CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 gennaio 2024
Cassazione n. 33131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] XHULJANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.II Tribunale per il riesame di Catania, pronunciando ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 4 gennaio — 16 febbraio 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 15 dicembre 2023. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per la violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 1 e 2 dell'editto), la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denunzia violazione di legge, sotto il profilo della violazione dei diritti dell'indagato in relazione alla mancata traduzione in lingua comprensibile allo stesso dell'ordinanza di applicazione della misura custodiale in un termine congruo, e mancato rispetto degli artt. 143, comma 2, 178, lett. c), 180 e 292 cod. proc. pen., oltre che motivazione meramente apparente. Essendo stata la questione già posta con il ricorso al Tribunale per il riesame (il cui contenuto si richiama) e dallo stesso risolta negativamente con la motivazione che si rinviene alle pp. 1-2 del provvedimento, si sottopone la decisione a serrata critica. L'ordinanza del Tribunale per il riesame si sarebbe discostata dai principi di diritto fissati dalla sentenza della Sezioni Unite del 26 ottobre 2023, la cui "informazione provvisoria" (n. 15 del 26 ottobre 203) era già nota al momento dell'adozione del provvedimento e del deposito del ricorso (mentre la motivazione, con il numero di sentenza 15069/24, è stata pubblicata 1'11 aprile 2024). Si sottolinea che, essendo stato il medesimo indagato già arrestato dalla polizia giudiziaria per gli stessi fatti di cui ai capi nn. 1) e 2), il 29 novembre 2023 si è tenuta udienza di convalida, all'esito della quale l'arresto è stato convalidato unicamente per uno dei due capi (il secondo) e che nel corso di tale udienza camerale era già emersa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato, tanto che aveva presenziato un interprete di lingua albanese. A seguito di ulteriori indagini della Procura, il G.i.p. aveva emesso il 15 dicembre 2023 la misura genetica del presente procedimento, applicando, per quanto in questa sede maggiormente rileva, la custodia in carcere in relazione al capo n. 1), lo stesso rispetto al quale il 29 novembre 2023 aveva invece escluso la sussistenza della gravità indiziaria. Al relativo interrogatorio di garanzia aveva presenziato un interprete di lingua albanese ed il giudice aveva disposto la traduzione dell'ordinanza in lingua comprensibile all'indagato: la traduzione, effettuata in ritardo rispetto al termine di tre giorni assegnati, veniva notificata in carcere al destinatario soltanto il 30 dicembre 2023, cioè cinque giorni prima dell'udienza camerale innanzi al Tribunale per il riesame e - ovviamente - dopo che era stato depositato il relativo ricorso, cui è allegata l'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite della S.C. da parte di Sez. 1, n. 30551 del 04/05/2023, ric. [OSCURATO:PERSONA], alle cui argomentazioni l'impugnazione al Tribunale si rifaceva. Le aporie determinanti, ad avviso della Difesa, nullità dell'ordinanza genetica e degli atti successivi, riguardano: il provvedimento cautelare del G.i.p. del 15 dicembre 2023, siccome era già noto dal 29 novembre 2023 che l'indagato è alloglotta; onde - ad avviso della Difesa - una nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 143, 292 e 178 cod. proc. pen. già del provvedimento genetico; il successivo interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2023, perché condotto in condizioni di "minorata difesa", non avendo avuto l'indagato previa conoscenza delle accuse in lingua comprensibile; e l'ordinanza del Tribunale per il riesame, che ha disatteso - si ritiene, erroneamente ed illegittimamente - la questione che era stata posta dalla Difesa dell'indagato. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale della Corte di appello nella requisitoria del 23 aprile 2024, richiamati alcuni passaggi della motivazione della sentenza di Sez. U, n. 15069 del 26/10/2923, dep. 2024, ric. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286356, nel frattempo depositata, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Il Tribunale per il riesame, investito della questione della traduzione in lingua comprensibile al destinatario (cfr. l'ampia memoria difensiva depositata il 4 gennaio 2024 nel corso dell'udienza camerale, memoria in cui si richiama anche il contenuto della "notizia di decisione" o "informazione provvisoria" delle SS.UU.), ha risposto (alle pp. 1-2) che il G.i.p. all'udienza fissata per l'interrogatorio di garanzia il 19 dicembre 2023 ha dato incarico ad interprete di tradurre in lingua albanese l'ordinanza simultaneamente durante l'udienza ed anche in forma scritta, quest'ultimo incarico da espletarsi in tre giorni. Tale termine non è stato rispettato e la traduzione scritta è stata notificata in carcere il 30 dicembre 2023 ma si è ritenuto da parte dei giudici congruo il tempo intercorrente tra il 30 dicembre 2023 e l'udienza camerale, tenuta il 4 gennaio 2024, in quanto vi era stata traduzione simultanea in udienza di tutta l'attività ivi svolta, il provvedimento era stato tempestivamente impugnato e si era tenuta udienza in un giudizio di impugnazione totalmente devolutivo. Ha escluso essersi verificata una nullità ed ha ritenuto, comunque, non essersi verificato in concreto alcun pregiudizio. Ciò posto, la soluzione è offerta da Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, ric. [OSCURATO:PERSONA], cit., la cui massima ufficiale recita: «In materia di misure caute/ari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare»). Alla stregua dei principi precisati nell'occasione dal massimo Consesso (v. specc. punto n. 6.1 del "considerato in diritto", pp. 16-17) si è in presenza di un caso di nullità ab origine, a regime intermedio e tempestivamente eccepita, poiché risulta che già sin dal 29 novembre 2023 l'Autorità giudiziaria sapeva che l'indagato non conosce la lingua italiana. Tuttavia, alla stregua di quanto si legge al punto n. 7, pp. 20-21, della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, di cui si deve fare applicazione, «[...] il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Morte//aro, Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto". Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo"». 3.Difettando nel caso di specie l'allegazione da parte del ricorrente del pregiudizio patito, consegue il rigetto del ricorso, con condanna, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Canceller