CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 32466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023Data pubblicazione 22/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12088/2023 * proposto da* * * domiciliato ex lege in Roma *Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazionerappresentato e difeso dall avvocato * ** * unitamente all avvocato ** * ricorrentecontropresso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentatae difesa dall avvocato * * * * * unitamente all avvocato DELLE ** * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023avverso DECRETO di CORTE D APPELLO NAPOLI nel proc.to n.Data pubblicazione 22/11/20232828/2022 depositato il 24/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Napoli con decreto n. cronol.2828/22pubblicato il 28/2/2023 ha respinto il reclamo di * ** nei confronti di * * avverso decreto del 2021del Tribunale di * con il quale si era respinto il ricorso del2021 del * volto a sentire rideterminare stante lacontrazione dei propri redditi a causa di rovesci economici dellacarriera di calciatore professionista e la nascita nel 2017 inSvizzera di altro figlio * da madre di cittadinanza elvetica alcui mantenimento egli contribuiva con un assegno mensile di €3.000 00 franchi svizzeri fissato dal Tribunale elvetico in unasomma mensile non superiore ad € 3.000 00 l assegno dimantenimento della figlia minore * nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dallarelazione sentimentale con la * stabilito a suo tempo dalTribunale di * * * * con decreto del 2016nella misura di € 10.000 00 mensili con richiesta di riduzione al50% anche del concorso nelle spese sostenute per la figlia.In particolare i giudici di appello integrando la motivazione delTribunale di * hanno rilevato che a ogni questione attinentealla «non congruità del contributo a suo tempo fissato per ilmantenimento di una bimba all epoca di otto anni oggi dieciresidente in * di * stabilito nel 2016 dal Tribunaledi * * * avrebbe dovuto essere fatto valere con unreclamo avverso quel provvedimento che invece non era statoimpugnato con formazione di un giudicato sia pure rebus sicstantibus e non era rilevante il diverso e minore contributo dimantenimento stabilito dal giudice elvetico per l altro figlio minoredel * b sebbene il reclamante avesse provato sin dal2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023primo grado una riduzione dei propri introiti reddituali annualiData pubblicazione 22/11/2023passando da un reddito mensile netto di € 374.496 00 nell annod imposta 2014 ad un reddito mensile di € 60.223 18 per l annod imposta 2020 egli disponeva in ogni caso di un entrata redditualesignificativa anche nella misura dallo stesso indicata comeeffettiva di € 46.000 00 mensili per l anno 2020 e non avevaallegato e dimostrato perdite nel considerevole patrimoniofinanziario accumulato anteriormente agli anni d imposta 20192020 in considerazione dell attività calcistica e dellesponsorizzazioni legate alla propria immagine essendo anziemerso successivamente che egli aveva stipulato nel luglio 2021un contratto con la società calcistica * * della duratadi tre anni con il quale si era previsto uno stipendio di €1.000.000 00 per la prima stagione 2021/2022 rapporto tuttaviapoi cessato e aveva ottenuto un successivo ingaggio da societàcalcistica svizzera a partire dal 31/8/22 con durata sino al30/6/24 e un compenso pari ad € 150.000 00 mensili per i primidieci mesi e di € 125.000 00 mensili per il restante periodo.Si doveva quindi concludere nel senso che non risultava alterato inmaniera significativa il pregresso assetto patrimoniale edeconomico delle parti potendo il * con il solo stipendiomensile percepito allo stato fare fronte agli oneri a suo carico peril mantenimento della figlia * nella misura già fissata con il 70%del carico per le spese straordinarie oltre che provvedere almantenimento dell altro figlio *Avverso la suddetta pronuncia * * * proponericorso per cassazione notificato il 23/5/23 affidato a tre motivinei confronti di * * che resiste con controricorsodepositato il 29/6/2023 . Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. degli artt.337 ter 315 bis e 316 bis c.p.c. per3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023avere la Corte territoriale omesso ogni riferimento alla capacitàData pubblicazione 22/11/2023contributiva della * così non procedendo alla necessariavalutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi igenitori ed alla determinazione del dovuto contributo materno almantenimento violando il principio di proporzionalità b con ilsecondo motivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fattodecisivo rappresentato dalla situazione economico patrimonialedella * la quale ha prodotto in giudizio due sole dichiarazioni deiredditi inattendibili trattandosi di libera professionista che esercitacarriera artistica e non ha neppure fornito prova degli «ingenticosti» sostenuti per la minore c con il terzo motivo ex art.360 n.3 c.p.c. degli artt.315 e 315 bis c.p.c. per avere la Corte d appelloritenuto ininfluente il diverso e minore contributo paterno almantenimento previsto da Tribunale elvetico per altro figlio avutoda altra donna in relazione all obbligo di garantire ai fratelli paritàdi trattamento a parità di condizioni ed esigenze.2. La controricorrente * ha eccepito l inammissibilità del ricorsoper assenza di valida procura speciale essendo stata la procuraspeciale rilasciata su foglio allegato agli * * * e* del * di Vicenza per il presente ricorso sottoscritta edautenticata il «17 maggio 2023 in * mentre il ricorso reca«la data del 23 maggio 2023 e secondo l indicazione ivi contenutaè stato predisposto in Vicenza *A detta eccezione ha replicato il ricorrente in memoria rilevandoche l unico precedente indicato dalla controricorrente *9271/2023 è relativo a fattispecie diversa nella quale non vi eraalcun utile collegamento tra il ricorso per cassazione e la procurarilasciata all apparenza in un luogo del tutto estraneo alla sede delprocuratore e del ricorrente avendo quindi questa Corte rilevatoche una procura rilasciata in epoca ed in luogo estranei al processodi formazione dell atto di ricorso non poteva ritenersi validamenteconferita e validamente autenticata. L indicazione di Roma4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023unitamente a quella di Vicenza corrisponde a quella dove a sede loData pubblicazione 22/11/2023studio dell avvocato domiciliatario avv.to * ma ad oggicon l introduzione obbligatoria anche per il processo in cassazionedelle notifiche e dei depositi telematici «la procura alle liti la qualeessendo un atto analogico e non telematico non può per suanatura fare parte del ricorso che invece per sua natura èobbligatoriamente telematico» e anche se si continui a definire«allegati» i files recapitati alla Corte attraverso il * «la realtàdelle cose è che essi non lo sono facendo invece parte di un unicoinvio – in questo senso unitario ed inscindibile – costituitodall inserimento in un unica “busta di deposito”».3. L eccezione sollevata dalla controricorrente è infondata.* Corte ha già da tempo affermato che «non può considerarsispeciale come l art. 365 cod. proc. civ. prescrive la procuraconferita a margine del foglio in bianco in quanto di data anteriorealla stesura del ricorso per Cassazione la quale non contengarichiami alla fase processuale di legittimità ma specifici riferimenti afasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito oltre chel elezione di domicilio in luogo diverso da * * specieinvero essendo stato il mandato rilasciato al difensore al marginedi un foglio quando ancora il ricorso non era stato redatto nonpuò considerarsi un tutt uno con lo stesso e non può quindiindicazioni contenute nella procura compresa l elezione didomicilio di promuovere un giudizio di * *7974/2000 conf. * 7137/2020 .* specie la procura speciale conferita su foglio allegato alricorso in data anteriore alla stesura dello stesso contiene invecespecifici richiami alla fase di legittimità e l indicazione del luogo«Vicenza * è da ricollegarsi esclusivamente all indicazioneanche della sede ove il domiciliatario * * ha lo studioin *5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023Peraltro il precedente indicato in memoria * 11240/2022 «LaData pubblicazione 22/11/2023procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso percassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell attointroduttivo è invalida perché l art. 83 comma 3 c.p.c. attribuisceal difensore il potere di certificare l autografia della sottoscrizionedella parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti incui si esplica l attività difensiva sicché l autenticazione delprocuratore deve essere contestuale all atto a cui la procura siriferisce» in applicazione del principio si è dichiarato inammissibileun ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019 proposto inforza di una procura comunque priva del requisito di specialitàsottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile2019 conf. * 9271/2023 * stesso * stesso rel. èstato disatteso da * 36827/2022 «In tema di ricorso percassazione il requisito della specialità della procura di cui all art.83 comma 3 c.p.c. non postula la contestualità spaziale e/ocronologica del relativo conferimento rispetto alla redazionedell atto cui accede dal momento che anche nel caso in cui laprocura sia stata redatta sottoscritta e autenticata in dataanteriore a quella del ricorso è possibile desumerne la specialitàda un lato dalla sua congiunzione materiale o telematica alricorso e dall altro dalla sua susseguente notifica insieme aquest ultimo». * motivazione di tale ultimo arresto si dà attoche nel precedente n. 11240 si era dichiarato inammissibile ilricorso per cassazione per mancanza della procura specialeprescritta dall art. 365 cod. proc. civ. «ricavando tuttavia tale vizionon solo dall anteriorità della data di rilascio e dalla diversità tra illuogo di conferimento del mandato e quello di redazione delricorso ma anche dal tenore letterale della procura medesima anche in quel caso redatta su foglio separato e unito all atto esegnatamente dalla mancanza di uno specifico riferimento allasentenza impugnata ed al mezzo di impugnazione proposto».6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Orbene le Sezioni Unite * n. 36057/2022 hanno di recenteNumero di raccolta generale 32466/2023chiarito che «In tema di procura alle liti a seguito dellaD atrai pfuobrbmlicaazio ne 22/11/2023dell art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997 il requisito dellaspecialità richiesto dall art. 365 c.p.c. come condizione per laproposizione del ricorso per cassazione del controricorso e deglicollocazione topografica nel senso che la firma per autenticaapposta dal difensore su foglio separato ma materialmentecongiunto all atto è in tutto equiparata alla procura redatta amargine o in calce allo stesso tale collocazione topografica fa sìche la procura debba considerarsi conferita per il giudizio dicassazione anche se non contiene un espresso riferimento alprovvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere purchéda essa non risulti in modo assolutamente evidente la nonriferibilità al giudizio di cassazione tenendo presente in ossequioal principio di conservazione enunciato dall art. 1367 c.c. e dall art.159 c.p.c. che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendoalla parte conferente la volontà che consenta all atto di produrre isuoi effetti».* fattispecie in esame la procura speciale è stata conferita indata posteriore al decreto impugnato e in data anteriore allanotifica del ricorso per cassazione contiene specifici riferimenti algiudizio per cassazione e la sua specialità si può desumere da unlato dalla sua congiunzione telematica all atto cui accede nellastessa «busta» e dall altro dalla susseguente sua notifica insiemecon il ricorso medesimo. Il potere di autenticazione conferitoall avvocato inoltre è limitato alla sottoscrizione non alla suadata e l eventuale richiamo a questa è dunque da considerarsitamquam non esset essendo solo nella procura in materia diprotezione internazionale previsto un potere di certificazione inrelazione alla data art. 35 bis comma 13 d.lgs. 28 gennaio 2008n. 25 cfr. in motivazione * 36827/2022 cit.7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/20233. * al merito del ricorso la prima censura implicanteData pubblicazione 22/11/2023violazione di legge è fondata.* Corte ha costantemente affermato che al fine diquantificare l ammontare del contributo dovuto dal genitore per ilmantenimento dei figli minorenni o maggiorenni ma noneconomicamente autosufficienti deve osservarsi il principio diproporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditidi entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze4811/2018 * 19299/2020 .Da ultimo * 4145/2023 si è chiarito che « nel quantificarel ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario peril mantenimento del figlio anche se maggiorenne e nonautosufficiente deve osservarsi il principio di proporzionalità cherichiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi igenitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio edel tenore di vita da lui goduto» principio affermato in un caso diaccertamento giudiziale della paternità nel quale la sentenza dimerito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre edegli esborsi mensili sullo stesso gravanti oltreché della condizionedi studentessa universitaria della figlia non autonomaeconomicamente senza però indagare sulle risorse patrimoniali ereddituali della madre .Invero l art.316 bis prevede espressamente che i genitori debbanoconcorrere nel mantenimento dei figli «in proporzione alle rispettivesostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale ocasalingo».Orbene risulta dallo stesso decreto qui impugnato che il *in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale di * cheaveva respinto il ricorso volto ad ottenere la modifica e larideterminazione del contributo paterno al mantenimento dellafiglia minore * aveva lamentato anche la violazione del principio8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023di proporzionalità in relazione all omessa valutazione delleData pubblicazione 22/11/2023condizioni economiche della madre convivente con la figlia * eche egli aveva altresì dedotto che per effetto del suo rientro inItalia la * avrebbe risparmiato nelle spese connesse al viaggio esoggiorno estero per consentire alla piccola di incontrare il padre.