti generali, sicché, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come "successibili", sprovvisti di un titolo anteriormente alle verifiche ed alla "voltura" dell'assegnazione, è irrilevante la distinzione tra decadenza automatica dell'originario assegnatario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge citata, che deve essere solo comunicata al titolare, e decadenza da dichiararsi in esito alle verifiche dell'ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all'assegnatario (...) prevista dall'art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2000, che si configura come atto presupposto necessario all'attivazione della procedura di rilascio dell'immobile». 4. Pacifica l'inammissibilità del ricorso, il difetto di procura speciale incide sulla regolamentazione delle spese, in ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10/05/2006, n. 10706) che hanno affermato che «in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio». Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale — che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione — l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass. Sez. Un., n. 10706/2006, cit.; Cass. n. 34638/2021, cit.; Cass. n. 14474/2019, cit.; Cass. n. 13055/2018, cit.). 5. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto Avvocato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, per le ragioni esposte, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos
Sentenza Cassazione n. 13738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris