CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 dicembre 2025
Cassazione n. 34085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entrambiin proprio e quali eredi di B.U. , rappresentati edifesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDOMENICO BATTISTA, con domicilio digitale ex lege;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Lg_1 (ASST Lg_1 ),in persona del legale rappresentante, difesa dagli avv.ti LORENZODELL’ELCE e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;Numero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eSTEFANO [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza n. 23/2022 della CORTE D’APPELLO DIMILANO, depositata in data 10/1/2022.Udita la relazione della causa svolta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte dicassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.1. Con sentenza resa in data 10/1/2022, la Corte d’appello diMilano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado,in parziale accoglimento delle domande proposte da D.Q. eG.Y. , quest’ultimo in proprio e in qualità di titolare dellaresponsabilità genitoriale su Y.D. , W.M. eV.K. , ed entrambi in proprio e quali eredi di B.U.[...] , ha condannato gli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,a pagare, in favore degli attori, la somma di euro 2.168,25 a titolo dirisarcimento del danno biologico di natura temporanea subito da [...]B.U. in conseguenza della relativa permanenza presso lastruttura sanitaria della società convenuta.2. Con la stessa decisione, la Corte territoriale ha confermato ilrigetto della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori in relazione aldecesso di B.U. - asseritamente avvenuto, secondo laUdienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025prospettazione degli attori, in conseguenza di un’infezione nosocomialecontratta durante la permanenza presso le strutture dell’[OSCURATO:PERSONA] socio-sanitaria territoriale di Lg_1 e degli [OSCURATO:PERSONA] di Lg_1 e Lg_2s.p.a. - avendo il primo giudice correttamente escluso che gli attoriavessero adeguatamente fornito la dimostrazione di un nesso dicausalità tra detto decesso e un fatto ascrivibile alla responsabilità dellestrutture convenute.3. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale -premesso che il difetto di una specializzazione in medicina legale deiconsulenti tecnici nominati dal primo giudice non fosse valsa acompromettere la validità della consulenza tecnica d’ufficio dagli stessielaborata - ha evidenziato come, sulla base delle indagini tecnicheeseguite, la causa del decesso della paziente era rimastasostanzialmente incerta, dovendo ritenersi che l’unica ipotesi causaleverosimilmente plausibile fosse quella riconducibile a un’infiammazionepost-operatoria (non riconducibile ad alcuna responsabilità dei sanitaridelle strutture convenute) e non già a un’infezione batterica inrelazione alla quale non era emerso alcun elemento probatorio d’indolecritica dotato di adeguata idoneità rappresentativa.4. Avverso la sentenza d’appello, D.Q. e [...]G.Y. , quest’ultimo in proprio e in qualità di titolare dellaresponsabilità genitoriale su Y.D. , W.M. eV.K. , ed entrambi in proprio e quali eredi di B.U.[...] , propongono ricorso per cassazione sulla base di un unicod’impugnazione.5. L’[OSCURATO:PERSONA] socio-sanitaria territoriale di Lg_1 e gli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resistono ciascuna con un propriocontroricorso.Udienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/20256. I ricorrenti hanno depositato memoria in previsionedell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché il Collegio, conordinanza interlocutoria n. 7235 del 18/3/2025 ha disposto il rinviodella discussione del ricorso in pubblica udienza.7. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazioneha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del ricorso.8. Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenticensurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazionedell’art. 15 della legge n. 24/2017 (in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di rilevarela nullità della consulenza tecnica disposta ed eseguita nel corso delgiudizio, in considerazione del mancato affidamento di tale incarico diindagine tecnica a un collegio ritualmente composto da un medicospecializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplinaoggetto del procedimento, in conformità a quanto previsto e impostodall’art. 15 della legge n. 24/2017.2. Il motivo è fondato.3. Dev’essere preliminarmente rilevata l’applicabilità, rationetemporis, dell’art. 15 della legge n. 24/2017 al caso di specie, dovendoritenersi applicabile, tale ultima norma, in tutti i procedimenti introdottisuccessivamente alla relativa entrata in vigore (cfr. Sez. 3, sentenzan. 