* la Corte d appello e il Tribunale non ha effettuato alcunaindagine sulle risorse patrimoniali e reddituali della madrenonostante le specifiche istanze e doglianze mosse dal * ilquale nel chiedere la modifica del provvedimento a suo tempoadottato nel 2016 aveva chiesto proprio di verificare se ed inquale misura le circostanze sopravvenute avessero alteratol equilibrio malgrado i poteri officiosi dei quali il giudice disponenella materia.Peraltro pur in presenza di giudicato rebus sic stantibus una voltaaccertata in sede di procedimento di revisione/modifica l allegatariduzione delle entrate patrimoniali del calciatore sia pure inmisura non così «drastica» nonché la sopravvenuta nascita di altrofiglio al cui mantenimento anche contribuire la Corte territorialeavrebbe dovuto nuovamente quantificare l ammontare delcontributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimentodel figlio minore tenendo conto anche dei redditi della madreconvivente e delle esigenze attuali della figlia.4. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.5. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del primomotivo di ricorso assorbiti i restanti motivi va cassato il decretoimpugnato con rinvio della causa alla Corte d appello di Napoli indiversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023Data pubblicazione 22/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12088/2023 * proposto da* * * domiciliato ex lege in Roma *Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazionerappresentato e difeso dall avvocato * ** * unitamente all avvocato ** * ricorrentecontropresso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentatae difesa dall avvocato * * * * * unitamente all avvocato DELLE ** * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023avverso DECRETO di CORTE D APPELLO NAPOLI nel proc.to n.Data pubblicazione 22/11/20232828/2022 depositato il 24/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Napoli con decreto n. cronol.2828/22pubblicato il 28/2/2023 ha respinto il reclamo di * ** nei confronti di * * avverso decreto del 2021del Tribunale di * con il quale si era respinto il ricorso del2021 del * volto a sentire rideterminare stante lacontrazione dei propri redditi a causa di rovesci economici dellacarriera di calciatore professionista e la nascita nel 2017 inSvizzera di altro figlio * da madre di cittadinanza elvetica alcui mantenimento egli contribuiva con un assegno mensile di €3.000 00 franchi svizzeri fissato dal Tribunale elvetico in unasomma mensile non superiore ad € 3.000 00 l assegno dimantenimento della figlia minore * nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dallarelazione sentimentale con la * stabilito a suo tempo dalTribunale di * * * * con decreto del 2016nella misura di € 10.000 00 mensili con richiesta di riduzione al50% anche del concorso nelle spese sostenute per la figlia.In particolare i giudici di appello integrando la motivazione delTribunale di * hanno rilevato che a ogni questione attinentealla «non congruità del contributo a suo tempo fissato per ilmantenimento di una bimba all epoca di otto anni oggi dieciresidente in * di * stabilito nel 2016 dal Tribunaledi * * * avrebbe dovuto essere fatto valere con unreclamo avverso quel provvedimento che invece non era statoimpugnato con formazione di un giudicato sia pure rebus sicstantibus e non era rilevante il diverso e minore contributo dimantenimento stabilito dal giudice elvetico per l altro figlio minoredel * b sebbene il reclamante avesse provato sin dal2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023primo grado una riduzione dei propri introiti reddituali annualiData pubblicazione 22/11/2023passando da un reddito mensile netto di € 374.496 00 nell annod imposta 2014 ad un reddito mensile di € 60.223 18 per l annod imposta 2020 egli disponeva in ogni caso di un entrata redditualesignificativa anche nella misura dallo stesso indicata comeeffettiva di € 46.000 00 mensili per l anno 2020 e non avevaallegato e dimostrato perdite nel considerevole patrimoniofinanziario accumulato anteriormente agli anni d imposta 20192020 in considerazione dell attività calcistica e dellesponsorizzazioni legate alla propria immagine essendo anziemerso successivamente che egli aveva stipulato nel luglio 2021un contratto con la società calcistica * * della duratadi tre anni con il quale si era previsto uno stipendio di €1.000.000 00 per la prima stagione 2021/2022 rapporto tuttaviapoi cessato e aveva ottenuto un successivo ingaggio da societàcalcistica svizzera a partire dal 31/8/22 con durata sino al30/6/24 e un compenso pari ad € 150.000 00 mensili per i primidieci mesi e di € 125.000 00 mensili per il restante periodo.Si doveva quindi concludere nel senso che non risultava alterato inmaniera significativa il pregresso assetto patrimoniale edeconomico delle parti potendo il * con il solo stipendiomensile percepito allo stato fare fronte agli oneri a suo carico peril mantenimento della figlia * nella misura già fissata con il 70%del carico per le spese straordinarie oltre che provvedere almantenimento dell altro figlio *Avverso la suddetta pronuncia * * * proponericorso per cassazione notificato il 23/5/23 affidato a tre motivinei confronti di * * che resiste con controricorsodepositato il 29/6/2023 . Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. degli artt.337 ter 315 bis e 316 bis c.p.c. per3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023avere la Corte territoriale omesso ogni riferimento alla capacitàData pubblicazione 22/11/2023contributiva della * così non procedendo alla necessariavalutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi igenitori ed alla determinazione del dovuto contributo materno almantenimento violando il principio di proporzionalità b con ilsecondo motivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fattodecisivo rappresentato dalla situazione economico patrimonialedella * la quale ha prodotto in giudizio due sole dichiarazioni deiredditi inattendibili trattandosi di libera professionista che esercitacarriera artistica e non ha neppure fornito prova degli «ingenticosti» sostenuti per la minore c con il terzo motivo ex art.360 n.3 c.p.c. degli artt.315 e 315 bis c.p.c. per avere la Corte d appelloritenuto ininfluente il diverso e minore contributo paterno almantenimento previsto da Tribunale elvetico per altro figlio avutoda altra donna in relazione all obbligo di garantire ai fratelli paritàdi trattamento a parità di condizioni ed esigenze.2. La controricorrente * ha eccepito l inammissibilità del ricorsoper assenza di valida procura speciale essendo stata la procuraspeciale rilasciata su foglio allegato agli * * * e* del * di Vicenza per il presente ricorso sottoscritta edautenticata il «17 maggio 2023 in * mentre il ricorso reca«la data del 23 maggio 2023 e secondo l indicazione ivi contenutaè stato predisposto in Vicenza *A detta eccezione ha replicato il ricorrente in memoria rilevandoche l unico precedente indicato dalla controricorrente *9271/2023 è relativo a fattispecie diversa nella quale non vi eraalcun utile collegamento tra il ricorso per cassazione e la procurarilasciata all apparenza in un luogo del tutto estraneo alla sede delprocuratore e del ricorrente avendo quindi questa Corte rilevatoche una procura rilasciata in epoca ed in luogo estranei al processodi formazione dell atto di ricorso non poteva ritenersi validamenteconferita e validamente autenticata. L indicazione di Roma4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023unitamente a quella di Vicenza corrisponde a quella dove a sede loData pubblicazione 22/11/2023studio dell avvocato domiciliatario avv.to * ma ad oggicon l introduzione obbligatoria anche per il processo in cassazionedelle notifiche e dei depositi telematici «la procura alle liti la qualeessendo un atto analogico e non telematico non può per suanatura fare parte del ricorso che invece per sua natura èobbligatoriamente telematico» e anche se si continui a definire«allegati» i files recapitati alla Corte attraverso il * «la realtàdelle cose è che essi non lo sono facendo invece parte di un unicoinvio – in questo senso unitario ed inscindibile – costituitodall inserimento in un unica “busta di deposito”».3. L eccezione sollevata dalla controricorrente è infondata.* Corte ha già da tempo affermato che «non può considerarsispeciale come l art. 365 cod. proc. civ. prescrive la procuraconferita a margine del foglio in bianco in quanto di data anteriorealla stesura del ricorso per Cassazione la quale non contengarichiami alla fase processuale di legittimità ma specifici riferimenti afasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito oltre chel elezione di domicilio in luogo diverso da * * specieinvero essendo stato il mandato rilasciato al difensore al marginedi un foglio quando ancora il ricorso non era stato redatto nonpuò considerarsi un tutt uno con lo stesso e non può quindiindicazioni contenute nella procura compresa l elezione didomicilio di promuovere un giudizio di * *7974/2000 conf. * 7137/2020 .* specie la procura speciale conferita su foglio allegato alricorso in data anteriore alla stesura dello stesso contiene invecespecifici richiami alla fase di legittimità e l indicazione del luogo«Vicenza * è da ricollegarsi esclusivamente all indicazioneanche della sede ove il domiciliatario * * ha lo studioin *5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023Peraltro il precedente indicato in memoria * 11240/2022 «LaData pubblicazione 22/11/2023procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso percassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell attointroduttivo è invalida perché l art. 83 comma 3 c.p.c. attribuisceal difensore il potere di certificare l autografia della sottoscrizionedella parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti incui si esplica l attività difensiva sicché l autenticazione delprocuratore deve essere contestuale all atto a cui la procura siriferisce» in applicazione del principio si è dichiarato inammissibileun ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019 proposto inforza di una procura comunque priva del requisito di specialitàsottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile2019 conf. * 9271/2023 * stesso * stesso rel. èstato disatteso da * 36827/2022 «In tema di ricorso percassazione il requisito della specialità della procura di cui all art.83 comma 3 c.p.c. non postula la contestualità spaziale e/ocronologica del relativo conferimento rispetto alla redazionedell atto cui accede dal momento che anche nel caso in cui laprocura sia stata redatta sottoscritta e autenticata in dataanteriore a quella del ricorso è possibile desumerne la specialitàda un lato dalla sua congiunzione materiale o telematica alricorso e dall altro dalla sua susseguente notifica insieme aquest ultimo». * motivazione di tale ultimo arresto si dà attoche nel precedente n. 11240 si era dichiarato inammissibile ilricorso per cassazione per mancanza della procura specialeprescritta dall art. 365 cod. proc. civ. «ricavando tuttavia tale vizionon solo dall anteriorità della data di rilascio e dalla diversità tra illuogo di conferimento del mandato e quello di redazione delricorso ma anche dal tenore letterale della procura medesima anche in quel caso redatta su foglio separato e unito all atto esegnatamente dalla mancanza di uno specifico riferimento allasentenza impugnata ed al mezzo di impugnazione proposto».6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Orbene le Sezioni Unite * n. 36057/2022 hanno di recenteNumero di raccolta generale 32466/2023chiarito che «In tema di procura alle liti a seguito dellaD atrai pfuobrbmlicaazio ne 22/11/2023dell art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997 il requisito dellaspecialità richiesto dall art. 365 c.p.c. come condizione per laproposizione del ricorso per cassazione del controricorso e deglicollocazione topografica nel senso che la firma per autenticaapposta dal difensore su foglio separato ma materialmentecongiunto all atto è in tutto equiparata alla procura redatta amargine o in calce allo stesso tale collocazione topografica fa sìche la procura debba considerarsi conferita per il giudizio dicassazione anche se non contiene un espresso riferimento alprovvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere purchéda essa non risulti in modo assolutamente evidente la nonriferibilità al giudizio di cassazione tenendo presente in ossequioal principio di conservazione enunciato dall art. 1367 c.c. e dall art.159 c.p.c. che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendoalla parte conferente la volontà che consenta all atto di produrre isuoi effetti».* fattispecie in esame la procura speciale è stata conferita indata posteriore al decreto impugnato e in data anteriore allanotifica del ricorso per cassazione contiene specifici riferimenti algiudizio per cassazione e la sua specialità si può desumere da unlato dalla sua congiunzione telematica all atto cui accede nellastessa «busta» e dall altro dalla susseguente sua notifica insiemecon il ricorso medesimo. Il potere di autenticazione conferitoall avvocato inoltre è limitato alla sottoscrizione non alla suadata e l eventuale richiamo a questa è dunque da considerarsitamquam non esset essendo solo nella procura in materia diprotezione internazionale previsto un potere di certificazione inrelazione alla data art. 35 bis comma 13 d.lgs. 28 gennaio 2008n. 25 cfr. in motivazione * 36827/2022 cit.7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/20233. * al merito del ricorso la prima censura implicanteData pubblicazione 22/11/2023violazione di legge è fondata.* Corte ha costantemente affermato che al fine diquantificare l ammontare del contributo dovuto dal genitore per ilmantenimento dei figli minorenni o maggiorenni ma noneconomicamente autosufficienti deve osservarsi il principio diproporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditidi entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze4811/2018 * 19299/2020 .Da ultimo * 4145/2023 si è chiarito che « nel quantificarel ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario peril mantenimento del figlio anche se maggiorenne e nonautosufficiente deve osservarsi il principio di proporzionalità cherichiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi igenitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio edel tenore di vita da lui goduto» principio affermato in un caso diaccertamento giudiziale della paternità nel quale la sentenza dimerito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre edegli esborsi mensili sullo stesso gravanti oltreché della condizionedi studentessa universitaria della figlia non autonomaeconomicamente senza però indagare sulle risorse patrimoniali ereddituali della madre .Invero l art.316 bis prevede espressamente che i genitori debbanoconcorrere nel mantenimento dei figli «in proporzione alle rispettivesostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale ocasalingo».Orbene risulta dallo stesso decreto qui impugnato che il *in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale di * cheaveva respinto il ricorso volto ad ottenere la modifica e larideterminazione del contributo paterno al mantenimento dellafiglia minore * aveva lamentato anche la violazione del principio8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023Numero di raccolta generale 32466/2023di proporzionalità in relazione all omessa valutazione delleData pubblicazione 22/11/2023condizioni economiche della madre convivente con la figlia * eche egli aveva altresì dedotto che per effetto del suo rientro inItalia la * avrebbe risparmiato nelle spese connesse al viaggio esoggiorno estero per consentire alla piccola di incontrare il padre.* la Corte d appello e il Tribunale non ha effettuato alcunaindagine sulle risorse patrimoniali e reddituali della madrenonostante le specifiche istanze e doglianze mosse dal * ilquale nel chiedere la modifica del provvedimento a suo tempoadottato nel 2016 aveva chiesto proprio di verificare se ed inquale misura le circostanze sopravvenute avessero alteratol equilibrio malgrado i poteri officiosi dei quali il giudice disponenella materia.Peraltro pur in presenza di giudicato rebus sic stantibus una voltaaccertata in sede di procedimento di revisione/modifica l allegatariduzione delle entrate patrimoniali del calciatore sia pure inmisura non così «drastica» nonché la sopravvenuta nascita di altrofiglio al cui mantenimento anche contribuire la Corte territorialeavrebbe dovuto nuovamente quantificare l ammontare delcontributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimentodel figlio minore tenendo conto anche dei redditi della madreconvivente e delle esigenze attuali della figlia.4. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.5. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del primomotivo di ricorso assorbiti i restanti motivi va cassato il decretoimpugnato con rinvio della causa alla Corte d appello di Napoli indiversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restantimotivi cassa il decreto impugnato con rinvio della causa alla Corte9 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023d appello di Napoli in diversa composizione anche in ordine allaNumero di raccolta generale 32466/2023liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.D ata pubblicazione 22/11/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 novembre2023.Il Presidente10 di 10* **La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restantimotivi cassa il decreto impugnato con rinvio della causa alla Corte9 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 12088/2023Numero sezionale 5097/2023d appello di Napoli in diversa composizione anche in ordine allaNumero di raccolta generale 32466/2023liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.D ata pubblicazione 22/11/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 novembre2023.Il Presidente10 di 10* *