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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 21987/2023

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 12256-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 12256/2019 Cron.

Rep.

Ud. 21/06/2023 CC - controricorrente - per la correzione della sentenza nr.6495/2022 della Corte di Cassazione depositata in data 28/2/2022 (avverso la sentenza n. 1090/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 3029/2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione nel giudizio in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con sentenza n. 6495 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Monti e condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;

2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alla società, come disposto con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 28426 del 2022.

Al termine della camera di con siglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che:

4. l'istanza di correzione dell’errore materiale è fondata atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario controricorso nel giudizio di cassazione (depositato in allegato), era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore dell'avvocato antistatario;

5. la sentenza di questa Corte n. 6495 del 2022 non ha provveduto sulla richiesta di distrazione e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bis c.p.c. (v.

Cass., S.U. n. 31033 del 2019; v. anche Cass., S.U. n. 4353 del 2023; Cass. n. 15302 del 2023);

6. la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017; Cass. n. 3566 del 2016);7. deve quindi disporsi la correzione della sentenza Cass. n. 6495 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]»;

8. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v.

Cass. n. 12184 del 2020; n. 14 del 2016; n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 6495 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]».

Manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 12256-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 12256/2019 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC - controricorrente - per la correzione della sentenza nr.6495/2022 della Corte di Cassazione depositata in data 28/2/2022 (avverso la sentenza n. 1090/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 3029/2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione nel giudizio in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con sentenza n. 6495 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Monti e condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario; 2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; 3. il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alla società, come disposto con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 28426 del 2022. Al termine della camera di con siglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 4. l'istanza di correzione dell’errore materiale è fondata atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario controricorso nel giudizio di cassazione (depositato in allegato), era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore dell'avvocato antistatario; 5. la sentenza di questa Corte n. 6495 del 2022 non ha provveduto sulla richiesta di distrazione e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bis c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 31033 del 2019; v. anche Cass., S.U. n. 4353 del 2023; Cass. n. 15302 del 2023); 6. la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017; Cass. n. 3566 del 2016);7. deve quindi disporsi la correzione della sentenza Cass. n. 6495 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]»; 8. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184 del 2020; n. 14 del 2016; n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 6495 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'o
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