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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01758/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Lli-0 che il ricorso è inammissibile perché lamenta un integrale difetto di motivazione ruaritb al tema inerente al mancato riconoscimento delle generiche alla luce di analogo rilievo ,-Aicolato n appello ma in termini di estrema genericità ( si chiedeva una diminuzione di pena anche concedendo le attenuanti generiche), perché non si precisavano ( né si precisano in questa Gli elementi valorizzabili al fine, così da rendere il relativo motivo ( di appello) inamm.ssibile perché aspecifico, con valutazione che questa Corte può operare in questa sede ;-acenclone retroagire gli effetti al gravame di merito, e parimenti indifferente la mancata risposta punto dalla Corte territoriale; rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.i,2311.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ::1 pcess,uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C(H o i 19 dieembre 2022. ;,"Tt)n gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte 5enedetto Pater R dd s ; Ang ostanzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Lli-0 che il ricorso è inammissibile perché lamenta un integrale difetto di motivazione ruaritb al tema inerente al mancato riconoscimento delle generiche alla luce di analogo rilievo ,-Aicolato n appello ma in termini di estrema genericità ( si chiedeva una diminuzione di pena anche concedendo le attenuanti generiche), perché non si precisavano ( né si precisano in questa Gli elementi valorizzabili al fine, così da rendere il relativo motivo ( di appello) inamm.ssibile perché aspecifico, con valutazione che questa Corte può operare in questa sede ;-acenclone retroagire gli effetti al gravame di merito, e parimenti indifferente la mancata risposta punto dalla Corte territoriale; rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.i,2311. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ::1 pcess,uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C(H o i 19 dieembre 2022. ;,"Tt)n gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte 5enedetto Pater R dd s ; Ang ostanzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris