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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02762/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli ha, col decreto impugnato, confermato la confisca di prevenzione disposta - ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011 - dal ug.( Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto intraneo, fino al 2001, al clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio del comune di Mondragone.

I beni confiscati, intestati a terze persone, sarebbero stati tutti acquistati, secondo i giudici di merito, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, con cui era in società nella gestione della discarica di Bortolotto.

2. La Corte d'appello, per giudicare delle eccezioni difensive in tema di bis in idem e incompetenza territoriale, ha ricostruito come segue la vicenda processuale che ha riguardato [OSCURATO:PERSONA].

A carico di costui - argomenta la Corte - furono emesse, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], misure di prevenzione personale e patrimoniale nell'anno 2006, essendo stato ravvisata la pericolosità sociale del proposto per il suo collegamento al clan [OSCURATO:PERSONA].

Tali misure furono però revocate dalla Corte d'appello di Napoli con provvedimento del 31/1/2012, avendo la Corte d'appello ritenuto che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - da valutare al momento di applicazione delle misure da parte del Tribunale - fosse cessata, al più tardi, nel 2001, epoca di arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento del 2012, continua l'ordinanza impugnata, non è però di ostacolo alla rinnovazione della misura a carico di [OSCURATO:PERSONA], giacché, in materia di misure di prevenzione, il principio del ne bis in idem vale rebus sic stantibus, sicché nulla osta alla rivalutazione delle condizioni cui è subordinata la confisca di prevenzione allorché - come nella specie - sopravvengano elementi nuovi, che possono consistere, aggiunge la Corte d'appello, anche in modifiche normative.

Nel caso di specie, prosegue la Corte d'appello, le modifiche normative sono intervenute e sono rappresentate dalle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009 che, introducendo il nuovo comma 6-bis nel corpo dell'art. 2-bis della legge 575/1965, hanno fissato il principio della reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali, stabilendo che l'applicazione di questo secondo tipo di misure prescinde dalla attualità della pericolosità del proposto, purché detta pericolosità sussistesse al momento dell'acquisto del bene.

Inoltre, aggiunge, elementi nuovi sono stati acquisiti nel corso del processo per associazione mafiosa celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla IV sezione penale della Corte d'appello di Napoli e concluso con sentenza di prescrizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la sentenza di primo grado era stata emessa V1/10/2010).

3. Gli elementi nuovi, argomenta il giudicante, sono rappresentati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, di altri collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'UTC di Mondragone, oltre che da intercettazioni telefoniche.

Da tale 9Iementi è stato desunto che [OSCURATO:PERSONA] entrò in società (di fatto) con [OSCURATO:PERSONA] agli inizi degli anni '90, attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA], dal proposto costituita, attraverso cui - oltre a proseguire l'attività di raccolta dei rifiuti, a cui era già applicato per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA] - prese a gestire la discarica sita in loc.

Bortolotto del comune di [OSCURATO:PERSONA]; una discarica gestita, prima che fosse rilevata da [OSCURATO:PERSONA], da tale [OSCURATO:PERSONA], già in società (di fatto) con [OSCURATO:PERSONA].

Proprio dalla gestione di tale discarica [OSCURATO:PERSONA] conseguì - con l'appoggio di [OSCURATO:PERSONA] - gli enormi utili che gli consentirono di fare - alla fine degli anni '90 - gli acquisti oggetto di questo procedimento e di finanziare, contestualmente, l'attività del clan. 4.

Anche la questione di competenza sollevata dalla difesa è stata rigettata dalla Corte di merito in considerazione del fatto che il centro operativo e decisionale del clan [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:PERSONA] apparteneva, era radicato a Mondragone, facente parte del circondario di [OSCURATO:PERSONA].

5. Contro il decreto della Corte d'appello è stato proposto un primo ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali lamentano, con unico motivo, la violazione del principio del ne bis in idem.

Dopo aver ricostruito la vicenda processuale in maniera sostanzialmente identica alla Corte d'appello, deducono l'insussistenza delle condizioni - richieste dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità - per il superamento del giudicato o, comunque, della preclusione processuale derivante dalla irrevocabilità del decreto della Corte d'appello del 31/1/2012.

Il decreto impugnato - deducono i ricorrenti - ha ritenuto di superare la preclusione suddetta rifacendosi alle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009, che hanno reso possibile la confisca dei beni del proposto anche in mancanza di pericolosità attuale, ma tale modifica normativa - aggiungono i ricorrenti - è intervenuta nel corso del procedimento che era stato avviato nel 2006 (e concluso nel 2012) ed era stata oggetto di specifica considerazione da parte della Corte d'appello, che l'aveva ritenuta inoperante sulla base di una propria interpretazione dell'art. 200, comma 1, cod. pen., secondo cui "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione".

La Corte aveva ritenuto, infatti, che l'espressione "legge in vigore al momento della loro applicazione" dovesse leggersi come "legge in vigore al momento della emissione del primo decreto impositivo".

E' vero - deducono i ricorrenti - che tale interpretazione è stata smentita dalla giurisprudenza di legittimità, potendo la normativa richiamata essere applicata anche nel corso del giudizio di appello, ma da essa è derivata l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del primo procedimento di prevenzione, non impugnato dal Pubblico Ministero, sicché non è consentito rifarsi ad essa per imbastire un nuovo procedimento di prevenzione a carico del proposto; procedimento che è stato invece avviato subito dopo la pronuncia della Corte d'appello del 31/1/2012, con richiesta del Pubblico Ministero del 29 febbraio 2012, senza che fosse dedotta una sfera di pericolosità sociale del proposto più ampia di quella posta a base del primo provvedimento, rimasta ferma al 2001.

Lamentano che tali censure, sottoposte al giudizio della Corte di merito, non abbiano avuto risposta.

6. Altro ricorso, nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi.

6.1. Col primo motivo viene nuovamente censurato il decreto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem, per gli stessi motivi sopra esposti.

6.2.1. Col secondo motivo viene dedotta una mancanza di motivazione in ordine alle condizioni richieste per l'ablazione dei beni: vale a dire, l'operatività delle società gestite dal proposto, da cui sarebbe derivata la provvista utilizzata per l'acquisto dei beni confiscati.

Nel decreto impugnato - argomenta il ricorrente - viene dato atto che, rispetto all'epoca in cui i beni, oggetto di ablazione, furono acquisiti da [OSCURATO:PERSONA], la discarica gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA] era da tempo inoperante, perché chiusa e requisita nel 1995.

Inoltre, la perizia disposta nell'ambito del procedimento penale aveva accertato che tutti gli utili prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] provenivano da attività di smaltimento disposto da istituzioni governative operanti sull'intero territorio nazionale.

Niente autorizzava a ritenere, pertanto, che gli utili della [OSCURATO:SOCIETA] fossero il frutto della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] col clan [OSCURATO:PERSONA].

Di tanto aveva dato atto anche la sentenza emessa nell'ambito del procedimento penale, che non aveva mai ipotizzato - anzi, aveva escluso - l'intromissione di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società suddetta e nell'acquisto della discarica.

Sul punto, quindi, si è di fronte ad un vero e proprio travisamento della prova da parte della Corte d'appello, atteso che proprio [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, non ha mai affermato di essere stato socio della [OSCURATO:SOCIETA], ma ha addirittura escluso tale eventualità e parlato di tangenti da lui richieste alla [OSCURATO:SOCIETA]: 60 milioni di lire all'atto d'acquisto della discarica e cinque milioni mensili vita natural durante.

L'inesistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe poi dimostrata - secondo il ricorrente - dal fatto che solo due anni dopo la [OSCURATO:SOCIETA] divenne aggiudicataria dell'appalto della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Mondragone.

6.2.2. Ulteriori travisamenti della prova sono stati operati - secondo il ricorrente - in ordine all'ammontare degli utili "prodotti dall'adempimento dell'appalto pubblico", atteso che essi trovano formale attestazione - in misura "risibile" - nel computo metrico predisposto dal Comune e nella contabilità comunale, nonché nei conteggi operati dal ctp dr.

Corbello.

Altro travisamento è poi dato dall'aver supposto che nell'acquisto dell'immobile di via Crispi siano stati utilizzati utili provenienti dall'attività della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene la prima non ne producesse affatto e la seconda fosse da anni improduttiva, siccome requisita.

6.2.3. In maniera del tutto illogica i giudici hanno poi prestato fede alla testimonianza del mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale non è stato in grado di assicurare una corretta interpretazione delle delibere comunali ed ha parlato di un aumento di spesa - sostenita dal Comune - di circa un miliardo di lire laddove v'era stato, invece, un significativo risparmio.

6.2.4. "Inaccettabili", infine, sono i passaggi motivazionali che riguardano i beni confluiti nella società [OSCURATO:SOCIETA] e nella società [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di beni acquistati negli anni '80 da [OSCURATO:PERSONA] e che furono acquisiti dagli eredi di quest'ultimo negli anni '90, a seguito di revoca della precedente rinuncia all'eredità.

Di tanto vi è prova, dice il ricorrente, nella documentazione prodotta in giudizio, ma di essa non v'è cenno nella motivazione della Corte d'appello, che l'ha semplicemente ignorata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento.

1. Infondato è il primo motivo in rito.

Lo sviluppo della vicenda processuale è stato esaurientemente esposto nel decreto impugnato e ad esso occorre fare riferimento, senza inutili ripetizioni, anche perché su di esso la difesa dei ricorrenti concorda.

Noti e non contestati, poi, sono i principi affermati - in tema di misure di prevenzione - dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le novelle del 2008 e del 2009 - che, introducendo il nuovo comma 6-bis nel corpo dell'art. 2-bis della legge 575/1965, hanno fissato il principio della reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali - hanno aperto la strada all'applicazione delle misure patrimoniali pur a fronte di pericolosità non più attuale del proposto al momento della decisione, purché esistente all'epoca delle acquisizioni patrimoniali; e che ciò vale anche per le acquisizioni anteriori alla riforma del 2008-2009 ed anche se un precedente procedimento di prevenzione si fosse concluso - in applicazione della normativa preesistente - col rigetto dell'istanza di prevenzione.

Il problema che si pone nel caso specifico è se, intervenuto l'annullamento da parte della Corte d'appello - allorché era già in vigore la modifica dell'art. 2-bis della legge 575/65 - del primo decreto di confisca, l'istanza di prevenzione potesse essere rinnovata.

Al quesito occorre dare risposta affermativa, in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale concludente, la prima procedura di prevenzione, culminata nel decreto del 2012, si era svolta nel solco della previgente disciplina, che consentiva l'applicazione delle misure patrimoniali solo in concomitanza con l'applicazione di quelle personali.

In pratica la Corte d'appello aveva ritenuto, col decreto del 2012, che, una volta avviato, nel 2006, il procedimento di prevenzione sulla base della normativa all'epoca vigente, si dovesse fare applicazione, anche nei gradi successivi, della medesima disciplina, senza tener conto delle innovazioni introdotte dalla riforma del 2008-2009.

Ciò è dimostrato dalle stesse espressioni riportate in ricorso, da cui si evince che la Corte d'appello del 2012 intese, interpretando l'art. 200 cod. pen., applicare "la legge in vigore al momento della emissione del primo decreto impositivo", ritenendo di doversi muovere nel solco del vecchio testo dell'art. 2-bis.

Tale impostazione è stata - come correttamente rilevano i ricorrenti - disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'art. 2 bis

I. n. 575 del 1965, come modificato dalle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009, applicabile anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (cass., n. 28096 del 26/3/2015) ed anche nel caso in cui la novella sia intervenuta nel corso del procedimento di prevenzione, purché, in quest'ultimo caso, sia stato adeguatamente sollecitato il contraddittorio sui profili normativi di regolamentazione dell'istituto (cass., n. 31209 del 24/3/2015, rv 264322-01).

Il fatto che, per effetto della modifica normativa nel frattempo intervenuta, la Corte d'appello del primo procedimento potesse ugualmente procedere alla confisca di prevenzione - nel concorso, ovviamente, delle altre condizioni richieste dalla legge - non significa, però, che la confisca dovesse essere necessariamente disposta in detto procedimento, avviato sulla base della legge previgente e articolato sulla base della normativa da essa prevista, ben potendo riservarsi a momento successivo la verifica delle "nuove" condizioni richieste per l'applicazione della misura, da effettuarsi alla luce del mutato quadro normativo.

A tale possibilità non osta il principio di preclusione, invocato dai ricorrenti, in quanto la Corte d'appello ha, col provvedimento del 2012, statuito sulla possibilità di disporre la confisca di prevenzione sulla base del vecchio testo dell'art. 2-bis della legge 575/65, ritenuto erroneamente ultrattivo, ma non ha statuito - né poteva farlo, date le premesse da cui è partita - sulla possibilità di disporre la confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione instaurato sulla base delle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009.

Come perspicuamente rilevato dal Pubblico Ministero, la difesa avrebbe avuto ben diritto di dolersi della violazione del principio di preclusione se la precedente decisione del 2012 fosse stata essa stessa resa in forza delle modifiche sopra richiamate e non, invece, nel caso - ricorrente nella specie - che quelle modifiche fossero state ritenute inoperanti, perché intervenute a procedimento di prevenzione già avviato.

In definitiva, il punto su cui si è formato il giudicato è se al procedimento di prevenzione avviato sulla base della normativa del 2006 fosse applicabile il principio posto dalla novellazione del 2008-2009 e non se questa novellazione legittimasse l'avvio di un nuovo procedimento di prevenzione; consegue, da qui, che fino all'emissione del provvedimento impugnato non era mai stata esaminata la possibilità di disporre la confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] - o a lui riferibili - prescindendo dalla sua attuale pericolosità, sicché nessuna preclusione si era formata sul punto.

2. Gli ulteriori motivi proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché versati interamente in fatto e perché sollecitano questa Corte ad una rivalutazione dell'intero materiale probatorio - sia quello utilizzato dalla Corte d'appello nel giudizio di prevenzione sia quello presente nel procedimento penale conclusosi con declaratoria di prescrizione dei reati - in palese contrasto con le regole proprie del giudizio di legittimità, specie quelle vigenti in una materia, quella delle misure di prevenzione, che non contempla il vizio di motivazione.

Infatti, sebbene il ricorrente denunzi continuamente travisamenti probatori e apparenza di motivazione, in realtà propone una propria personale ed eccentrica lettura degli elementi su cui si fonda il giudizio di prevenzione, fino a contestare la credibilità delle testimonianze assunte in giudizio e a riproporre gli esiti di una propria consulenza, svolgendo, in tal modo, censure che sarebbero irricevibili persino in un giudizio non limitato all'esame della violazione di legge.

Sinteticamente, si rileva che - contrariamente all'assunto del ricorrente - il decreto impugnato argomenta compiutamente intorno alla cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della discarica Bortolotto sia all'epoca in cui la stessa era gestita da [OSCURATO:PERSONA], sia all'epoca della gestione [OSCURATO:PERSONA], nonché sul fatto che quest'ultimo era ben consapevole - fin dal momento dell'acquisto - di dover dividere i profitti con la mafia locale (pagg. 7-9).

Il decreto spiega anche che la discarica non smise di produrre profitti fino al 2001, epoca dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la requisizione del 1995 (pag. 9).

Del tutto apodittiche sono, pertanto, le deduzioni contenute in ricorso intorno alla inoperatività della discarica all'epoca delle acquisizioni patrimoniali da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari; intorno alla provenienza degli utili accertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]; intorno alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale; in ordine all'ammontare degli utili "prodotti dall'adempimento dell'appalto pubblico" e a quelli prodotti dalla COVIM e dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Irrituali sono le valutazioni espresse intorno alla testimonianza del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e generiche, oltre che prive di fondamento, sono le deduzioni intorno alla provenienza di taluni beni dal padre Rocco, dal momento che non viene nemmeno specificato di quali beni si tratti e dal momento che di essi si parla espressamente a pag. 11 del decreto, ove viene rimarcato che si tratta di beni pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'acquisto dei beni di cui si discute.

Tutto ciò considerato, ed alla stregua di tanto, tali motivi di ricorso appaiono quindi funzionali, con argomenti di tenore apodittico, ad un nuovo giudizio di fatto, con una richiesta di sovrapposizione argomentativa, ad opera della Corte, rispetto alla motivazione adottata dal giudice del merito, di certo inammissibile in questa sede di legittimità, svelandosi, infine, i motivi di ricorso, intesi non a denunciare la difformità della decisione impugnata dalla lezione della Corte - così come enunciato in premessa - quanto, piuttosto, il preteso carattere erroneo delle argomentazioni del complesso motivazionale articolato dal giudice di primo grado e, poi, dalla Corte d'appello.

I ricorsi - proposti per motivi in parte infondati e in parte inammissibili - vanno pertanto rigettati.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta I ricorsi e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli ha, col decreto impugnato, confermato la confisca di prevenzione disposta - ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011 - dal ug.( Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto intraneo, fino al 2001, al clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio del comune di Mondragone. I beni confiscati, intestati a terze persone, sarebbero stati tutti acquistati, secondo i giudici di merito, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, con cui era in società nella gestione della discarica di Bortolotto. 2. La Corte d'appello, per giudicare delle eccezioni difensive in tema di bis in idem e incompetenza territoriale, ha ricostruito come segue la vicenda processuale che ha riguardato [OSCURATO:PERSONA]. A carico di costui - argomenta la Corte - furono emesse, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], misure di prevenzione personale e patrimoniale nell'anno 2006, essendo stato ravvisata la pericolosità sociale del proposto per il suo collegamento al clan [OSCURATO:PERSONA]. Tali misure furono però revocate dalla Corte d'appello di Napoli con provvedimento del 31/1/2012, avendo la Corte d'appello ritenuto che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - da valutare al momento di applicazione delle misure da parte del Tribunale - fosse cessata, al più tardi, nel 2001, epoca di arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento del 2012, continua l'ordinanza impugnata, non è però di ostacolo alla rinnovazione della misura a carico di [OSCURATO:PERSONA], giacché, in materia di misure di prevenzione, il principio del ne bis in idem vale rebus sic stantibus, sicché nulla osta alla rivalutazione delle condizioni cui è subordinata la confisca di prevenzione allorché - come nella specie - sopravvengano elementi nuovi, che possono consistere, aggiunge la Corte d'appello, anche in modifiche normative. Nel caso di specie, prosegue la Corte d'appello, le modifiche normative sono intervenute e sono rappresentate dalle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009 che, introducendo il nuovo comma 6-bis nel corpo dell'art. 2-bis della legge 575/1965, hanno fissato il principio della reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali, stabilendo che l'applicazione di questo secondo tipo di misure prescinde dalla attualità della pericolosità del proposto, purché detta pericolosità sussistesse al momento dell'acquisto del bene. Inoltre, aggiunge, elementi nuovi sono stati acquisiti nel corso del processo per associazione mafiosa celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla IV sezione penale della Corte d'appello di Napoli e concluso con sentenza di prescrizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la sentenza di primo grado era stata emessa V1/10/2010). 3. Gli elementi nuovi, argomenta il giudicante, sono rappresentati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, di altri collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'UTC di Mondragone, oltre che da intercettazioni telefoniche. Da tale 9Iementi è stato desunto che [OSCURATO:PERSONA] entrò in società (di fatto) con [OSCURATO:PERSONA] agli inizi degli anni '90, attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA], dal proposto costituita, attraverso cui - oltre a proseguire l'attività di raccolta dei rifiuti, a cui era già applicato per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA] - prese a gestire la discarica sita in loc. Bortolotto del comune di [OSCURATO:PERSONA]; una discarica gestita, prima che fosse rilevata da [OSCURATO:PERSONA], da tale [OSCURATO:PERSONA], già in società (di fatto) con [OSCURATO:PERSONA]. Proprio dalla gestione di tale discarica [OSCURATO:PERSONA] conseguì - con l'appoggio di [OSCURATO:PERSONA] - gli enormi utili che gli consentirono di fare - alla fine degli anni '90 - gli acquisti oggetto di questo procedimento e di finanziare, contestualmente, l'attività del clan. 4. Anche la questione di competenza sollevata dalla difesa è stata rigettata dalla Corte di merito in considerazione del fatto che il centro operativo e decisionale del clan [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:PERSONA] apparteneva, era radicato a Mondragone, facente parte del circondario di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Contro il decreto della Corte d'appello è stato proposto un primo ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali lamentano, con unico motivo, la violazione del principio del ne bis in idem. Dopo aver ricostruito la vicenda processuale in maniera sostanzialmente identica alla Corte d'appello, deducono l'insussistenza delle condizioni - richieste dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità - per il superamento del giudicato o, comunque, della preclusione processuale derivante dalla irrevocabilità del decreto della Corte d'appello del 31/1/2012. Il decreto impugnato - deducono i ricorrenti - ha ritenuto di superare la preclusione suddetta rifacendosi alle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009, che hanno reso possibile la confisca dei beni del proposto anche in mancanza di pericolosità attuale, ma tale modifica normativa - aggiungono i ricorrenti - è intervenuta nel corso del procedimento che era stato avviato nel 2006 (e concluso nel 2012) ed era stata oggetto di specifica considerazione da parte della Corte d'appello, che l'aveva ritenuta inoperante sulla base di una propria interpretazione dell'art. 200, comma 1, cod. pen., secondo cui "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione". La Corte aveva ritenuto, infatti, che l'espressione "legge in vigore al momento della loro applicazione" dovesse leggersi come "legge in vigore al momento della emissione del primo decreto impositivo". E' vero - deducono i ricorrenti - che tale interpretazione è stata smentita dalla giurisprudenza di legittimità, potendo la normativa richiamata essere applicata anche nel corso del giudizio di appello, ma da essa è derivata l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del primo procedimento di prevenzione, non impugnato dal Pubblico Ministero, sicché non è consentito rifarsi ad essa per imbastire un nuovo procedimento di prevenzione a carico del proposto; procedimento che è stato invece avviato subito dopo la pronuncia della Corte d'appello del 31/1/2012, con richiesta del Pubblico Ministero del 29 febbraio 2012, senza che fosse dedotta una sfera di pericolosità sociale del proposto più ampia di quella posta a base del primo provvedimento, rimasta ferma al 2001. Lamentano che tali censure, sottoposte al giudizio della Corte di merito, non abbiano avuto risposta. 6. Altro ricorso, nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi. 6.1. Col primo motivo viene nuovamente censurato il decreto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem, per gli stessi motivi sopra esposti. 6.2.1. Col secondo motivo viene dedotta una mancanza di motivazione in ordine alle condizioni richieste per l'ablazione dei beni: vale a dire, l'operatività delle società gestite dal proposto, da cui sarebbe derivata la provvista utilizzata per l'acquisto dei beni confiscati. Nel decreto impugnato - argomenta il ricorrente - viene dato atto che, rispetto all'epoca in cui i beni, oggetto di ablazione, furono acquisiti da [OSCURATO:PERSONA], la discarica gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA] era da tempo inoperante, perché chiusa e requisita nel 1995. Inoltre, la perizia disposta nell'ambito del procedimento penale aveva accertato che tutti gli utili prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] provenivano da attività di smaltimento disposto da istituzioni governative operanti sull'intero territorio nazionale. Niente autorizzava a ritenere, pertanto, che gli utili della [OSCURATO:SOCIETA] fossero il frutto della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] col clan [OSCURATO:PERSONA]. Di tanto aveva dato atto anche la sentenza emessa nell'ambito del procedimento penale, che non aveva mai ipotizzato - anzi, aveva escluso - l'intromissione di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società suddetta e nell'acquisto della discarica. Sul punto, quindi, si è di fronte ad un vero e proprio travisamento della prova da parte della Corte d'appello, atteso che proprio [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, non ha mai affermato di essere stato socio della [OSCURATO:SOCIETA], ma ha addirittura escluso tale eventualità e parlato di tangenti da lui richieste alla [OSCURATO:SOCIETA]: 60 milioni di lire all'atto d'acquisto della discarica e cinque milioni mensili vita natural durante. L'inesistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe poi dimostrata - secondo il ricorrente - dal fatto che solo due anni dopo la [OSCURATO:SOCIETA] divenne aggiudicataria dell'appalto della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Mondragone. 6.2.2. Ulteriori travisamenti della prova sono stati operati - secondo il ricorrente - in ordine all'ammontare degli utili "prodotti dall'adempimento dell'appalto pubblico", atteso che essi trovano formale attestazione - in misura "risibile" - nel computo metrico predisposto dal Comune e nella contabilità comunale, nonché nei conteggi operati dal ctp dr. Corbello. Altro travisamento è poi dato dall'aver supposto che nell'acquisto dell'immobile di via Crispi siano stati utilizzati utili provenienti dall'attività della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene la prima non ne producesse affatto e la seconda fosse da anni improduttiva, siccome requisita. 6.2.3. In maniera del tutto illogica i giudici hanno poi prestato fede alla testimonianza del mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale non è stato in grado di assicurare una corretta interpretazione delle delibere comunali ed ha parlato di un aumento di spesa - sostenita dal Comune - di circa un miliardo di lire laddove v'era stato, invece, un significativo risparmio. 6.2.4. "Inaccettabili", infine, sono i passaggi motivazionali che riguardano i beni confluiti nella società [OSCURATO:SOCIETA] e nella società [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di beni acquistati negli anni '80 da [OSCURATO:PERSONA] e che furono acquisiti dagli eredi di quest'ultimo negli anni '90, a seguito di revoca della precedente rinuncia all'eredità. Di tanto vi è prova, dice il ricorrente, nella documentazione prodotta in giudizio, ma di essa non v'è cenno nella motivazione della Corte d'appello, che l'ha semplicemente ignorata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento. 1. Infondato è il primo motivo in rito. Lo sviluppo della vicenda processuale è stato esaurientemente esposto nel decreto impugnato e ad esso occorre fare riferimento, senza inutili ripetizioni, anche perché su di esso la difesa dei ricorrenti concorda. Noti e non contestati, poi, sono i principi affermati - in tema di misure di prevenzione - dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le novelle del 2008 e del 2009 - che, introducendo il nuovo comma 6-bis nel corpo dell'art. 2-bis della legge 575/1965, hanno fissato il principio della reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali - hanno aperto la strada all'applicazione delle misure patrimoniali pur a fronte di pericolosità non più attuale del proposto al momento della decisione, purché esistente all'epoca delle acquisizioni patrimoniali; e che ciò vale anche per le acquisizioni anteriori alla riforma del 2008-2009 ed anche se un precedente procedimento di prevenzione si fosse concluso - in applicazione della normativa preesistente - col rigetto dell'istanza di prevenzione. Il problema che si pone nel caso specifico è se, intervenuto l'annullamento da parte della Corte d'appello - allorché era già in vigore la modifica dell'art. 2-bis della legge 575/65 - del primo decreto di confisca, l'istanza di prevenzione potesse essere rinnovata. Al quesito occorre dare risposta affermativa, in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale concludente, la prima procedura di prevenzione, culminata nel decreto del 2012, si era svolta nel solco della previgente disciplina, che consentiva l'applicazione delle misure patrimoniali solo in concomitanza con l'applicazione di quelle personali. In pratica la Corte d'appello aveva ritenuto, col decreto del 2012, che, una volta avviato, nel 2006, il procedimento di prevenzione sulla base della normativa all'epoca vigente, si dovesse fare applicazione, anche nei gradi successivi, della medesima disciplina, senza tener conto delle innovazioni introdotte dalla riforma del 2008-2009. Ciò è dimostrato dalle stesse espressioni riportate in ricorso, da cui si evince che la Corte d'appello del 2012 intese, interpretando l'art. 200 cod. pen., applicare "la legge in vigore al momento della emissione del primo decreto impositivo", ritenendo di doversi muovere nel solco del vecchio testo dell'art. 2-bis. Tale impostazione è stata - come correttamente rilevano i ricorrenti - disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'art. 2 bis I. n. 575 del 1965, come modificato dalle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009, applicabile anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (cass., n. 28096 del 26/3/2015) ed anche nel caso in cui la novella sia intervenuta nel corso del procedimento di prevenzione, purché, in quest'ultimo caso, sia stato adeguatamente sollecitato il contraddittorio sui profili normativi di regolamentazione dell'istituto (cass., n. 31209 del 24/3/2015, rv 264322-01). Il fatto che, per effetto della modifica normativa nel frattempo intervenuta, la Corte d'appello del primo procedimento potesse ugualmente procedere alla confisca di prevenzione - nel concorso, ovviamente, delle altre condizioni richieste dalla legge - non significa, però, che la confisca dovesse essere necessariamente disposta in detto procedimento, avviato sulla base della legge previgente e articolato sulla base della normativa da essa prevista, ben potendo riservarsi a momento successivo la verifica delle "nuove" condizioni richieste per l'applicazione della misura, da effettuarsi alla luce del mutato quadro normativo. A tale possibilità non osta il principio di preclusione, invocato dai ricorrenti, in quanto la Corte d'appello ha, col provvedimento del 2012, statuito sulla possibilità di disporre la confisca di prevenzione sulla base del vecchio testo dell'art. 2-bis della legge 575/65, ritenuto erroneamente ultrattivo, ma non ha statuito - né poteva farlo, date le premesse da cui è partita - sulla possibilità di disporre la confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione instaurato sulla base delle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009. Come perspicuamente rilevato dal Pubblico Ministero, la difesa avrebbe avuto ben diritto di dolersi della violazione del principio di preclusione se la precedente decisione del 2012 fosse stata essa stessa resa in forza delle modifiche sopra richiamate e non, invece, nel caso - ricorrente nella specie - che quelle modifiche fossero state ritenute inoperanti, perché intervenute a procedimento di prevenzione già avviato. In definitiva, il punto su cui si è formato il giudicato è se al procedimento di prevenzione avviato sulla base della normativa del 2006 fosse applicabile il principio posto dalla novellazione del 2008-2009 e non se questa novellazione legittimasse l'avvio di un nuovo procedimento di prevenzione; consegue, da qui, che fino all'emissione del provvedimento impugnato non era mai stata esaminata la possibilità di disporre la confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] - o a lui riferibili - prescindendo dalla sua attuale pericolosità, sicché nessuna preclusione si era formata sul punto. 2. Gli ulteriori motivi proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché versati interamente in fatto e perché sollecitano questa Corte ad una rivalutazione dell'intero materiale probatorio - sia quello utilizzato dalla Corte d'appello nel giudizio di prevenzione sia quello presente nel procedimento penale conclusosi con declaratoria di prescrizione dei reati - in palese contrasto con le regole proprie del giudizio di legittimità, specie quelle vigenti in una materia, quella delle misure di prevenzione, che non contempla il vizio di motivazione. Infatti, sebbene il ricorrente denunzi continuamente travisamenti probatori e apparenza di motivazione, in realtà propone una propria personale ed eccentrica lettura degli elementi su cui si fonda il giudizio di prevenzione, fino a contestare la credibilità delle testimonianze assunte in giudizio e a riproporre gli esiti di una propria consulenza, svolgendo, in tal modo, censure che sarebbero irricevibili persino in un giudizio non limitato all'esame della violazione di legge. Sinteticamente, si rileva che - contrariamente all'assunto del ricorrente - il decreto impugnato argomenta compiutamente intorno alla cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della discarica Bortolotto sia all'epoca in cui la stessa era gestita da [OSCURATO:PERSONA], sia all'epoca della gestione [OSCURATO:PERSONA], nonché sul fatto che quest'ultimo era ben consapevole - fin dal momento dell'acquisto - di dover dividere i profitti con la mafia locale (pagg. 7-9). Il decreto spiega anche che la discarica non smise di produrre profitti fino al 2001, epoca dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la requisizione del 1995 (pag. 9). Del tutto apodittiche sono, pertanto, le deduzioni contenute in ricorso intorno alla inoperatività della discarica all'epoca delle acquisizioni patrimoniali da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari; intorno alla provenienza degli utili accertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]; intorno alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale; in ordine all'ammontare degli utili "prodotti dall'adempimento dell'appalto pubblico" e a quelli prodotti dalla COVIM e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Irrituali sono le valutazioni espresse intorno alla testimonianza del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e generiche, oltre che prive di fondamento, sono le deduzioni intorno alla provenienza di taluni beni dal padre Rocco, dal momento che non viene nemmeno specificato di quali beni si tratti e dal momento che di essi si parla espressamente a pag. 11 del decreto, ove viene rimarcato che si tratta di beni pervenuti a [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'acquisto dei beni di cui si discute. Tutto ciò considerato, ed alla stregua di tanto, tali motivi di ricorso appaiono quindi funzionali, con argomenti di tenore apodittico, ad un nuovo giudizio di fatto, con una richiesta di sovrapposizione argomentativa, ad opera della Corte, rispetto alla motivazione adottata dal giudice del merito, di certo inammissibile in questa sede di legittimità, svelandosi, infine, i motivi di ricorso, intesi non a denunciare la difformità della decisione impugnata dalla lezione della Corte - così come enunciato in premessa - quanto, piuttosto, il preteso carattere erroneo delle argomentazioni del complesso motivazionale articolato dal giudice di primo grado e, poi, dalla Corte d'appello. I ricorsi - proposti per motivi in parte infondati e in parte inammissibili - vanno pertanto rigettati. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta I ricorsi e con
Decreto Cassazione n. 02762/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris