CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 novembre 1979
Cassazione n. 14147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 05/12/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione ad alcune ipotesi del reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. P.Q.M