CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 09822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 27463/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1143/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario d’un immobile, citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietarie di un fondo confinante, chiedendo che fosse accertata l’esistenza di una servitù di scolo, costituita per destinazione del padre di famiglia, in favore del proprio fondo e, in via subordinata, che una tale servitù fosse costituita coattivamente, ai sensi degli artt. 1037 e 1043 cod. civ. 2. Il Tribunale disattese entrambe le domande e, in particolare, quanto alla seconda, evidenziò l’esistenza di idonea fossa biologica nel terreno attoreo; accolta la domanda riconvenzionale, condannò l’attore a rimuovere il tratto di tubazione che dipartendosi dalla proprietà di costui giungeva all’interno del fondo delle convenute. 3. La Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione del Pasquini. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi. Le intimate resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in base agli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. . Assume il Pasquini che la Corte locale aveva erroneamente affermato che la cessazione della servitù di acquedotto si riferiva alla part. 148, invece che alla particella 218, come sostenuto dall’esponente. Le prove di un tal errore, soggiunge il ricorrente sono in atti e, in particolare, La deduzione errata operata dalla Corte di Appello è consistita nel ritenere che è la part. 148 ad essere stata venduta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da questi al [OSCURATO:PERSONA] , invece, Il contratto di vendita del 20/9/1971 si riferisce chiaramente a particelle ben distinte: la part. 218 oggetto della vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] e la part. 148 oggetto di cessazione della servitù (…) infine le particelle 148 e 218 sono divenute proprietà del medesimo proprietario [OSCURATO:PERSONA], dante causa delle odierne controricorrenti . Inoltre, a contrasto, di quanto sostenuto dalle controricorrenti, con una denuncia all’ASL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], si era lamentata dello scarico del Pasquini nel di lei fondo, quindi, ben prima del luglio 2012 aveva avuto conoscenza della presenza del tubo interrato. 5. 1. Il motivo è inammissibile. In primo e assorbente luogo non è dato comprendere che implicanza abbia sulla questione qui dibattuta (servitù scarico acque luride) la ben diversa vicenda di una servitù d’acquedotto. Il documento sopra richiamato, peraltro, è, all’evidenza, nuovo, non essendo stato specificato dove e quando sarebbe stato tempestivamente prodotto nel corso del giudizio di merito, oltre che in questa sede inconoscibile per difettodi autosufficienza. Inoltre, la denuncia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e 1062 cod. civ. Secondo la prospettazione impugnatoria la sentenza era incorsa in errore nell’aver affermato che il requisito della visibilità dell’opera destinata alla servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia, debba essere permanente. 6. 1. La doglianza è infondata. A voler prescindere, ancora una volta, dal fatto che il ricorrente discorre di una servitù di acquedotto, del tutto estranea alla materia del contendere, la sussistenza dell’opera risulta necessaria al fine di dimostrare che i due fondi, attualmente divisi, nel passato, posseduti da un solo proprietario, vennero da costui sistemati nello stato dal quale risulta la servitù. Trattasi, in definitiva, d’un indizio assai significativamente concludente, pur non avente valore affermativo in senso assoluto, nel senso che non sempre il segno apparente dimostra la sussistenza della servitù, occorrendo che esso mostri di essere stato realizzato al preciso scopo di dar vita ad essa (Cass. n.11834/2021; sull’importanza della permanenza della visibilità si vedano pure, ex multis, Cass.nn. 7004/2017, 14292/2017). Qui, peraltro, non consta che l’asservimento di scarico fosse stato realizzato dal primigenio unico proprietario, essendosi discorso, semmai di una servitù di acquedotto, la cui funzione era cessata, in quanto l’intero fondo, in origine di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], era oramai servito dall’acquedotto pubblico. 7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. La Corte distrettuale non aveva considerato, spiega il Pasquini, che i documenti depositati nel giudizio di secondo grado non era stato possibile produrre davanti al Tribunale, poiché rilasciati dall’ente locale, dopo vari solleciti, solo quando la causa di primo grado era in fase decisoria . Trattasi, si legge nella sentenza impugnata, di documenti dai quali si sarebbe dovuto trarre che il Comune di Bracciano non avrebbe preso in caricole linee fognarie realizzate su via Claudia in corrispondenza del civico 113 e su via Quarto del Lago particella 218. 7. 1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. In primo e decisivo luogo il ricorrente non dimostra di avere allegato davanti alla Corte d’appello l’impossibilità di una produzione tempestiva. Peraltro, come correttamente evidenzia la controricorrente, il documento era entrato nella disponibilità della parte pacificamente prima della definizione del giudizio di primo grado e a una tale produzione si sarebbe potuto far luogo, previa richiesta di rimessione in termini, all’udienza di discussione, tenutasi il 23/2/2016. In ogni caso, la Corte locale ha escluso che un tale documento potesse avere rilevanza, stante l’autonomia dei rapporti tra il Comune di Bracciano che ha autorizzato la proroga dell’utilizzazione dell’impianto e i rapporti privatistici tra le parti in causa . 8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1037 e 1043 cod. civ., poiché la sentenza aveva negato la costituzione della servitù coattiva di scarico, nonostante il Pasquini avesse dimostrato di non avere altre alternative . 8. 1. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione. La Corte di Roma, invero, ha spiegato che le emergenze di causa avevano dimostrato che il fondo della parte appellante era dotato di vasca Imhof per il trattamento delle acque luride, oltre ad essere possibile l’allaccio alla rete fognaria pubblica, seppure attraverso opere di un qualche impegno (impianto di sollevamento). 9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in base agli artt. 832 e 1321 c.c. . Lamenta il Pasquini che la Corte locale era incorsa in errore per avere confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ordinato la rimozione della tubatura, reputando che non vi fosse servitù di acquedotto coattivo per destinazione del padre di famiglia . 9. 1. Il motivo è inammissibile. Non è dato comprendere il significato giuridico di servitù di acquedotto coattivo per costituzione di padre di famiglia , trattandosi di due modi di costituzione alternativi, aventi presupposti e fonti del tutto diversi. Inoltre, trattasi, come già si è detto, di una vicenda che non ha formato oggetto di causa. 10. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 11. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (cfr. Cass.nn. 1343/2019, 18348/2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00, per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti process