Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:707
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 21 novembre 2002
(1)
[OSCURATO:PERSONA]271/01
Ministero delle Politiche agricole e forestali
contro
[OSCURATO:PERSONA]. Coop. arl (CO.P.P.I.) e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato della Repubblica italiana)
«Agricoltura – FEAOG – Ripetizione di un contributo cofinanziato – Regolamento (CEE) n. 355/77 – Regolamento (CEE) n. 4253/88 – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] o delle autorità nazionali»
I ─ Introduzione
1. La presente domanda di decisione pregiudiziale del Consiglio di Stato ha ad oggetto la questione se le autorità italiane fossero
competenti per la richiesta di restituzione, avvenuta nel 1997, di somme concesse nel 1993 nell'ambito di un [OSCURATO:PERSONA] cofinanziato
con mezzi finanziari del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il
FEAOG) ─ sezione orientamento ─ e con fondi nazionali. A seconda del fondamento normativo preso in considerazione anche la [OSCURATO:PERSONA]
potrebbe essere stata, in via esclusiva o in collaborazione con le autorità italiane, competente per tale ripetizione.
2. Sussistono tuttavia dubbi sul fatto che tutte le disposizioni, la cui applicazione avrebbe potuto essere presa in considerazione,
fossero ancora applicabili dal punto di vista temporale al momento della richiesta di restituzione dei contributi. Pertanto,
prima di passare all'esposizione del contesto normativo, si devono innanzitutto illustrare i fatti, al fine di chiarirne la
sequenza cronologica. Occorre poi verificare in che misura le norme invocate dal giudice del rinvio fossero ancora in vigore
al momento dei fatti.
II ─ Fatti e questione pregiudiziale
3. Il 24 giugno 1991 il governo italiano sottoponeva alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] delle produzioni tipiche del Mezzogiorno e sviluppo delle colture alternative
e chiedeva un cofinanziamento del FEAOG, sezione orientamento. [OSCURATO:PERSONA] approvava tale programma con decisione 29 novembre
1991, C(91) 2745, modificata con decisione 29 novembre 1993, C(93) 3476 [in prosieguo: la
decisione C(91) 2745], ed accordava un contributo del FEAOG, sezione orientamento, per l'ammontare di ECU 86 240 000, pari al 50% dell'importo
totale. [OSCURATO:PERSONA] fondava tale decisione sul regolamento (CEE) n. 2052/88
(2)
e sul relativo regolamento di applicazione (CEE) n. 4253/88
(3)
.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali (in prosieguo: il
Ministero) accordava al [OSCURATO:PERSONA], Soc. Coop. a r.l. (in prosieguo: il
CO.P.P.I.), con i decreti ministeriali 9 novembre 1992, n. 1905, e 7 ottobre 1993, n. 485, un contributo per l'ammontare complessivo
di circa ITL 45 miliardi per il triennio 1991-1993. Nei decreti, i quali facevano riferimento alla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
e ai regolamenti in essa menzionati, erano fissate determinate quote di pagamento annuali nonché la quota di finanziamento
a carico della Comunità e quella a carico dell'Italia.
5. Con decreto 16 dicembre 1997, n. 8649, il Ministero disponeva la revoca parziale del decreto n. 485 ed esigeva la restituzione
di ITL 627 154 680. Esso motivava tale decisione sostenendo che non era stata rispettata la condizione prevista all'art. 19,
n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 355/77
(4)
. Ai sensi di tale disposizione le attrezzature o le installazioni acquistate con i contributi non avrebbero potuto essere
vendute senza autorizzazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA] prima che fossero trascorsi sei o dieci anni a decorrere, rispettivamente,
dal loro acquisto o dalla fine dei lavori.
6. Il CO.P.P.I. aveva trasferito parte del contributo alla [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (in prosieguo: la
C.B.S.) per la realizzazione di determinati interventi, come previsto da un sottoprogramma. Quest'ultima però cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: la
IBIESSE) un ramo d'azienda comprendente macchinari ed attrezzature finanziati nell'ambito del programma, senza la preventiva autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA].
7. II Tribunale amministrativo regionale del Lazio, su ricorso del CO.P.P.I., annullava il decreto 16 dicembre 1997, n. 8649.
Secondo il Tribunale, ai sensi del regolamento n. 355/77, solo la [OSCURATO:PERSONA], e non il Ministero, sarebbe stata competente
per la ripetizione del contributo.
8. Il Ministero proponeva appello avverso detta decisione dinanzi al Consiglio di Stato facendo valere che la competenza del
Ministero per la ripetizione risulta dall'art. 23 del regolamento n. 4253/88. Il Consiglio di Stato sottopone quindi alla
Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:Se l'art. 19 Reg. CEE n. 355/1977 del 15 febbraio 1977 del Consiglio, laddove prevede che spetta alla [OSCURATO:PERSONA], previa
consultazione del Comitato del fondo sugli aspetti finanziari, secondo la procedura prevista dall'art. 22, di decidere di
sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo e di procedere al recupero delle somme, qualora, tra l'altro, il
beneficiario venda le attrezzature o le installazioni che hanno beneficiato del contributo del Fondo medesimo, prima del termine
ivi fissato, senza autorizzazione preventiva, delinei un procedimento tipico, che esclude la competenza dello Stato membro
ad adottare i medesimi provvedimenti di soppressione e recupero, ovvero se, anche in tale materia, debbano trovare applicazione
i principi affermati dall'art. 8 del Reg. [CEE] n. 729/70 e dall'art. 23 del Reg. CE n. 4253/88, secondo i quali lo Stato
membro può e deve adottare le misure necessarie per prevenire e sanzionare le irregolarità e ricuperare i fondi persi a causa
di un abuso o negligenza.
III ─ Validità, al momento dei fatti,delle norme comunitarie menzionate dal giudice del rinvio
9. Prima di procedere all'esame delle singole norme occorre delineare brevemente l'evoluzione dei fondamenti normativi eventualmente
pertinenti per il caso di specie.
10. Con il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (in
prosieguo: il
regolamento n. 729/70)
(5)
, veniva istituito il FEAOG. Il regolamento n. 355/77
(6)
costituiva nel contempo uno specifico strumento di politica strutturale finalizzato ad un'azione comune per il miglioramento
delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. L'attuazione di tale azione era in sostanza
compito della [OSCURATO:PERSONA].
11. Nel 1988, a seguito di una riforma sostanziale, veniva dato ai finanziamenti provenienti dai fondi strutturali un nuovo fondamento
normativo. Il regolamento base n. 2052/88
(7)
, adottato dal Consiglio sul fondamento dell'art. 130 D del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 161 CE), era
diretto al coordinamento tra gli interventi finanziati dai vari Fondi strutturali nonché ad una armonizzazione rafforzata
delle azioni con gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Nel contempo il Consiglio adottava, sul fondamento dell'art. 130 E del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 162 CE), una serie di regolamenti di applicazione. Particolare interesse in questo contesto presentano
il già citato regolamento n. 4253/88
(8)
, relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi e il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256,
recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento
(9)
(in prosieguo: il
regolamento n. 4256/88). Nel 1993 i regolamenti adottati nel 1988 sono stati ulteriormente modificati
(10)
.
A ─
Sul regolamento n. 355/77
12. Ai sensi del regolamento n. 355/77, la [OSCURATO:PERSONA] può accordare un contributo del FEAOG, sezione orientamento, per azioni
comuni volte al miglioramento delle strutture di mercato dei prodotti agricoli. Secondo l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 355/77,
qualora intervengano irregolarità nella realizzazione dei progetti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere di sospendere, ridurre
o sopprimere i contributi. [OSCURATO:PERSONA] procede al recupero delle somme indebitamente versate. [OSCURATO:PERSONA] membri è attribuito
solamente un ruolo ausiliario in quanto essi trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] gli elementi giustificativi e i documenti atti ad
accertare l'adempimento delle condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per i progetti.
13. E' tuttavia dubbio che il regolamento n. 355/77 fosse in vigore al momento della ripetizione delle sovvenzioni o che singole
sue disposizioni fossero ancora applicabili sulla base di norme transitorie.
14. Il CO.P.P.I., nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, non fa alcun riferimento specifico a tale regolamento,
che di per sé suffragherebbe la posizione di diritto da essa sostenuta. [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che il regolamento
n. 355/77, anche prendendo in considerazione le disposizioni transitorie, sotto il profilo temporale non è più applicabile
al caso in esame. Il governo italiano sottolinea infine che non solamente il regolamento n. 355/77 in sé, ma anche le disposizioni
transitorie, che prevedevano il mantenimento in vigore di talune sue norme, erano già stati abrogati al momento dell'emanazione
del provvedimento di ripetizione.
15. Ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 4256/88
(11)
(nella sua stesura originaria) il regolamento n. 355/77 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della decisione
del Consiglio di cui al n. 1 di tale norma. Il Consiglio ha adottato tale decisione mediante il regolamento (CEE) n. 866/90
(12)
, entrato in vigore il 1° gennaio 1990.
16. E' vero che l'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4256/88 (nella sua stesura originaria) prevedeva che gli artt. 6-15 e 17-23
del regolamento n. 355/77 fossero mantenuti in vigore per progetti presentati prima del 31 dicembre 1989. Il contributo per
il programma di cui trattasi è stato però richiesto solo il 24 giugno 1991, come emerge dal sesto considerando della decisione
C(91) 2745.
17. Inoltre, l'art. 10 del regolamento n. 4256/88 (nella sua stesura originaria) è stato interamente riformulato dal regolamento
n. 2085/93
(13)
. Con tale modifica sono venute meno senza riserve, a decorrere dal 3 agosto 1993, le disposizioni transitorie relative al
regolamento n. 355/77
(14)
. La restituzione parziale del contributo (ivi compreso il contributo finanziario della Comunità) veniva richiesta, con decreto
ministeriale 16 dicembre 1997, solo quattro anni dopo.
18. Conseguentemente il regolamento n. 355/77 non può essere applicato al caso di specie.
19. Si deve rilevare al riguardo che l'inapplicabilità del regolamento n. 355/77 riguarda non solo la questione della competenza
ai fini della ripetizione, ma anche le condizioni sostanziali enunciate in tale regolamento. Così l'art. 19, n. 2, secondo
comma, quarto trattino, del regolamento n. 355/77 (nella versione del regolamento 1932/84) prevedeva poi la revoca in particolare:se il beneficiario vende le attrezzature o le installazioni che hanno beneficiato del contributo del Fondo entro un termine
di sei anni o dieci anni a decorrere, rispettivamente, dal loro acquisto o dalla fine dei lavori, senza autorizzazione preventiva
della [OSCURATO:PERSONA].
20. Ora, il Ministero fondava proprio su tale disposizione la ripetizione del contributo contenuta nel decreto 16 dicembre 1997,
n. 8649. La cessione costituisce probabilmente, nel contempo, anche una violazione di altre disposizioni, come, ad esempio,
delle disposizioni (accessorie) del decreto ministeriale n. 485 o di quelle dei regolamenti applicabili. Comunque, nelle norme
pertinenti del regolamento n. 4253/88, adottato successivamente e rilevante nella fattispecie, non si fa più espresso riferimento
al caso specifico in cui beni finanziati vengono ceduti dal beneficiario senza il consenso della [OSCURATO:PERSONA] o dell'autorità
nazionale. Tale pratica potrebbe tuttavia anche rientrare nella nozione generale di irregolarità ai sensi dell'art. 23, n. 1,
del regolamento n. 4253/88. La Corte, adita in via pregiudiziale, non è però competente a decidere sulla legittimità dell'atto
impugnato, il decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 8649. Tale compito spetta invece in via esclusiva al giudice del rinvio,
il quale, nel suo esame del decreto ministeriale deve tuttavia tener conto delle considerazioni espresse dalla Corte sull'applicabilità
del regolamento n. 355/77.
B ─Sul regolamento n. 729/70
21. Come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], dall'entrata in vigore, in data 1
o
gennaio 1989, dei regolamenti n. 4256/88 e n. 4253/88, questi atti normativi costituiscono il fondamento per tutte le misure
prese nell'ambito del FEAOG, sezione orientamento. A partire da tale momento, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 4256/88,
il regolamento n. 729/70 non è più applicabile in tale settore. Di conseguenza neanche l'art. 8 del regolamento n. 729/70,
il quale impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di queste ultime,
può essere preso in considerazione come fondamento per la ripetizione della sovvenzione.
C ─
Sul regolamento n. 4253/88
22. Le disposizioni di applicazione adottate nel 1988 contengono le premesse sostanziali per l'intervento finanziario dei vari
Fondi; la speciale disciplina per il FEAOG, sezione orientamento, si trova nel regolamento n. 4256/88, il quale è venuto a
sostituire le norme corrispondenti del regolamento n. 355/77. Il regolamento n. 4253/88 contiene, inoltre, disposizioni comuni
per tutti i Fondi, in particolare norme finalizzate al loro coordinamento e alla introduzione di procedure comuni. Anche a
questo proposito tale regolamento abroga il regolamento n. 355/77. L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 4256/88 dichiara esplicitamente
applicabile alle azioni cofinanziate dal FEAOG, sezione orientamento, il regolamento n. 4253/88.
23. La ripetizione del contributo può quindi essere fondato solo sul regolamento n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93.
Il contributo nei confronti del CO.P.P.I. è stato anche concesso sul fondamento del regolamento n. 4253/88, come emerge dal
tenore dei decreti ministeriali n. 1905 e n. 485. Ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999,
n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
(15)
, il regolamento n. 4253/88 è stato abrogato solo con decorrenza dal 1° gennaio 2000, ed era conseguentemente ancora in vigore
al momento dell'adozione del decreto 16 dicembre 1997, n. 8649.
IV ─ Illustrazione delle norme applicabili
24. L'art. 23 del regolamento n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, è intitolato
controllo finanziario
. Il n. 1 di tale norma, nella parte che viene in rilievo, recita: Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di realizzazione
delle azioni, adottano le misure necessarie per:
─
verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente,
verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente,
─
prevenire e sanzionare le irregolarità,[OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione
dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente
la [OSCURATO:PERSONA] circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.(...)
prevenire e sanzionare le irregolarità,
─
ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario
e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente
responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate. Per le sovvenzioni globali l'intermediario può ricorrere,
con l'accordo dello Stato membro e della [OSCURATO:PERSONA], a una garanzia bancaria od a qualunque altra forma di assicurazione
contro tale rischio.
[OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione
dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente
la [OSCURATO:PERSONA] circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.(...)
.
25. L'art. 24 di tale regolamento è intitolato
Riduzione, sospensione o soppressione del contributo
; i nn. 1 e 2 hanno il seguente tenore: 1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare
allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro
una scadenza determinata.2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione,
se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di
attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. (...).
V ─ Osservazioni dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
26. Dinanzi alla Corte il CO.P.P.I., il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le proprie osservazioni. Le loro posizioni
saranno riportate in prosieguo solo nei limiti in cui fanno riferimento alle disposizioni applicabili.A ─
Il CO.P.P.I.
27. A parere del CO.P.P.I. oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale è in sostanza la questione se le autorità italiane
abbiano potessero reclamare, senza alcuna partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], la restituzione di un contributo concesso sul
fondamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dei regolamenti n. 2052/88, n. 4253/88 e n. 4256/88. Per poter dare
al giudice del rinvio una soluzione utile bisognerebbe interpretare oltre all'art. 23, anche l'art. 24 del regolamento n. 4253/88.
28. Tali disposizioni prevederebbero una chiara ripartizione di compiti tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro. Ai sensi dell'art. 24,
n. 2, spetterebbe, in via esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] decidere sulla riduzione, sospensione o soppressione di contributi. Le
autorità nazionali sarebbero invece competenti, ai sensi dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88, per l'esecuzione delle modifiche
previste in relazione alla realizzazione degli interventi finanziati dalla [OSCURATO:PERSONA] e per il recupero delle somme indebitamente
versate.
29. Tale considerazione sarebbe confermata dall'esame del regolamento n. 2052/88 e della decisione C(91) 2745, con la quale è
stato concesso il contributo.
30. Il regolamento base n. 2052/88 si fonderebbe sull'art. 130 D del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 161 CE).
I regolamenti recanti speciali norme per i vari Fondi (regolamenti n. 4254/88, n. 4255/88 e n. 4256/88), nonché per il loro
coordinamento (regolamento n. 4253/88) sarebbero invece fondati sull'art. 130 E del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 162 CE). Essendo regolamenti di applicazione, essi non avrebbero potuto adottare alcuna norma in deroga al regolamento
base.
31. Nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2052/88 emergerebbe il motivo ispiratore di tale disposizione, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA]
e le autorità nazionali eseguirebbero la preparazione, il finanziamento, le misure di accompagnamento e la valutazione delle
azioni in una stretta concertazione, denominata
partnership. Gli artt. 4, n. 2, e 18, del regolamento n. 2052/88 affiderebbero alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di prendere le iniziative
necessarie all'esecuzione di tale regolamento, nonché delle norme di applicazione da adottare a cura del Consiglio ai sensi
dell'art. 3, nn. 4 e 5.
32. Il termine
partnership significherebbe che gli interessati dovrebbero consultarsi e decidere di comune accordo. La delega di compiti, in cui una
delle due parti decidererebbe per l'altra sarebbe il contrario di ciò. Ai fini della concertazione sarebbe determinante che
ogni parte, d'accordo con l'altra, prenda le decisioni rientranti nell'ambito dei suoi compiti e della sua competenza. Il
regolamento n. 4253/88, in quanto regolamento di applicazione, non potrebbe contenere disposizioni che mettessero in dubbio
tale principio fondamentale del regolamento n. 2052/88.
33. Secondo un principio giuridico generale, se un determinato compito viene affidato, sulla base di disposizioni di diritto primario
o derivato, ad un'istituzione comunitaria, normalmente è quest'ultima a doverlo espletare. In particolare, una delega di compiti
a terzi è esclusa qualora a tale istituzione sia stato attribuito un potere discrezionale, a meno che la delega non sia espressamente
prevista da una norma comunitaria.
34. L'art. 24 del regolamento n. 4253/88 offrirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] diverse possibilità di azione alternative, come la riduzione,
sospensione o soppressione dei contributi, qualora esista un'irregolarità o una modifica importante non approvata. Tale decisione
discrezionale non potrebbe essere demandata a terzi.
35. Anche la decisione C(91) 2745 confermerebbe tale conclusione. Al riguardo il CO.P.P.I. fa riferimento all'art. 6 della decisione
in combinato disposto con le disposizioni di attuazione disciplinate ai punti 21 e 22 del suo allegato 2, che hanno il seguente
tenore: Lo Stato membro e i beneficiari curano che il finanziamento comunitario sia utilizzato per i fini previsti. Qualora un'operazione
o una misura sembri giustificare solo una parte del contributo concesso, la [OSCURATO:PERSONA], se lo Stato membro è d'accordo, recupera
immediatamente l'importo dovuto, conformemente a quanto disposto al successivo punto 23. (...)A seguito di questa procedura la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione,
se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità, e in particolare di una modifica importante che riguardi la natura o le
condizioni di realizzazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA]
(16)
.
36. Se l'art. 23 del regolamento n. 4253/88 consentisse effettivamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recuperare autonomamente contributi
comunitari, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nulla in quanto essa attribuirebbe a quest'ultima tale compito in deroga
al regolamento. L'art. 23 del regolamento n. 4253/88, dal canto suo, in base a tale interpretazione, sarebbe incompatibile
con il regolamento n. 2052/88, poiché esso avrebbe trasferito allo Stato membro il potere di adottare una decisione discrezionale
in merito all'attuazione di azioni comunitarie, potere riservato alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 2052/88.
37. Tra tutte le possibili interpretazioni si dovrebbe scegliere quella che garantisca la validità dell'atto e che sia più facilmente
compatibile con il contesto normativo. Pertanto non si potrebbe interpretare l'art. 23 del regolamento n. 4253/88 nel senso
che esso autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a ridurre, sospendere o sopprimere contributi, nonché a recuperarli.
B ─
Il governo italiano
38. Il governo italiano è invece del parere che la ripetizione del contributo trovi il suo fondamento nell'art. 23 del regolamento
n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93. Tale disposizione attribuirebbe allo Stato membro il potere di ripetere
un contributo nel caso in cui sussistano irregolarità. La ripetizione costituirebbe parimenti una fattispecie attuativa dell'art. 280 CE.
C ─[OSCURATO:PERSONA]
39. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce in primo luogo che il giudice del rinvio fa riferimento a due diversi metodi di intervento strutturale.
Il regolamento n. 355/77 si riferirebbe alle azioni comuni, mentre i regolamenti adottati nel 1988, il n. 2052/88, relativo
al coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali, nonché il regolamento n. 4253/88, si applicherebbero a tutti gli
interventi strutturali.
40. Ai sensi del regolamento n. 355/77, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe competente per tutte le decisioni relative all'attuazione degli
interventi strutturali e alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, per cui sussisterebbe un rapporto diretto tra
essa e il beneficiario.
41. Il sistema degli interventi strutturali comunitari, che sarebbe stato definito nell'ambito della riforma del 1988, sarebbe
invece fondato, ai sensi dei regolamenti n. 2052/88 e n. 4253/88, su una
partnership tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro. In tale ambito la [OSCURATO:PERSONA] approverebbe il programma quadro nazionale presentatole
dallo Stato membro. Successivamente lo Stato membro attuerebbe tale programma entro i limiti della propria responsabilità
finanziaria, facendo intervenire gli organismi da esso designati per l'attuazione delle singole azioni. Tra la [OSCURATO:PERSONA]
e i beneficiari dei contributi non sussisterebbe alcun rapporto diretto.
42. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero tenuti, ai sensi dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88, a perseguire le irregolarità
e, se del caso, a reclamare la restituzione dei contributi da parte dei beneficiari. Al riguardo non sarebbe necessario alcun
consenso della [OSCURATO:PERSONA] proprio perché quest'ultima non conosce affatto le singole situazioni di finanziamento ai destinatari
ultimi, come, ad esempio, la C.B.S.. L'art. 23, nn. 2 e 3, attribuirebbe comunque alla [OSCURATO:PERSONA] anche il potere di disporre
controlli autonomi.
43. L'art. 24 del regolamento n. 4253/88 disciplinerebbe i rapporti finanziari tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro e attribuirebbe
alla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di irregolarità e dopo lo svolgimento di un procedimento in contraddittorio, la possibilità di
rettificare il contributo finanziario della Comunità. Solo in casi eccezionali la [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento di tale disposizione,
avrebbe recuperare direttamente contributi dai beneficiari, ossia nel caso in cui essa stessa abbia anche concesso i contributi
a questi ultimi
(17)
.
VI ─ Valutazione giuridica
44. Una volta accertato che nel caso di specie solo il regolamento n. 4253/88 può costituire il fondamento per la riduzione e
per il recupero di un contributo, si deve procedere ad esaminare se l'art. 23 di tale regolamento attribuisca allo Stato membro
il relativo potere. Nell'interpretare tale norma bisogna prendere in considerazione, oltre al tenore letterale delle disposizioni,
anzitutto i profili sistematico e teleologico.
A ─Tenore letterale dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88
45. Ai sensi dell'art. 23, n. 1, secondo trattino, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell'attuazione delle azioni, adottano le misure necessarie
per
prevenire e sanzionare le irregolarità. Ai sensi del terzo trattino, prima frase, di tale disposizione gli [OSCURATO:PERSONA] membri
ricupera[no] i fondi persi a causa di un abuso.
46. Se la cessione di impianti ed attrezzature sovvenzionati effettuata dalla C.B.S. alla IBIESSE costituisce un abuso, circostanza
che la Corte deve ─ come suesposto ─ verificare, spetterebbe alle autorità nazionali sanzionare tale irregolarità e, conseguentemente,
reclamare la restituzione delle somme indebitamente pagate.
47. L'espressione
sanzionare potrebbe essere intesa, in senso stretto, solo come irrogazione di sanzioni per reati dolosi o colposi. Le altre versioni
linguistiche non danno tuttavia adito a tale interpretazione restrittiva
(18)
. Il termine
sanzionare non esclude comunque la possibilità di perseguire un'irregolarità anche attraverso altre misure, quali, ad esempio, provvedimenti
e sanzioni amministrative
(19)
. Ciò comprende, in particolare, il potere di ridurre e recuperare contributi.
48. A integrazione di quanto esposto si deve inoltre fare riferimento al punto 27 dell'allegato 2 alla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
C(91) 2745, il quale impone anch'esso agli [OSCURATO:PERSONA] membri, richiamando l'art. 23, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 4253/88,
di adottare le misure necessarie per perseguire le irregolarità e reclamare la restituzione degli importi indebitamente versati
a seguito di queste ultime.
B ─Interpretazione sistematica dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88
49. Sia il CO.P.P.I. sia la [OSCURATO:PERSONA] basano sostanzialmente i propri punti di vista su argomenti sistematici, giungendo, però,
a risultati opposti.
50. Per il CO.P.P.I. dall'accostamento degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 sembra emergere una sorta di competenza
ripartita per gradi tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro. Solamente la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe competente, ai sensi dell'art. 24,
a decidere sulla riduzione o sulla soppressione di un contributo nei confronti del beneficiario. D'altra parte spetterebbe
alle autorità nazionali procedere ad adeguamenti regolari nell'ambito dell'attuazione dei progetti e recuperare
materialmente contributi.
51. A parere della [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 farebbero invece rispettivamente riferimento a rapporti
diversi. L'art. 24 disciplinerebbe il potere della [OSCURATO:PERSONA] di ridurre o sopprimere il contributo finanziario della Comunità
al programma nazionale
in caso di irregolarità o modifiche apportate al progetto; mentre l'art. 23 riguarderebbe
il rapporto interno
tra le autorità nazionali e il beneficiario (il corsivo è mio).
52. Come nuovamente chiarito in dettaglio dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza, la sua tesi è corroborata dalla procedura di assegnazione
dei contributi. In base a quest'ultima lo Stato membro presenta alla [OSCURATO:PERSONA] un programma operativo. [OSCURATO:PERSONA] approva
tale programma e fissa il contributo (proporzionale) concesso dalla Comunità ai fini della sua attuazione. Su tale base, lo
Stato membro paga i contributi complessivi (comprendenti rispettivamente il contributo della Comunità e quello dello Stato
membro) ai soggetti responsabili per l'attuazione, come ad es. il CO.P.P.I., che trasferiscono a loro volta i mezzi per la
realizzazione di progetti concreti ad altri operatori.
53. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(91) 2745 per l'approvazione del programma operativo era conseguentemente diretta allo Stato
membro e non ai beneficiari
(20)
. Tra questi ultimi e la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, non vi è stato alcun rapporto giuridico diretto. La tesi del CO.P.P.I.,
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], con tale decisione, gli avrebbe concesso un contributo, non è pertanto corretta.
54. Il Ministero, con decreto ministeriale n. 485, ha invece instaurato un rapporto di finanziamento di diritto amministrativo
tra lo Stato italiano e il CO.P.P.I., per l'attuazione di parti del programma. Nell'ambito di tale rapporto il Ministero corrispondeva
al CO.P.P.I., per il progetto da esso realizzato o coordinato, un contributo complessivo costituito dal contributo della Comunità
e da quello dello Stato italiano.
55. La volontà di ripartizione in due livelli, cioè quello del programma operativo e quello della sua attuazione, è espressa anche
nel sesto
considerando del regolamento n. 2082/93, che modifica il regolamento n. 4253/88. Esso dispone quanto segue:(...) in virtù del principio di sussidiarietà, e fatte salve le competenze della [OSCURATO:PERSONA] a cui spetta in particolare gestire
le risorse finanziarie della Comunità, la responsabilità di applicare le forme d'intervento menzionato nei quadri comunitari
di sostegno deve incombere principalmente agli [OSCURATO:PERSONA] membri al livello territoriale adeguato secondo la specificità di ciascuno
Stato membro.
56. Qualora un contributo venga concesso in tal modo, lo Stato membro controlla in primo luogo, sul piano dell'attuazione, l'impiego
corretto dei mezzi da parte dei beneficiari. Per questo anche l'art. 23 del regolamento n. 4253/88 indica espressamente quali
misure devono essere adottate dallo Stato membro
in sede di realizzazione delle azioni. Il beneficiario è finanziariamente responsabile per la corretta attuazione della parte del programma che gestisce nei confronti
dello Stato membro che gli ha accordato il contributo.
57. Ai sensi dell'art. 23, n. 1, secondo comma, seconda frase, lo Stato membro è tenuto ad informare regolarmente la [OSCURATO:PERSONA]
dell'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Tale obbligo d'informazione spiega due cose diverse. Da un lato
appare chiaro che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell'ambito dell'attuazione del programma operativo, devono avviare i procedimenti relativi,
i quali possono avere ad oggetto esclusivamente la ripetizione di contributi ingiustificatamente versati. D'altro lato, l'obbligo
di informazione è espressione della responsabilità dello Stato membro per la corretta attuazione del programma nei confronti
della [OSCURATO:PERSONA].
