CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 25655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11196-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 11196/2021 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 678/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/10/2020 R.G.N. 892/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (MPS) S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia del locale Tribunale con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa Banca al decreto ingiuntivo ottenuto dal Fiorentino avente ad oggetto il pagamento del premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012 in favore del dipendente, ai sensi degli artt. 44 del c.c.n.l. del 12.2.2005 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali) e 24 del Contratto integrativo aziendale (CIA) del 3.3.2006. 2. La Corte di merito, per quanto di rilievo in questa sede, richiamati propri precedenti nella materia, ha reputato che, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 44 c.c.n.l. applicabile e dell’art. 24 del contratto integrativo aziendale ed altresì alla stregua della "Relazione di Remunerazione" ex art. 123-ter T.U.F., il diritto al premio annuale di rendimento non dipendesse dal raggiungimento di obiettivi specifici, stabiliti dalla parte datoriale, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, essendo il detto emolumento collegato al solo fatto della occupazione da parte del dipendente di una posizione lavorativa strategica per la Banca e rilevando, dunque, ai fini della erogazione dello stesso, soltanto la coerenza del comportamento del dipendente con il contenuto della prestazione richiesta. 3. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolando un motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso. 4. Sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 44 del c.c.n.l. e 1362, 1363, 1366 c.c. «per l'interpretazione degli artt. 44 del CCNL, 24 del CIA e della delibera del c.d.a. di BMPS del 13 gennaio 2011 e del verbale di assemblea dei soci BMPS del 29 aprile 2013»; lamenta che la Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente che l'erogazione del PAR fosse subordinata soltanto alla previsione in bilancio di un impegno di spesa, in contrasto con il tenore letterale delle previsioni collettive, ai sensi delle quali erano individuati puntualmente i presupposti per il conseguimento di obiettivi specifici, fissati dalla Banca in via preventiva e discrezionale, e che, nell'anno 2011 non erano stati raggiunti; denunzia, inoltre, l’errore dei giudici di appello nel considerare «dirimente» la mancata attivazione della procedura informativa, «quale argomento che dimostrerebbe il carattere di obbligatorietà del premio», mentre l'art. 44 del c.c.n.l., che disciplina la procedura, prevede solo un obbligo di informazione e di consultazione delle OO.SS. sui criteri e sulle modalità di erogazione del premio, ma non un obbligo di contrarre. 2. Il ricorso è fondato e si ric hiamano testualmente le argomentazioni dei numerosi precedenti in termini di questa Corte (ex plurimisCass. 14204/023; Cass. 13802/2023; Cass.n. 11594/2023; Cass. 16924/2022) relativi ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio e che questo Collegio condivide. 3. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa, infatti, ragioni per discostarsi da taliprecedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). 4. Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti - ai quali si rinvia anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. - le cui motivazioni vengono in seguito riproposte nei loro essenziali snodi motivazionali. 5.Orbene, in via preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che, nella relativa modalità di redazione, non sono ravvisabili i vizi prospettati da parte ricorrente; le censure sono svolte in termini del tutto chiari e pertinenti alle ragioni del decisum di secondo grado ed investono la questione –centrale nell’economia della decisione di appello – della interpretazione delle norme collettive al fine della verifica delle condizioni alle quali era subordinata la erogazione dell’emolumento in questione. 6. Nel merito, il motivo è fondato, avendo la Corte territoriale trascurato di compiere una puntuale operazione ermeneutica volta a consentire la necessaria analisi delle disposizioni collettive censurate ed avendo, pertanto, tralasciato l'applicazione del criterio del «senso letterale» - che «rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti» (cfr., ex plurimis , Cass. nn. 4832/2016; 5595/2014; 17033/2012; 10106/2000) - , per valutare, successivamente ed eventualmente, la portata assorbente di ulteriori criteri esegetici. 7. La lettera della disposizione collettiva oggetto di doglianza (art. 44), all'evidenza, non lascia adito a dubbi in ordine al fatto che il PAR sia un istituto da collegare, in via esclusiva, alla discrezionalità aziendale, spettando al datore di lavoro di decidere se, ed entro quali limiti e con quali modalità, erogarlo: «L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock options e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all'art. 41» (art. 44.1 CCNL); «L'impresa stabilisce 3 l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi» (art. 44.2). 8. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo, è prevista una procedura di informazione e di consultazione con le 00.SS. circa la determinazione ed i criteri di attribuzione dei premi, per consentire la formulazione di «considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise»: procedura al termine della quale, tuttavia, «l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati» (art. 44.4). Dalla qual cosa, si evince che l'obbligo di informazione alle 00.SS. non coincide con l'obbligo di erogazione del premio, che rimane pur sempre una facoltà della parte datoriale, da ricondurre, appunto - lo si ribadisce -, alla sfera unilaterale e discrezionale della Banca, «la quale può prevedere l'istituzione dell'incentivo (ma anche evidentemente non prevederla, secondo le proprie valutazioni) ed ha altresì piena facoltà (stabilisce) di determinare l'ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento, in relazione al raggiungimento di prefissati specifici obiettivi (nella specie, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011 in un utile netto di esercizio del Gruppo pari ad almeno 500 milioni): con il limite del rispetto dei canoni di "oggettività" e di "trasparenza" nella definizione dei criteri di determinazione e di attribuzione e della osservanza degli obblighi di informazione, prima, e di consultazione, poi, con le organizzazioni sindacali, se queste ne richiedano 4 l'esperimento» (così Cass. n. 30135/2021 in un caso del tutto analogo a quello di cui si tratta). 9. Dato l'esplicito richiamo operato dall'art. 44 citato all'art. 41, che disciplina il premio aziendale, non può non procedersi, per la corretta interpretazione della prima, alla considerazione di quest'ultima norma, ai sensidella quale «Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nel contratto integrativo aziendale presso ciascun istituto, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali. 10. Tale premio verrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta. [...] Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo -al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale»; che, inoltre, in base al disposto dell'art. 24.2 del Contratto integrativo aziendale (che disciplina il PAR per i Quadri direttivi), per i «criteri di attribuzione verrà tenuto conto del contributo del personale interessato al raggiungimento dei risultati secondo cinque criteri collegati a: livello; peso della posizione organizzativa ricoperta; performance realizzata rispetto agli obiettivi qualitativi/quantitativi ed ai risultati dell'anno precedente dall'unità e/o team di appartenenza; valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze....». 11. Nella sentenza oggetto del presente giudizio si è omesso di confrontare il tenore lessicale delle norme citate e la stretta connessione tra le stesse, nonché di considerare «il (dichiarato ed esplicito) porsi» del Contratto integrativo aziendale «quale strumento di attuazione delle previsioni del contratto nazionale, come risulta dal preliminare richiamo all'art. 44 presente nell'incipitdell'art. 24 del contratto in esame, in tal modo confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi che, invece, dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale», ed «inoltre si è trascurato di fare applicazione tanto del già ricordato criterio letterale, come del criterio di cui all'art. 1363 cod. civ., omettendo di interpretare le clausole dell'art. 24 del Contratto integrativo le une per mezzo delle altre» (cfr., ancora, Cass. n. 30135/2021, cit.). 12. Neppure si è tenuto conto della natura accessoria dei premi di produzione nell'ambito delle «voci retributive» di ogni settore del lavoro subordinato, quale componente eventuale non costituente una quota fissa della retribuzione e che, per definizione, ha finalità incentivante; per la qual cosa, in assenza di un riscontro positivo circa il raggiungimento dell'obiettivo programmato (come nella fattispecie, in cui, per l'anno 2011, gli obiettivi programmati non sono stati raggiunti), non si completa l'iter che conduce alla spettanza ed al pagamento del premio. Pertanto, nel comparto del lavoro privato, tale premio è da considerare quale prestazione economica accessoria, motivata da particolari meriti del dipendente destinatario: ed in tale linea si colloca il «sistema incentivante» previsto dall'art. 44 del CCNL del 2005 che, da un lato, configura esclusivamente una facoltà datoriale - non un obbligo - («L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti»); dall'altro, subordina espressamente l'erogazione dei premi incentivanti, se introdotti su iniziativa dell'impresa, al «raggiungimento di specifici obiettivi». L'art. 41 del CCNL, a sua volta, fissa il vincolo di «condizioni», che consistono in «risultati conseguiti nella realizzazione di programmi .... aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano ...». Condizioni, tutte, il cui verificarsi è necessario, tanto che «le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo ...non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale» (art. 41.5). 13. A tale i nterpretazione si perviene, altresì, dall'esame della contrattazione collettiva che precede e che segue il CCNL del 2005, avendo, in particolare, riguardo all'introduzione del «premio aziendale» previsto dal CCNL del 1994 (in sostituzione di quello di «produttività» di cui al CCNL del 1990), che ha operato un sostanziale mutamento, poiché «l'area di condivisione dei risultati tra lavoratori e sindacati non è limitata al solo possibile miglioramento della prestazione dei dipendenti (livelli di produttività del fattore lavoro)», ma tesa «al perseguimento di più significativi obiettivi quali, ad esempio, il raggiungimento di una migliore competitività, redditività, efficienza e qualità», essendo stato previsto che le condizioni ed i criteri di erogazione sarebbero stati strettamente correlati «ad un migliore andamento dei risultati economici dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali». 14. Inoltre, nel protocollo sul settore bancario del 1997 è stata auspicata l'istituzione di «sistemi premianti definiti dalle aziende in modo trasparente» e, «con obiettivi analoghi, il contratto collettivo richiama oggi la necessità che i sistemi incentivanti siano strutturati in maniera coerente con i contenuti della MIFID sui mercati e strumenti finanziari, nonché con le sempre più stringenti disposizioni dell'Autorità di vigilanza in tema di compliance»; inoltre, un fenomeno «da evidenziare, di pari passo con i più recenti rinnovi di accordo aziendale o di gruppo, è la tendenza ad abbinare il premio, o quote di esso, con interventi di welfare...», mentre «i sistemi incentivanti hanno registrato una maggiore variabilità e, negli anni recenti, non sono stati corrisposti in diverse situazioni aziendali di difficoltà ed in presenza di bilanci d'esercizio "in rosso"». 15. Pertanto, nell'accordo di rinnovo del 2012 è stata prevista la possibilità che «in sede aziendale si stabilisse, d'intesa tra impresa e sindacato, di sostituire il premio aziendale ed il sistema incentivante con un unico elemento retributivo variabile legato ai risultati aziendali denominato "premio variabile di risultato", emolumento determinato sulla base di criteri di produttività e/o redditività aziendale ... tenendo anche conto degli apporti professionali individuali, ... con carattere di variabilità e di effettiva correlazione ai risultati d'impresa»; e tale disposizione ha trovato conferma nel successivo contratto collettivo del 2015, in cui tali connotazioni del premio vengono valorizzate ed in sostanza correlate con le prestazioni di particolare qualità del singolo inserito nel contesto aziendale. 16. Per tutte le considerazioni innanzi svolte, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, ai principi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 38