CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27052/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10737/2024 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna del reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2) L.F.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata - è generico per indeterminatezza perché, risolvendosi per la gran parte in citazioni giurisprudenziali, risulta privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, infatti, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; inoltre, nei punti in cui il ricorso diventa più dettagliato, tenta solamente di contestare il ragionamento della Corte di Appello, senza però confrontarsi con l'intero complesso della motivazione, in cui i Giudici di appello hanno puntualmente verificato — con esito negativo — l'esistenza dei parametri che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato quali possibili indicatori della forza maggiore, rapportandoli alle cause della crisi d'impresa, al loro grado di prevedibilità e alle possibilità di scelta dell'autrice del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 202