CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40364/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e alla mancata conversione nella sanzione sostitutiva della libertà controllata della pena detentiva inflitta. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 3.2.Anche il secondo motivo, oltre che aspecifico, è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, essendo la sostituzione delle pene detentive rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e comunque palesemente infondata, avendo la Corte di appello puntualmente evidenziato la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della stessa (modalità della condotta e negativa personalità dell'imputato). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 lu o 2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]