CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 1950
Cassazione n. 04844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1950 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Brescia, in data 28.2.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, a lui in rubrica ascritti in qualità di amministratore di fatto della "S.I.N.T.R.A. S.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Brescia, con sentenza del 16.7.2014, assolveva l'imputato dal reato di bancarotta semplice, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 219, I.fall., confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, il Gavazzi, lamentando: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo al prevenuto, del ruolo di amministratore di fatto della società fallita; 2) vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza in capo al Gavazzi del dolo specifico di arrecare danno ai creditori; 3) vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Con requisitoria scritta del 19.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con conclusioni scritte del 28.10.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Gavazzi, chiede che il ricorso venga accolto, reiterando le proprie doglianze. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1 , lett. c), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi, peraltro di natura meramente fattuale, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta: cfr. pp. 4-7), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, non solo sviluppa censure di merito non scrutinabili in sede di legittimità, ma è anche manifestamente infondato nella parte in cui individua un preteso vizio di motivazione della sentenza oggetto di ricorso, per avere la corte territoriale giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla sussistenza a carico dell'imputato di reiterati precedenti penali, soprattutto per una pluralità di reati fiscali commessi nella duplice veste di amministratore di diritto di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e di amministratore di fatto di "S.I.N.T.R.A. S.r.l.", pur avendo ritenuto, il giudice di primo grado, che tali precedenti non andassero valorizzati al fine di affermare la sussistenza della contestata recidiva, dallo stesso giudice non riconosciuta. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (cfr. Cass., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021. Il Consigliere stens i Il P "dente CORTE DI C