58. Ulteriore conseguenza di tale responsabilità a carico dello Stato membro è il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in caso di mancato
rispetto del programma operativo approvato, sulla base dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, può ridurre, sospendere o
sopprimere il contributo comunitario e chiederne la restituzione da parte dello Stato membro. E' vero che l'art. 24, n. 3,
prima frase, dispone solo in modo lapidario che le somme indebitamente versate devono essere restituite alla [OSCURATO:PERSONA].
Dal tenore letterale della norma non risulta chi sia il destinatario di tale obbligo. Sembra tuttavia chiaro che la [OSCURATO:PERSONA]
può chiedere la restituzione dei contributi solo al soggetto al quale essa li ha direttamente concessi, ossia, di norma, allo
Stato membro.
59. Che l'art. 24 riguardi in primo luogo il rapporto tra lo Stato membro e la [OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente per il fatto che
tale disposizione prevede in particolare che sia sentito lo Stato membro, non invece chi ha ricevuto contributi dallo Stato
membro nell'ambito di un programma operativo.
60. Se la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata autorizzata, nel caso di specie, a ridurre il contributo al CO.P.P.I. e a reclamare direttamente
la restituzione delle somme versate in eccesso, le sarebbe stato accordato il diritto di annullare parzialmente una decisione
di sovvenzione emanata da un'autorità nazionale (il decreto ministeriale n. 485). Una tale ingerenza da parte di un'istituzione
comunitaria nella sfera di sovranità nazionale non è prevista dal Trattato CE.
61. Tali constatazioni non sono infirmate dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in presenza di determinate circostanze, può, in via eccezionale,
sulla base dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, reclamare la restituzione di contributi direttamente dal beneficiario.
Un caso particolare del genere era oggetto della controversia nella causa Conserve Italia
(21)
. Diversamente dalla fattispecie in esame, in tale caso la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso il contributo direttamente al beneficiario;
nell'ambito del cofinanziamento il contributo nazionale era stato stabilito dallo Stato membro con atto amministrativo separato
(22)
.
62. Con ciò la [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito con il beneficiario un rapporto di finanziamento nell'ambito del quale essa poteva
sopprimere la sovvenzione e reclamare dall'interessato la restituzione delle somme relative. Dato che il contributo comunitario
e quello nazionale erano stati concessi con atti distinti, la soppressione del finanziamento comunitario non annullava il
provvedimento nazionale, la cui revoca è di esclusiva competenza dell'autorità nazionale.
63. Si deve inoltre respingere la tesi del CO.P.P.I. secondo cui emergerebbe dai punti 21 e 22 dell'allegato 2 alla decisione
C(91) 2745 la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a ripetere il contributo. Tale passaggio delle disposizioni accessorie riporta
quasi letteralmente la formulazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 e deve di conseguenza essere interpretato allo
stesso modo. Pertanto non sussiste alcun dubbio in ordine alla validità della decisione per una pretesa violazione del regolamento.
64. Infine il CO.P.P.I. fa riferimento agli artt. 4 e 18 del regolamento n. 2052/88 (come modificato dal regolamento n. 2081/93).
All'art. 4, n. 1 del regolamento n. 2052/88 sono enunciati i principi generali per la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
membri. In base ad essa, le due parti debbono cooperare come partner in tutte le fasi del finanziamento. Tale
partnership opera tuttavia, ai sensi dell'art. 4, n. 1, secondo comma,
nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.
65. Ne consegue che non può desumersi dall'art. 4, n. 1, alcun fondamento per la ripartizione di competenze sotto il profilo dell'adozione
di singole misure. Le competenze e i compiti attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri vanno invece desunti dalle disposizioni
di applicazione, adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento n. 2052/88, nella fattispecie e,
quindi, dagli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88. In considerazione dell'esplicita riserva, di cui all'art. 4, n. 1,
secondo comma, del regolamento n. 2052/88, relativa alle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie, non vi è alcun
motivo per contestare la validità del regolamento n. 4253/88 per una pretesa violazione del principio della
partnership.
66. Dal concetto base della
partnership, enunciato all'art. 4 del regolamento n. 2052/88, non consegue alcun obbligo per lo Stato membro di chiedere il consenso
della [OSCURATO:PERSONA] per poter sanzionare le irregolarità e recuperare
i fondi persi, come sembra supporre il CO.P.P.I..
67. Dalle disposizioni di applicazione del regolamento n. 4253/88 si evince unicamente che lo Stato membro deve informare regolarmente
la [OSCURATO:PERSONA] circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari (art. 23, n. 1, secondo comma, seconda frase).
Il regolamento non contiene tuttavia alcuna norma dalla quale risulti che lo Stato membro debba in alcun modo rivolgersi alla
[OSCURATO:PERSONA] prima di adottare le misure di cui all'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88.
68. Una condizione in tal senso non sarebbe di alcuna utilità pratica in un caso come quello in esame. Infatti, come chiarito
dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza, essa non ha alcuna conoscenza in ordine ai singoli progetti che vengono realizzati da
terzi, su incarico del CO.P.P.I., in attuazione del sottoprogramma.
69. E' vero che gli artt. 4, n. 2, e 18, del regolamento n. 2052/88 affidano alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di dare esecuzione al
regolamento. Da ciò non si può però dedurre che sia parimenti compito della [OSCURATO:PERSONA] adottare misure nell'ambito dell'attuazione
del programma operativo, in particolare, sanzionare le irregolarità e reclamare la restituzione di somme dai beneficiari.
Il regolamento n. 2052/88 disciplina invece, in primo luogo, gli obiettivi e le linee direttive per l'intervento della Comunità
attraverso vari fondi strutturali. In tale regolamento l'attuazione delle misure concrete fino alla gestione delle sovvenzioni
concesse ai singoli beneficiari non viene assolutamente presa in considerazione. Dunque l'art. 18 non impone alla [OSCURATO:PERSONA]
di adottare provvedimenti di esecuzione in tale senso.
C ─
Interpretazione teleologica dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88
70. Anche un'interpretazione orientata secondo gli obiettivi del regolamento n. 4253/88 conferma che l'art. 23 di quest'ultimo
autorizza lo Stato membro a ridurre o a ripetere i contributi. Gli esigui fondi devono essere utilizzati unicamente in conformità
alle condizioni relative all'aiuto. In caso di violazione di queste ultime, corrisponde agli obiettivi del regolamento, il
fatto di procedere nel modo più rapido ed efficace contro le irregolarità, al fine di circoscrivere, nei limiti del possibile,
i danni per il bilancio della Comunità.
71. Le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono più di tutti del personale necessario e dei mezzi materiali, nonché delle conoscenze
idonee a scoprire le irregolarità in loco e ad avviare i procedimenti amministrativi e giudiziari per la ripetizione delle
somme indebitamente versate. Un procedimento di ripetizione dei contributi centralizzato presso la [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe
ritardi rilevanti, che, nei casi più gravi, potrebbero rendere il recupero dei fondi comunitari addirittura impossibile, ad
esempio, nel caso in cui il beneficiario sia divenuto nel frattempo insolvente. E' quindi nell'interesse della Comunità e
conforme agli obiettivi del regolamento n. 4253/88, che lo Stato membro, in caso di irregolarità, agisca immediatamente.
72. In conclusione si deve dunque constatare che l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88 attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in
caso di irregolarità, la competenza a ridurre un contributo e, conseguentemente, a reclamare dal beneficiario la restituzione
delle somme indebitamente versate. Ciò vale comunque qualora il contributo sia stato concesso al beneficiario con un atto
dell'autorità nazionale come ammontare unico complessivo del contributo della Comunità. Qualora lo Stato membro adotti misure
ai sensi dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88, esso agisce pertanto in base ad una competenza propria. Non è pertanto
necessaria, come suppone il CO.P.P.I., una delega allo Stato membro delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.
VI ─ Conclusione
73. Alla luce delle considerazioni suesposte, propongo che la questione pregiudiziale debba essere risolta nei seguenti termini:
Nel 1997 uno Stato membro, ai sensi dell'art. 23, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei
vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri
strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, era
competente a sanzionare le irregolarità nell'attuazione di un programma operativo e a recuperare dal beneficiario i fondi
persi a causa di tali irregolarità, fondi concessi dalle autorità di tale Stato membro al beneficiario nell'ambito del programma
operativo quale contributo complessivo, compreso il contributo della Comunità.
1
–
Lingua originale: il tedesco.
2
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193,
pag. 5; in prosieguo: il
regolamento n. 2052/88).
3
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88
per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli
della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 347, pag. 1), come
modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il
regolamento n. 4253/88).
4
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1) come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 19 giugno 1984 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento n. 355/77).
5
–
GU L 94, pag. 13.
6
–
Citato nota 4.
7
–
Citato nota 2.
8
–
Citato nota 3.
9
–
GU L 374, pag. 25.
10
–
11
–
Citato nota 9.
12
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 29 marzo 1990, n. 866, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli (GU L 91, pag. 1).
13
–
Citato nota 10.
14
–
Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-867, punto 82).
15
–
GU L 161, pag. 1.
16
–
Il punto 22 ha quasi lo stesso tenore letterale dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88.
17
–
A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla decisione esaminata dalla Corte nella sentenza Conserve Italia (citata nota 14).
18
–
Il testo inglese, per esempio, ha il seguente tenore:
to prevent and to take action against irregularities.
19
–
V., sul concetto di provvedimenti e sanzioni amministrative in diritto comunitario, in particolare il regolamento (CE/Euratom)
del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
20
–
V. art. 7 della decisione.
21
–
Citata alla nota 14. In termini analoghi si presentava anche il caso su cui si è pronunciato il Tribunale con sentenza 26
settembre 2002, causa T-199/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3731).
22
–
V. i fatti riportati dalla Corte sub 25 e 26 al punto 20 della sentenza Conserve Italia (citata alla nota 14).