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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34909/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24511/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., t ele mat i c amente domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BENEFIT, t ele ma ti c amente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA]., t ele ma ti c amente domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., t ele ma ti c amente domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1365/2023 depositata il 28aprile 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva il 29 giugno 2018 dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’importo di euro 249.114,87 quale corrispettivo di somministrazione di gas ed energia elettrica; il giudizio insorto per l’opposizione della società ingiunta veniva poi trasferito davanti al Tribunale di Milano per incompetenza di quello pugliese; il Tribunale di Milano, dopo avere autorizzato l’opposta a chiamare a manleva i distributori, cioè [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza n. 4614/2021 respingeva la opposizione.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta nelle more [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; si difendevano anche le società distributrici.

La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame con sentenza n. 1365/2023.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ora ricorso per cassazione , affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi le società E - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato anche rispettiva memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 116 c.p.c. nel senso di obbligo di valutare le prove secondo prudente apprezzamento, nonché errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova con violazione dell’articolo 115 c.p.c.; inoltre, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2712, 2727 e 2729 c.c. 1.1 Riporta (ricorso, pagine 6-9) quel che è stato affermato dal giudice d’appello sul primo motivo del gravame, e si invoca giurisprudenza di legittimità per cui, nel rapporto di somministrazione, grava sul somministrante, anche se citato con azione di accertamento negativo del credito, l’onere della prova che il contatore era perfettamente funzionante (Cass. 15771/2022; Cass. 18195/2021; Cass. 19154/2018).

Rileva altresì che è principio consolidato, sempre frutto della giurisprudenza di legittimità, che grava sul gestore provare l’entità dei consumi, e che la bolletta è atto unilaterale meramente contabile (Cass. 847/1986); e secondo la ricorrente “l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base …. del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio basato sulla non contestabilità del dato … in bolletta”.

Questa Suprema Corte, quindi, riconosce che “l’utente ha un diritto di contestazione e di controllo e l’ente gestore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato … nella fattura” (si richiamano, per esempio, Cass. 462/2014 e Cass.299/2016); precisa altresì che, in conformità agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché al principio di vicinanza della prova, “le bollette sono in linea di massima idonee” a provare i consumi esposti, salva l’ipotesi - qui presente - della loro contestazione da parte dell’utente, generante onere del preteso creditore a dimostrare il quantumdel somministrato e in particolare la corrispondenza tra la bolletta e il risultato di contatore correttamente funzionante (ancora ex multis, Cass. 19154/2018 e Cass. 23699/2016). 1.2 Il giudice d’appello, riconosciuti tali principi, non li avrebbe poi correttamente applicati, per cui sarebbe incorso in manifesta illogicità e nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.

Si contesta, invero, l’idoneità delle prove utilizzate in quanto “prove non offerte dalle parti”, e si attribuisce “errore di percezione sul contenuto oggettivo delle prove documentali in cui è incorsa” la corte territoriale, derivandone travisamento della prova documentale e violazione dell’articolo 115 c.p.c. (si cita Cass.3738/2022).

Si valutano poi elementi probatori (ricorso, pagine 11- 12) per dedurre l’assenza della prova sul “buon funzionamento del contatore”, cioè sulla “rilevazione effettiva dei consumi” e sulla fondatezza della domanda di pagamento presentata dall’attuale [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 La Corte d’appello, a pagina 8 della sentenza, afferma: “È corretto … quanto sostenuto da Nicotel che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’an o sul quantum debeatur , le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né … la sua liquidità ed esigibilità” (vengono qui citate Cass. 20802/2011, Cass. 5915/2011 e Cass. 21599/2010).

Rileva però la Corte d’appello stessa che ciò va “coordinato con il principio dell’onere di contestazione specifica” di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c.; la mancanza di questa procura “relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato” (Cass.14594/2012 ex multis ); confronta poi e corrobora la propria decisione con la disciplina speciale.

È sufficiente, tuttavia, la questione di specificità della contestazione per superare il motivo, che ne tace assolutamente, manifestando dunque la sua chiara inammissibilità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa pronuncia relativa a un motivo d’appello, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 o, in subordine, n. 4 c.p.c.

Vengono articolati, in realtà, due submotivi. 2.1 Anzitutto, il giudice d’appello avrebbe errato dove afferma che l’attuale ricorrente “non ha specificamente impugnato” la sua condanna ex articolo 96 c.p.c. da parte del primo giudice, così rinunciando a contestarla.

Invece la specifica impugnazione vi sarebbe stata, “come si evince dalla semplice lettura della [sic] pag. 13 e 14 dell’atto di appello”; di qui la pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c. 2.2 Questa censura, che costituisce un vero e proprio submotivo, patisce una assoluta inammissibilità, perché è priva di autosufficienza.

Invero, nella esposizione dei fatti (ricorso, pagina 5), la ricorrente nulla inserisce al riguardo; e qui si rinviene soltanto il riferimento a due pagine tout court , senza riassumerne minimamente il contenuto.

È evidente, quindi, la carenza propria della corretta conformazione della censura, cioè, appunto, della sua necessaria autosufficienza. 2.3 In secondo luogo, la corte territoriale avrebbe errato nel rigettare il motivo d’appello avverso la sentenza di primo grado ove aveva condannato l’attuale ricorrente a rifondere le spese anche alle parti terze chiamate e altresì naturalmente a [OSCURATO:PERSONA], non indicando come sarebbero stati applicati i criteri del pur richiamato d.m. 55/2014 con “adeguata motivazione”.

Quanto poi alle terze chiamate, la corte territoriale avrebbe violato il principio di causalità per cui le spese giudiziarie sono a carico di chi “ha provocato ingiustificatamente la necessità del processo” (Cass. 21823/2021 e Cass. 23123/2019), dato che l’attuale ricorrente non aveva proposto alcuna domanda nei confronti delle terze chiamate. 2.4 Questo secondo submotivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha espressamente spiegato la liquidazione operata (sentenza, pagina 11: applicazione dei valori medi per la media difficoltà delle questioni trattate, ed esclusione degli onorari per la sola fase istruttoria), e spiegato altresì l’ovvia ragione della condanna dell’attuale ricorrente a rifondere le spese alle parti terze chiamate (ancora a pagina 11 della sentenza: “atteso che la loro chiamata in causa è stata dettata … dalle contestazioni rivelatesi vaghe e inconsistenti sollevate dalla stessa Nicotel”).

3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna dellecontroricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24511/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., t ele mat i c amente domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BENEFIT, t ele ma ti c amente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA]., t ele ma ti c amente domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., t ele ma ti c amente domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1365/2023 depositata il 28aprile 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva il 29 giugno 2018 dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’importo di euro 249.114,87 quale corrispettivo di somministrazione di gas ed energia elettrica; il giudizio insorto per l’opposizione della società ingiunta veniva poi trasferito davanti al Tribunale di Milano per incompetenza di quello pugliese; il Tribunale di Milano, dopo avere autorizzato l’opposta a chiamare a manleva i distributori, cioè [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza n. 4614/2021 respingeva la opposizione. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta nelle more [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; si difendevano anche le società distributrici. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame con sentenza n. 1365/2023. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ora ricorso per cassazione , affidato a due motivi. Resistono con separati controricorsi le società E - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato anche rispettiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 116 c.p.c. nel senso di obbligo di valutare le prove secondo prudente apprezzamento, nonché errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova con violazione dell’articolo 115 c.p.c.; inoltre, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2712, 2727 e 2729 c.c. 1.1 Riporta (ricorso, pagine 6-9) quel che è stato affermato dal giudice d’appello sul primo motivo del gravame, e si invoca giurisprudenza di legittimità per cui, nel rapporto di somministrazione, grava sul somministrante, anche se citato con azione di accertamento negativo del credito, l’onere della prova che il contatore era perfettamente funzionante (Cass. 15771/2022; Cass. 18195/2021; Cass. 19154/2018). Rileva altresì che è principio consolidato, sempre frutto della giurisprudenza di legittimità, che grava sul gestore provare l’entità dei consumi, e che la bolletta è atto unilaterale meramente contabile (Cass. 847/1986); e secondo la ricorrente “l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base …. del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio basato sulla non contestabilità del dato … in bolletta”. Questa Suprema Corte, quindi, riconosce che “l’utente ha un diritto di contestazione e di controllo e l’ente gestore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato … nella fattura” (si richiamano, per esempio, Cass. 462/2014 e Cass.299/2016); precisa altresì che, in conformità agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. nonché al principio di vicinanza della prova, “le bollette sono in linea di massima idonee” a provare i consumi esposti, salva l’ipotesi - qui presente - della loro contestazione da parte dell’utente, generante onere del preteso creditore a dimostrare il quantumdel somministrato e in particolare la corrispondenza tra la bolletta e il risultato di contatore correttamente funzionante (ancora ex multis, Cass. 19154/2018 e Cass. 23699/2016). 1.2 Il giudice d’appello, riconosciuti tali principi, non li avrebbe poi correttamente applicati, per cui sarebbe incorso in manifesta illogicità e nella violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Si contesta, invero, l’idoneità delle prove utilizzate in quanto “prove non offerte dalle parti”, e si attribuisce “errore di percezione sul contenuto oggettivo delle prove documentali in cui è incorsa” la corte territoriale, derivandone travisamento della prova documentale e violazione dell’articolo 115 c.p.c. (si cita Cass.3738/2022). Si valutano poi elementi probatori (ricorso, pagine 11- 12) per dedurre l’assenza della prova sul “buon funzionamento del contatore”, cioè sulla “rilevazione effettiva dei consumi” e sulla fondatezza della domanda di pagamento presentata dall’attuale [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 La Corte d’appello, a pagina 8 della sentenza, afferma: “È corretto … quanto sostenuto da Nicotel che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’an o sul quantum debeatur , le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né … la sua liquidità ed esigibilità” (vengono qui citate Cass. 20802/2011, Cass. 5915/2011 e Cass. 21599/2010). Rileva però la Corte d’appello stessa che ciò va “coordinato con il principio dell’onere di contestazione specifica” di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c.; la mancanza di questa procura “relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato” (Cass.14594/2012 ex multis ); confronta poi e corrobora la propria decisione con la disciplina speciale. È sufficiente, tuttavia, la questione di specificità della contestazione per superare il motivo, che ne tace assolutamente, manifestando dunque la sua chiara inammissibilità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa pronuncia relativa a un motivo d’appello, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 o, in subordine, n. 4 c.p.c. Vengono articolati, in realtà, due submotivi. 2.1 Anzitutto, il giudice d’appello avrebbe errato dove afferma che l’attuale ricorrente “non ha specificamente impugnato” la sua condanna ex articolo 96 c.p.c. da parte del primo giudice, così rinunciando a contestarla. Invece la specifica impugnazione vi sarebbe stata, “come si evince dalla semplice lettura della [sic] pag. 13 e 14 dell’atto di appello”; di qui la pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c. 2.2 Questa censura, che costituisce un vero e proprio submotivo, patisce una assoluta inammissibilità, perché è priva di autosufficienza. Invero, nella esposizione dei fatti (ricorso, pagina 5), la ricorrente nulla inserisce al riguardo; e qui si rinviene soltanto il riferimento a due pagine tout court , senza riassumerne minimamente il contenuto. È evidente, quindi, la carenza propria della corretta conformazione della censura, cioè, appunto, della sua necessaria autosufficienza. 2.3 In secondo luogo, la corte territoriale avrebbe errato nel rigettare il motivo d’appello avverso la sentenza di primo grado ove aveva condannato l’attuale ricorrente a rifondere le spese anche alle parti terze chiamate e altresì naturalmente a [OSCURATO:PERSONA], non indicando come sarebbero stati applicati i criteri del pur richiamato d.m. 55/2014 con “adeguata motivazione”. Quanto poi alle terze chiamate, la corte territoriale avrebbe violato il principio di causalità per cui le spese giudiziarie sono a carico di chi “ha provocato ingiustificatamente la necessità del processo” (Cass. 21823/2021 e Cass. 23123/2019), dato che l’attuale ricorrente non aveva proposto alcuna domanda nei confronti delle terze chiamate. 2.4 Questo secondo submotivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha espressamente spiegato la liquidazione operata (sentenza, pagina 11: applicazione dei valori medi per la media difficoltà delle questioni trattate, ed esclusione degli onorari per la sola fase istruttoria), e spiegato altresì l’ovvia ragione della condanna dell’attuale ricorrente a rifondere le spese alle parti terze chiamate (ancora a pagina 11 della sentenza: “atteso che la loro chiamata in causa è stata dettata … dalle contestazioni rivelatesi vaghe e inconsistenti sollevate dalla stessa Nicotel”). 3. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna dellecontroricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u