15594 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 674880 - 01).4. Nella specie, ferma l’entrata in vigore di detta norma alla datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la stessa trova applicazione al giudizio in esame,trattandosi di giudizio introdotto in primo grado con atto di citazionenotificato in data 31/1/2018.Udienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/20255. Nel merito del ricorso, occorre risolvere, ai fini della decisione,la questione relativa alla sanzione eventualmente applicabile allaviolazione del testo dell’art. 15 della legge n. 24/2017 nella parte incui, dopo aver disposto che «Nei procedimenti civili e nei procedimentipenali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziariaaffida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a unmedico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nelladisciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggettodel procedimento», omette di prevedere espressamente alcunaconseguenza giuridica in caso di inosservanza.6. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di osservare (cfr.Sez. 3, sentenza n. 15594 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit.) come la formulazionedella norma sia tale da non lasciare spazio a interpretazioni diverse,per quanto riguarda l’obbligo per il giudice di adeguarsi a taleprevisione e di nominare sempre un collegio scegliendo i componentinegli albi ufficiali.La prescrizione normativa, infatti, risulta assai chiara nel porrel’accento sulla necessità di prestare particolare attenzione ai requisitiche possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato eimportante per gli interessi in gioco, quanto spesso assai difficile daraggiungere, di provvedere alla ricostruzione delle cause degli eventilesivi legati ai trattamenti sanitari.7. Di tali esigenze emerge una chiara consapevolezza già in alcuneprime pronunce di questa Corte.Nella motivazione di Sez. 3, sentenza n. 32143 del 10/12/2019, siesclude che dall’art. 3, comma 5, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, neltesto modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189(c.d. legge Balduzzi), possa ricavarsi una norma procedimentalevincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti diUdienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025responsabilità medica, ma si osserva incidentalmente chediversamente invece occorre dire dall’art. 15 della legge 8 marzo 2017,n. 24, «non applicabile però alla fattispecie poiché entrata in vigoresolo nella pendenza del giudizio di appello».Analogamente, Sez. 3, ordinanza n. 12593 del 12/5/2021, nelrilevare in motivazione l’inapplicabilità nel caso ivi considerato, rationetemporis, dell’art. 15 legge n. 24 del 2017, afferma incidentalmenteche da tale disposizione si ricava «l’obbligatorietà della perizia oconsulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale ilgiudice non può derogare», subito dopo altrettanto incidentalmenterimarcando che l’art. 191 c.p.c., in quella sede evocato dalla ricorrente,non prevede «un obbligo dalla cui violazione possa farsi discendere lanullità della consulenza», «diversamente da quanto stabilito, per lamateria della responsabilità sanitaria, dal sopravvenuto art. 15 l. n.24/2017».8. Il fondamento razionale di tale disposizione è statosignificativamente messo in luce dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 102 del 20 maggio 2021, che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15,co. 4, della legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole: «e, nelladeterminazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previstodall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».A fondamento di tale pronuncia, il Giudice delle leggi hasignificativamente posto il rilievo che «la finalità di alleviare l'aggravioeconomico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe aricadere sugli interessati, già onerati dei costi della eventualeUdienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025consulenza di parte, non può valere a legittimare la introduzione di unairragionevole soglia di contenimento del quantum dell'onorario, nonpotendo il soddisfacimento di un'esigenza siffatta tradursi in uningiustificato sacrificio per i consulenti incaricati»; e ciò in quanto unatale «preventiva e inderogabile limitazione genera effetti contrastanticon lo scopo che la disposizione si prefigge di raggiungere in astratto,favorendo altresì torsioni interpretative e forzature applicative».Si osserva, infatti, che «nel settore della responsabilità medica ilprincipio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce dauna valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini el'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum dellaresponsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle legesartis».Ciò, peraltro, dopo che il Giudice delle leggi aveva anche rimarcato,in premessa, che «la norma introduce … il principio della necessariacollegialità nell'espletamento del mandato, di cui si ha confermalettura dalla Camera prevedeva la nomina di un collegio peritale neicasi che avessero implicato la "valutazione di problemi tecnicicomplessi", mentre tale inciso è stato successivamente espunto inSenato. Il fine della corretta esplicazione dell'indagine e dellavalutazione peritale è perseguito dal legislatore tanto attraverso lanecessaria collegialità, quanto mediante la previsione dellapreparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggettiincaricati».9. Convergenti indicazioni si traggono anche dalla Risoluzione delC.S.M. del 25 ottobre 2017, relativa ai «criteri per la selezione deiconsulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria», làdove si legge, a pag. 3, alla fine del penultimo capoverso del par. 2,Udienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025che «l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialistasostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e saperescientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modoottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamentoperitale».10. Dall’esame di tali documenti, emerge con chiarezza una letturadella norma dell’art 15 cit. volta a introdurre una cogente indicazionedel legislatore, segnatamente consistente nell’imposizione del requisitodella ‘collegialità qualificata’ dell’apporto tecnico nella materia dellaresponsabilità sanitaria; una ‘collegialità qualificata’ (resa attraverso lacongiunta e necessaria partecipazione dei rappresentanti del saperemedico-legale e di quello medico-specialistico nella materia trattata)destinata a tradurre una specifica valutazione - predeterminata dellegislatore - di irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori,ove espletati in difformità ai requisiti che l’art. 15 cit. impone.Tale predeterminata valutazione del legislatore è dunque destinataad anteporsi a quella che (in punto di fatto, ossia in ordine allasufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire)risulta di regola affidata al giudice del merito, e che è sindacabile incassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziocontroverso tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (ove il viziosia, come noto, dedotto nel rispetto del paradigma fissato da Sez. U,sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014).Da qui la non condivisibilità dell’orientamento, pure assai diffuso indottrina e presente anche nella giurisprudenza di merito, secondo ilquale, anche a fronte del chiaro dettato normativo, dovrebbe ritenersilegittima e non sindacabile la valutazione del giudice di merito, il qualeritenga, quale peritus peritorum, la sufficienza e l’esaustività diUdienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025un’eventuale consulenza tecnica espletata attraverso il solo apporto diun medico-legale (o di un medico specialista).11. Le considerazioni qui esposte conducono al contrario a ritenereche la mancata osservanza del requisito della necessaria ‘collegialitàqualificata’ della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civiliaventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisca causa di nullitàdella sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguentealla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendoconsiderarsi quella disposta dall’art. 15, co. 1, della legge n. 24 del2017 (cfr. ancora Sez. 3, sentenza n. 15594 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit.).12. È appena il caso di sottolineare come la specifica competenzarichiesta ai fini della partecipazione quale componente il collegioperitale non potrà che coincidere con la corrispondente qualitàspecialistica formale ufficialmente attestata sul piano accademico(medico-legale e medico specializzato nella materia trattata), tantoesigendosi, sul piano positivo, dall’inequivoca lettera della legge,segnatamente nella parte in prevede l’affidamento dell'espletamentodella consulenza tecnica a un medico specializzato in medicina legale ea uno o più specialisti nella disciplina che abbiano (oltre e in aggiuntaal conseguimento del titolo) una specifica e pratica conoscenza diquanto oggetto del procedimento.13. Se, dunque, lo scopo della norma in esame (secondo unavalutazione condivisa dallo stesso discorso del giudice costituzionale)è quello concernente la necessità che la soluzione delle controversie inmateria di responsabilità sanitaria riassuma inderogabilmente ilconfronto (obbligatoriamente prefigurato dal legislatore) tra unrappresentante del sapere medico-legale e (almeno) unrappresentante di quello medico-specialistico della materia trattata(con la conseguente necessità che la forma dell’apporto tecnico-Udienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025scientifico, nella materia della responsabilità sanitaria, sia conforme atale modello), al fine di individuare le conseguenze sanzionatorie dellaviolazione di tale prescrizione soccorre il disposto dell’art. 156 c.p.c.,ai sensi del quale, pur quando la nullità per inosservanza di «forme dialcun atto del processo» non può essere rilevata «se la nullità non ècomminata dalla legge», la stessa «può tuttavia essere pronunciataquando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per ilraggiungimento dello scopo», mentre non potrà mai esserepronunciata «se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».Da qui l’inevitabile conclusione secondo cui, costituendo lacollegialità qualificata della consulenza tecnica in materia diresponsabilità sanitaria (così come sopra definita e descritta) unrequisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopostabilito dal legislatore, la mancanza di tale requisito (rilevabile già almomento dell’adozione del provvedimento giudiziale di nomina delconsulente tecnico), in quanto indispensabile per il raggiungimentodello scopo legislativo tipico, non potrà che determinare una nullitàdell’atto il cui rilievo potrà sempre essere pronunciato.In particolare, dovendo ritenersi che la necessaria collegialitàqualificata della consulenza tecnica in materia di responsabilitàsanitaria rappresenta un requisito formale dell’atto del processorispondente a una specifica esigenza di carattere pubblicistico (resaevidente e fatta propria dal legislatore), la preservazione di taleinteresse esclude che lo stesso possa essere affidato alle scelteprocessuali delle parti, con la conseguenza che la nullità in esame deveritenersi tale da poter essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato egrado del processo, non potendo trovare applicazione il principio, diregola seguito negli ordinari casi di nullità della consulenza tecnicad’ufficio, in forza del quale l’eccezione di nullità della consulenza tecnicaUdienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali,avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella primaistanza o difesa successiva al deposito (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 14085del 21/5/2024; v. anche Sez. 3, ordinanza n. 16196 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.667830 – 01; Sez. L, sentenza n. 8347 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 612740 –01; Sez. 2, sentenza n. 22843 del 25/10/2006, Rv. 593047 – 01).14. Nel caso di specie, il mancato rilievo, da parte del giudice aquo, della nullità ascrivibile alla consulenza tecnica disposta nel corsodel giudizio di primo grado (nella specie non affidata al congiuntocontributo di un medico legale e di un medico specialista della materiatrattata) – rilievo già sollecitato in primo grado dagli odierni istanti eribadito in sede d’appello attraverso la proposizione del corrispondentemotivo di gravame – vale a costituire uno specifico vizio della sentenzaimpugnata, fondatamente contestato dagli odierni ricorrenti attraversola proposizione del motivo d’impugnazione in esame.15. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso,dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con ilconseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, che, oltre a provvedere alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità, si uniformerà al seguente principio didiritto:“La violazione dell’art. 15, co. 1, della legge n. 24/2017, nella partein cui prevede che «nei procedimenti civili e nei procedimenti penaliaventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affidal'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medicospecializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplinache abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto delprocedimento», determina la nullità dell’atto di nomina dell’ausiliario(o degli ausiliari) e della conseguente consulenza tecnica, in quantoUdienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 8638/2022Numero sezionale 4533/2025Numero di raccolta generale 34085/2025Data pubblicazione 24/12/2025privi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento delloscopo, ai sensi dell’art. 156, co. 2, c.p.c.“La nullità in esame, in quanto posta a presidio di un interesse dicarattere pubblicistico, deve ritenersi rilevabile, anche d’ufficio, in ognistato e grado del processo”.16. Dev’essere disposta, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi dei ricorrenti, a norma dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso diprovvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti, aisensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 26 novembre 2025.Il Consigliere est. Il PresidenteMarco Dell’[OSCURATO:PERSONA] ScrimaUdienza del 26 novembre 2025 – R.G. n. 8638/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri