CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 giugno 2022
Cassazione n. 41592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERCELLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .e,/ At44e44 C" 1Z44 • .14 PM1 h1.414L4 e,"( COtt~ gUctof rtt oNCIN.IPlut [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Vercelli ricorre avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino che, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni stradali gravissime in stato di ebbrezza alcolica (art. 590-bis, comma 4, in relazione all'art. 583, comma 2, n. 3, nonché comma 5, n. 2,cod. pen.) 2. Con un unico motivo, lamenta inosservanza dell'art. 222 cod. strada per avere il Tribunale omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida. 3. In data 26/06/2022 sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla dedotta omissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Omettendo di pronunciarsi sulla sanzione amministrativa accessoria, il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge, lamentata dal Procuratore ricorrente, con riguardo all'art. 222 cod. strada, come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 2019. Ciò perché, in sede di giudizio, è stata accertata la sussistenza dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 1,2 g/I, circostanza che, oltre al trattamento sanzionatorio penale, comporta per legge l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio sul punto al Tribunale di Vercelli in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Vercelli in diversa co