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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 20462/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed altri, in relazione all'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata ha pronunciato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati, cittadini stranieri, cui è stata applicata la pena della reclusione in misura superiore ad anni due.

La norma dell'art. 235 cod. pen. stabilisce che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato alla "reclusione per un tempo superiore ai due anni".

Con la novella di cui alla legge n. 103/2017 l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stata limitata ai "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Con riguardo al caso in cui il giudice, nel pronunciare ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., abbia omesso di applicare una misura di sicurezza, la giurisprudenza ha precisato che " La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione " (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, SAVIN, Rv. 279348).

In relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, di cui all'art. 235 cod. pen., consolidata è la giurisprudenza nel senso che si tratta di misura di sicurezza facoltativa, che richiede il presupposto del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, JAMAL, Rv. 281123; Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, JRIJI, Rv. 279388;Sez. 1, n. 18901 del 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276186; Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, RACZKA, Rv. 274652).

Ne consegue che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso di disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 235 cod. proc. pen., non è impugnabile.

Ai sensi dell'art. 591, comma 1 lettera b), cod. proc. pen., va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente ichele Bianchi . [OSCURATO:PERSONA] PaA•91 :7 [)/ DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed altri, in relazione all'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato. 2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata ha pronunciato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati, cittadini stranieri, cui è stata applicata la pena della reclusione in misura superiore ad anni due. La norma dell'art. 235 cod. pen. stabilisce che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato alla "reclusione per un tempo superiore ai due anni". Con la novella di cui alla legge n. 103/2017 l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stata limitata ai "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Con riguardo al caso in cui il giudice, nel pronunciare ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., abbia omesso di applicare una misura di sicurezza, la giurisprudenza ha precisato che " La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione " (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, SAVIN, Rv. 279348). In relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, di cui all'art. 235 cod. pen., consolidata è la giurisprudenza nel senso che si tratta di misura di sicurezza facoltativa, che richiede il presupposto del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, JAMAL, Rv. 281123; Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, JRIJI, Rv. 279388;Sez. 1, n. 18901 del 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276186; Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, RACZKA, Rv. 274652). Ne consegue che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso di disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 235 cod. proc. pen., non è impugnabile. Ai sensi dell'art. 591, comma 1 lettera b), cod. proc. pen., va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ichele Bianchi . [OSCURATO:PERSONA] PaA•91 :7 [)/ DEPOSITATA
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