CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 05621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1327-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]7 S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] 7 S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B, presso lo [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1327/2024 Cron. Rep. Ud.09/01/2025 CC studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - nonchécontro LA7 S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] 7 S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 2800/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2023 R.G.N. 2512/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato La7 Spa e la TIM Spa (già [OSCURATO:PERSONA]), quest’ultima limitatamente ai crediti retributivi maturati antecedentemente alla cessione del ramo d’azienda, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 21.182,16 per l’incidenza delle maggiorazioni per lavorodomenicale, e di euro 7.084,17, per l’incidenza delle medesime maggiorazioni per il mancato riposo settimanale, oltre accessori; ha condannato LA7 Spa al conseguente ricalcolo del TFR accantonato e le società al risarcimento del danno da omissione contributiva; 2. per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso entrambe le società soccombenti; ha resistito con distinti controricorsi l’intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.in conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.; 2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del p