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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 38067/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul procedimento instaurato d'ufficio, relativo a • BEVILACQUA Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e il provvedimento di fissazione del procedimento, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO

1. Con provvedimento del Presidente titolare del 20/10/2021 è stata disposta la trattazione con rito de plano del procedimento di correzione di errore materiale dell'ordinanza emessa dalla settima sezione della Corte di Cassazione in data 10/09/2021, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 02/12/2020 (di conferma della sentenza del Tribunale di Roma del 13/05/2019, di condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di estorsione e tentata truffa di cui ai capi B e E della rubrica), per contrasto fra dispositivo e motivazione, evidenziato con relazione del 19/10/2021 a firma congiunta del presidente del collegio e dell'estensore del provvedimento.

2. La procedura è ammissibile, trattandosi di errore materiale a favore del condannato, rilevabile dalla Corte di Cassazione d'ufficio, in ogni momento e senza formalità ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3 cod. proc. pen. 3.

Nel merito, sussiste l'evidenziato errore, posto il palese contrasto fra la motivazione dell'ordinanza - attestante che "non ricorrono allo stato le condizioni per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, alla luce della documentazione allegata allo stesso e che pertanto gli atti vanno trasmessi alla seconda sezione" - ed il dispositivo - che "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende".

4. Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Cass. sez. 6, sent. n. 24157 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 29/05/2018 - Rv. 273269); la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è infatti assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Cass. sez. 3 - sent. n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019 - Rv. 275690).

5. Nel caso in esame, risulta che: la causa di manifesta infondatezza è stata esclusa in motivazione, con conseguente decisione interlocutoria di rinvio del procedimento in sezione per la trattazione ordinaria, nel contradditorio delle parti; la relazione a firma congiunta del presidente del collegio e del relatore conferma che per un disguido il dispositivo inserito nel registro informatico e riportato nell'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] definisce il procedimento con dichiarazione di inammissibilità.

Si riscontra pertanto la mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, circostanze che integrano l'errore materiale suscettibile di correzione con il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. a favore del Bevilacqua.

Deve pertanto disporsi la correzione del dispositivo in senso conforme alla motivazione.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della settima sezione della Corte di Cassazione del 10/09/2021 - depositata il 20/10/2021, nel senso che il dispositivo deve intendersi e riportare la seguente dicitura "dispone la trasmissione degli atti alla seconda sezione" anziché quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende"..

Si dispone l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.

Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere este9.re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul procedimento instaurato d'ufficio, relativo a • BEVILACQUA Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e il provvedimento di fissazione del procedimento, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. Con provvedimento del Presidente titolare del 20/10/2021 è stata disposta la trattazione con rito de plano del procedimento di correzione di errore materiale dell'ordinanza emessa dalla settima sezione della Corte di Cassazione in data 10/09/2021, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 02/12/2020 (di conferma della sentenza del Tribunale di Roma del 13/05/2019, di condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di estorsione e tentata truffa di cui ai capi B e E della rubrica), per contrasto fra dispositivo e motivazione, evidenziato con relazione del 19/10/2021 a firma congiunta del presidente del collegio e dell'estensore del provvedimento. 2. La procedura è ammissibile, trattandosi di errore materiale a favore del condannato, rilevabile dalla Corte di Cassazione d'ufficio, in ogni momento e senza formalità ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3 cod. proc. pen. 3. Nel merito, sussiste l'evidenziato errore, posto il palese contrasto fra la motivazione dell'ordinanza - attestante che "non ricorrono allo stato le condizioni per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, alla luce della documentazione allegata allo stesso e che pertanto gli atti vanno trasmessi alla seconda sezione" - ed il dispositivo - che "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende". 4. Secondo la giurisprudenza di legittimità in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Cass. sez. 6, sent. n. 24157 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 29/05/2018 - Rv. 273269); la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è infatti assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Cass. sez. 3 - sent. n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019 - Rv. 275690). 5. Nel caso in esame, risulta che: la causa di manifesta infondatezza è stata esclusa in motivazione, con conseguente decisione interlocutoria di rinvio del procedimento in sezione per la trattazione ordinaria, nel contradditorio delle parti; la relazione a firma congiunta del presidente del collegio e del relatore conferma che per un disguido il dispositivo inserito nel registro informatico e riportato nell'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] definisce il procedimento con dichiarazione di inammissibilità. Si riscontra pertanto la mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, circostanze che integrano l'errore materiale suscettibile di correzione con il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. a favore del Bevilacqua. Deve pertanto disporsi la correzione del dispositivo in senso conforme alla motivazione. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della settima sezione della Corte di Cassazione del 10/09/2021 - depositata il 20/10/2021, nel senso che il dispositivo deve intendersi e riportare la seguente dicitura "dispone la trasmissione degli atti alla seconda sezione" anziché quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende".. Si dispone l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2021 Il Consigliere este9.re [OSCURATO:PERSONA]