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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41333/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SKENDERA3 ENEO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO\tatb-57Q-MTIETS3Ri', udita- la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati dal medesimo Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Milano il 9 novembre 2023 ha applicato agli stessi, imputati, in concorso tra loro, della violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 30 settembre 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

I ricorsi, che sono di identico contenuto, lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Infatti, «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27710).

Nel caso in questione, non appare evidente - né viene argomentata - l'esistenza di una causa di necessario proscioglimento degli imputati.

Consegue l'inammissibilità delle impugnazioni, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389).

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SKENDERA3 ENEO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO\tatb-57Q-MTIETS3Ri', udita- la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati dal medesimo Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Milano il 9 novembre 2023 ha applicato agli stessi, imputati, in concorso tra loro, della violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 30 settembre 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. I ricorsi, che sono di identico contenuto, lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa spiegazione delle ragioni del mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti, «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27710). Nel caso in questione, non appare evidente - né viene argomentata - l'esistenza di una causa di necessario proscioglimento degli imputati. Consegue l'inammissibilità delle impugnazioni, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2
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