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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23767/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il solo reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, così riqualificato il fatto a lui ascritto, perché deteneva, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base del mero dato oggettivo della reiterazione degli illeciti.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio che la doglianza attiene ad un motivo inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive posto che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la contestata recidiva a fronte del precedente penale specifico, quale la detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, da cui risulta gravato il ricorrente.

I reati presentano la medesima indole e la condotta assunta dal ricorrente è idonea a rivelare l'insensibilità dell'imputato per tale vicenda giudiziaria nonché la maggior capacità a delinquere dell'imputato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il solo reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, così riqualificato il fatto a lui ascritto, perché deteneva, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base del mero dato oggettivo della reiterazione degli illeciti. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che la doglianza attiene ad un motivo inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive posto che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la contestata recidiva a fronte del precedente penale specifico, quale la detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, da cui risulta gravato il ricorrente. I reati presentano la medesima indole e la condotta assunta dal ricorrente è idonea a rivelare l'insensibilità dell'imputato per tale vicenda giudiziaria nonché la maggior capacità a delinquere dell'imputato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23767/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris