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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 19769/2026

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ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa637 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 213/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 04/05/2022 R.G.N. 19/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26801/20221.

La Corte d’appello di Torino ha riformato la sentenza di primoN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026grado di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]at a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAQUEL OLGA, di nazionalità peruviana, volto ad accertare ildiritto a percepire l’assegno sociale con decorrenza dal luglio2020, sul presupposto che non fosse equiparabile il permessotemporaneo per motivi familiari, di cui la richiedente era titolare,con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo (ex carta di soggiorno), quale condizione legittimante,ai sensi dell’art. 80 co. 19 della L. 388/2000, per la fruizionedell’assegno sociale.Il Tribunale aveva ritenuto che: la carta di soggiorno di familiaredi cittadino UE, di cui era titolare la ricorrente, è un titolo diversodalla carta di soggiorno ex art. 80 e dal permesso di lungosoggiorno che l’ha sostituita dal 2007; non può ritenersi violatala Direttiva UE 2011/98 che si applica ai cittadini dei Paesi terziche non sono soggiornanti di lungo periodo; il Regolamento CE883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezzasociale indica tra i settori specifici compresi nel suo ambito diapplicazione “le prestazioni familiari” definite come tutte leprestazioni destinate a compensare i carichi familiari, senzariferimento all’assegno sociale che non attiene precipuamenteai carichi familiari; l’estratto contributivo della ricorrente neescludeva il requisito reddituale per la concessione del permessodi soggiorno di lungo periodo.

Per contro la richiedenteadduceva di essere stata ammessa in uno Stato membro a finidiversi da attività lavorativa e che l’assegno sociale è unaprestazione che rientra nei settori di sicurezza sociale definitidal Regolamento CE n. 883/2004 essendo compresa fra leprestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cuiall’art. 70 e all.

X del Regolamento.Numero registro generale 26801/2022La Corte territoriale ha accolto il gravame proposto dallaN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026originaria ricorrente, in possesso della carta di soggiorno dDait a pubblicazione 14/06/2026familiare di cittadino UE, essendo il figlio cittadino italiano conlei convivente in Torino, avendo lavorato regolarmente in Italiadal 1992 al 2019, pagando regolarmente i contributi edimostrando in tal modo il “profondo e duraturo radicamento”nel territorio italiano.

È stata infatti ritenuta la sussistenza dellecondizioni per il soggiorno permanente del familiare delcittadino UE che ha soggiornato legalmente in via continuativaper 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadinodell’Unione ai sensi degli artt. 10 e 14 del d.lgs. 30/2007.

Dallasentenza si apprende, inoltre, che è rimasto incontestato ilpossesso del requisito anagrafico e reddituale nonché provatodocumentalmente il soggiorno legale in via continuativa nelterritorio nazionale per almeno 10 anni, sicché rientrando larichiedente nel campo di applicazione dell’art. 12 e art. 3 lett.b)Dir. 2011/98/UE, che prevede a favore dei cittadini dei paesiterzi ammessi in uno Stato membro il beneficio del trattamentoriservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano peri settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento883/2004 -fra cui rientra per l’Italia l’assegno sociale ai sensidell’All.X lett. g) del Regolamento 833/2004 CE-, ed essendogarantita la parità di trattamento, la Corte d’appello ha ritenutodi accogliere l’originaria domanda disapplicando la normanazionale (art. 80 co.19 D.Lgs. 388/2000) in quantocontrastante con quella eurounitaria direttamente applicabile ericonoscendo, quindi, il diritto dell’appellante all’assegnosociale.Numero registro generale 26801/20222.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPSN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026affidandosi a due motivi, a cui la parte privata resiste coDnat a pubblicazione 14/06/2026controricorso.3.

La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 10 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 3 commi 6 e 7 dellalegge n. 335/95 e dell’art. 20 comma 10 del DL n. 112/08 (conv.in L. n. 133/08), in combinato disposto con l’art. 80 comma 19della legge n. 388/2000, nonché dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/98,coordinato con gli artt. 9, 10, 13, 14, 17 e 19 del d.lgs. n. 30/07,per avere la Corte d’appello erroneamente equiparato ilpermesso per ricongiungimento familiare con il permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Lamental’istituto ricorrente una lettura superficiale delle norme consovrapposizione del permesso per ricongiungimento familiare,posto a garanzia della libera circolazione alle condizioni stabilitedal D.Lgs. 30/07 (emanato in attuazione della Direttiva n.2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei lorofamiliari di circolare e soggiornare liberamente nel territoriodegli Stati membri) e che presuppone che il familiare abbia unreddito sufficiente al mantenimento anche del congiunto epossegga risorse economiche sufficienti tali da non gravare sulsistema di assistenza pubblica, con il permesso di soggiorno chelo straniero, già munito di permesso di soggiorno da 5 anni, puòrichiedere al questore per un soggiorno di lungo periodo ai sensidell’art. 9 d.lgs. 286/98 come mod. da d.lgs. 3/2007, se ha irequisiti di produzione di redditi, disponibilità di alloggio e diconoscenza della lingua italiana (come confermato dallapronuncia della Corte Cost. n. 50/2019).

L’istituto ricorNruemnertoe re gistro generale 26801/2022Numero sezionale 637/2026rileva che si tratta di due permessi diversi (il permeNusmseoro ddi rai ccolta generale 19769/2026soggiorno per motivi familiari ed il permesso di soggiorno UDEat a pubblicazione 14/06/2026lungo periodo che ha sostituito la carta di soggiorno dal 2007)e che, con maggior rigore interpretativo, solo il permesso disoggiorno di lungo periodo consente di accedere all’assegnosociale.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 commi 6 e 7 della legge n. 335/95, dell’art. 20 co. 10del D.L. n. 112/08 (conv. in L. n. 133/08), e dell’art. 9 commi 1e 12 del d.lgs. n. 289/98, in combinato disposto con gli artt. 43,2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., perché erroneamente, la Corted’appello aveva omesso di valutare tutti i requisiti necessari peril riconoscimento dell’assegno sociale, consistenti non solo neltitolo di legittimazione, più in particolare, nel possesso delpermesso di lungo soggiorno, ma anche nel possesso delrequisito economico e dell’effettiva e continuativa permanenzanel territorio italiano, con onere del giudice di accertare tale datofattuale con ogni mezzo, eventualmente anche con il ricorso allepresunzioni.

L’impugnata pronuncia non aveva valutato gli altrirequisiti (reddito e residenza) e non aveva spiegato in base aquali condizioni reddituali la richiedente avesse diritto adottenere il permesso UE per il soggiorno di lungo periodo, néaveva accertato in fatto la residenza anagrafica ed il soggiornostabile e continuativo per dieci anni di cui all’art. 20 comma 10L.133/08, potendosi, all’uopo, fare riferimento alle date dirilascio dei documenti attestanti il soggiorno legale; precisa chele risultanze anagrafiche per il requisito della residenza hannoNumero registro generale 26801/2022solo un valore presuntivo, e la stabilità che caratterizza laN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026dimora ne implica l’unicità.

Data pubblicazione 14/06/20262.

Nel controricorso la parte privata rammenta di avere fattoingresso in Italia nel 1992 e di avere svolto attività dicollaboratrice domestica fino al 2019, nonché di avere la cartadi soggiorno dal 28/3/2020 e di avere richiesto l’assegn0osociale con domanda amministrativa del 23/6/2020, respintadall’INPS per non essere in possesso del permesso di soggiornoUE di lungo periodo; assume quindi che abbia rilevanza ilpossesso della carta di soggiorno per familiare di cittadino diuno Stato membro, ed in tale qualità di avere diritto all’assegnosociale.3.

Il ricorso è infondato.4.

Va, invero, confermata l’osservazione interpretativa compiutadalla Corte di merito in ordine alla equiparazione della carta disoggiorno per stranieri a tempo indeterminato con il permessodi soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, comeespressamente si legge dall’art. 2 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.3/2007 recante norme di attuazione della direttiva 2003/109/CErelativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungoperiodo (art. 2 co.2: “Agli stranieri già titolari di carta disoggiorno si applicano le norme del presente decreto”.

Comma3: “Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme oprovvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, ilriferimento si intende al permesso di soggiorno CE persoggiornanti di lungo periodo, di cui all’articolo 9 del decretolegislativo 25 luglio 1998 n.286, come modificato dall’articolo1”).

E la carta di soggiorno, quale titolo permanente disoggiorno sul territorio nazionale, è anche quella di cui agli artt.10 e 14 d.lgs. 30/2007, di recepimento ed attuazione dellaNumero registro generale 26801/2022normativa comunitaria sul diritto di soggiorno permanente nelN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e deDait a pubblicazione 14/06/2026familiari di cui al cui all’art. 2 che accompagnano o raggiungonoi medesimi cittadini, che abbiano cioè esercitato il diritto alricongiungimento attraverso le formalità e le scansioni temporalidi cui al citato d.lgs.

Si osserva poi che al requisito formale delpossesso del titolo di legittimazione, a sua volta presupponenteun compiuto accertamento di validità delle condizioni perl’ingresso e la permanenza in territorio italiano per motivi dicoesione familiare con un cittadino UE, si accompagnano ilpossesso del requisito economico-reddituale e l’effettiva econtinuativa permanenza del territorio italiano.4.1 - È stato già affermato da questa Corte, con sentenza n.9131/2023 e ribadito con sent. n. 10451/2024, che ai fini delriconoscimento dell'assegno sociale, occorre distinguere laposizione dei cittadini stranieri, in via generale, e quella deifamiliari stranieri di cittadini italiani o di altri Stati dell'Unioneeuropea che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare:solo per i primi, infatti, il diritto interno richiede, perl'attribuzione delle prestazioni, il permesso di soggiorno di lungadurata; per gli altri è invece necessario e sufficiente il possessodella carta di soggiorno familiare, nella ricorrenza degli ulteriorirequisiti di legge.5.

Nella specie, correttamente è stato riconosciuto dalla Corted’appello, il diritto a conseguire da parte della richiedente dinazionalità extra-UE la corresponsione dell’assegno sociale, exart. 3 della legge n. 335/95, in quanto pur non essendo titolaredi un permesso di soggiorno di lunga durata, tuttavia,possedeva il titolo ugualmente permanente che è attribuito aifamiliari di cittadini italiani o di Stati dell’UE che esercitano ilNumero registro generale 26801/2022diritto al ricongiungimento familiare (e che presuppone a monte,N umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026il possesso di analoghi requisiti reddituali e abitativi in capDoat a pubblicazione 14/06/2026all’ospitante, cfr. artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286/98).5.1 - Nel caso concreto, risulta espressamente compiuto nellaimpugnata sentenza l’accertamento di fatto sul possesso di unacarta di soggiorno decennale per stranieri rilasciata airichiedenti stranieri secondo le disposizioni degli artt. 10 e ss.d.lgs. 30/2007; e sul punto è rimasto acquisito al processo chela richiedente era in possesso della carta di soggiorno difamiliare di cittadino UE dal 2020.5.2 - Altri requisiti sono stati affermati in sentenza quali lastabile e continuativa permanenza nel territorio italiano, laresidenza in un Comune italiano per dieci anni alla data delladomanda amministrativa, l’idonea condizione reddituale, l’etàanagrafica; il tutto per come si apprende dalla narrativa dellaimpugnata pronuncia d’appello e dai dati illustrati incontroricorso non contestati dal ricorrente.

Entrambi sonoespressione di una permanenza continuativa nel territorioitaliano con mantenimento economico derivato dalla condizionedel familiare in ricongiunzione.

Trattasi di un accertamento infatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei limitidell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., non dedotto nel caso di specie.6.

Anche il secondo motivo è infondato.

In primo luogo, siosserva che la Corte di merito, diversamente da quanto dolutodal ricorrente, non ha omesso di accertare il requisito dellastabile permanenza e della capacità reddituale, ha invecechiaramente affermato la loro sussistenza a pag. 6 e 13 dellasentenza impugnata.

Per contro, il ricorrente istituto non haindicato dove e quando abbia proposto analoga censura neigiudizi di merito: e la doglianza sulla esistenza dei predettirequisiti esprime un implicito giudizio critico sulla valutaNzuimoenroe re gistro generale 26801/2022Numero sezionale 637/2026degli elementi probatori raccolti dal giudice di Nmumeerroi tdoi r,a ccolta generale 19769/2026ipotizzando una violazione della regola di riparto degli oneDrait a pubblicazione 14/06/2026probatori non riscontrabile laddove i dati documentali siano statiofferti proprio dalla richiedente il beneficio, trasfusi in sedeamministrativa e versati in ambito processuale come rammentala controricorrente, esaminati dai giudici di appello per ribaltarele pronuncia negativa di primo grado.

L’onere probatorioincombente a carico di colui che invoca il beneficio assistenzialeè stato, pertanto, soddisfatto senza alcuna violazione dell’art.2697 c.c.6.1 - Il contestato accertamento espresso dalla Corte d’appello,sulla presenza della richiedente nel territorio italiano sin dal suoingresso, senza soluzione di continuità, è questione di fatto dicompetenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile incassazione, se non nei limiti dell’omesso esame e non già7.

In conclusione, il ricorso va respinto, con compensazionedelle spese di lite, essendosi consolidato l’orientamentogiurisprudenziale citato innanzi in epoca successiva allainstaurazione del ricorso (novembre 2022).7.1 - Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa le spese fra le parti.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamentNou,m edroa re gistro generale 26801/2022Numero sezionale 637/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di conNturmiebrou dti ora ccolta generale 19769/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, Daat a pubblicazione 14/06/2026norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 10 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa637 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 213/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 04/05/2022 R.G.N. 19/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26801/20221. La Corte d’appello di Torino ha riformato la sentenza di primoN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026grado di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]at a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAQUEL OLGA, di nazionalità peruviana, volto ad accertare ildiritto a percepire l’assegno sociale con decorrenza dal luglio2020, sul presupposto che non fosse equiparabile il permessotemporaneo per motivi familiari, di cui la richiedente era titolare,con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo (ex carta di soggiorno), quale condizione legittimante,ai sensi dell’art. 80 co. 19 della L. 388/2000, per la fruizionedell’assegno sociale.Il Tribunale aveva ritenuto che: la carta di soggiorno di familiaredi cittadino UE, di cui era titolare la ricorrente, è un titolo diversodalla carta di soggiorno ex art. 80 e dal permesso di lungosoggiorno che l’ha sostituita dal 2007; non può ritenersi violatala Direttiva UE 2011/98 che si applica ai cittadini dei Paesi terziche non sono soggiornanti di lungo periodo; il Regolamento CE883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezzasociale indica tra i settori specifici compresi nel suo ambito diapplicazione “le prestazioni familiari” definite come tutte leprestazioni destinate a compensare i carichi familiari, senzariferimento all’assegno sociale che non attiene precipuamenteai carichi familiari; l’estratto contributivo della ricorrente neescludeva il requisito reddituale per la concessione del permessodi soggiorno di lungo periodo. Per contro la richiedenteadduceva di essere stata ammessa in uno Stato membro a finidiversi da attività lavorativa e che l’assegno sociale è unaprestazione che rientra nei settori di sicurezza sociale definitidal Regolamento CE n. 883/2004 essendo compresa fra leprestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cuiall’art. 70 e all. X del Regolamento.Numero registro generale 26801/2022La Corte territoriale ha accolto il gravame proposto dallaN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026originaria ricorrente, in possesso della carta di soggiorno dDait a pubblicazione 14/06/2026familiare di cittadino UE, essendo il figlio cittadino italiano conlei convivente in Torino, avendo lavorato regolarmente in Italiadal 1992 al 2019, pagando regolarmente i contributi edimostrando in tal modo il “profondo e duraturo radicamento”nel territorio italiano. È stata infatti ritenuta la sussistenza dellecondizioni per il soggiorno permanente del familiare delcittadino UE che ha soggiornato legalmente in via continuativaper 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadinodell’Unione ai sensi degli artt. 10 e 14 del d.lgs. 30/2007. Dallasentenza si apprende, inoltre, che è rimasto incontestato ilpossesso del requisito anagrafico e reddituale nonché provatodocumentalmente il soggiorno legale in via continuativa nelterritorio nazionale per almeno 10 anni, sicché rientrando larichiedente nel campo di applicazione dell’art. 12 e art. 3 lett.b)Dir. 2011/98/UE, che prevede a favore dei cittadini dei paesiterzi ammessi in uno Stato membro il beneficio del trattamentoriservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano peri settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento883/2004 -fra cui rientra per l’Italia l’assegno sociale ai sensidell’All.X lett. g) del Regolamento 833/2004 CE-, ed essendogarantita la parità di trattamento, la Corte d’appello ha ritenutodi accogliere l’originaria domanda disapplicando la normanazionale (art. 80 co.19 D.Lgs. 388/2000) in quantocontrastante con quella eurounitaria direttamente applicabile ericonoscendo, quindi, il diritto dell’appellante all’assegnosociale.Numero registro generale 26801/20222. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPSN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026affidandosi a due motivi, a cui la parte privata resiste coDnat a pubblicazione 14/06/2026controricorso.3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 10 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 3 commi 6 e 7 dellalegge n. 335/95 e dell’art. 20 comma 10 del DL n. 112/08 (conv.in L. n. 133/08), in combinato disposto con l’art. 80 comma 19della legge n. 388/2000, nonché dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/98,coordinato con gli artt. 9, 10, 13, 14, 17 e 19 del d.lgs. n. 30/07,per avere la Corte d’appello erroneamente equiparato ilpermesso per ricongiungimento familiare con il permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Lamental’istituto ricorrente una lettura superficiale delle norme consovrapposizione del permesso per ricongiungimento familiare,posto a garanzia della libera circolazione alle condizioni stabilitedal D.Lgs. 30/07 (emanato in attuazione della Direttiva n.2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei lorofamiliari di circolare e soggiornare liberamente nel territoriodegli Stati membri) e che presuppone che il familiare abbia unreddito sufficiente al mantenimento anche del congiunto epossegga risorse economiche sufficienti tali da non gravare sulsistema di assistenza pubblica, con il permesso di soggiorno chelo straniero, già munito di permesso di soggiorno da 5 anni, puòrichiedere al questore per un soggiorno di lungo periodo ai sensidell’art. 9 d.lgs. 286/98 come mod. da d.lgs. 3/2007, se ha irequisiti di produzione di redditi, disponibilità di alloggio e diconoscenza della lingua italiana (come confermato dallapronuncia della Corte Cost. n. 50/2019). L’istituto ricorNruemnertoe re gistro generale 26801/2022Numero sezionale 637/2026rileva che si tratta di due permessi diversi (il permeNusmseoro ddi rai ccolta generale 19769/2026soggiorno per motivi familiari ed il permesso di soggiorno UDEat a pubblicazione 14/06/2026lungo periodo che ha sostituito la carta di soggiorno dal 2007)e che, con maggior rigore interpretativo, solo il permesso disoggiorno di lungo periodo consente di accedere all’assegnosociale.Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 commi 6 e 7 della legge n. 335/95, dell’art. 20 co. 10del D.L. n. 112/08 (conv. in L. n. 133/08), e dell’art. 9 commi 1e 12 del d.lgs. n. 289/98, in combinato disposto con gli artt. 43,2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., perché erroneamente, la Corted’appello aveva omesso di valutare tutti i requisiti necessari peril riconoscimento dell’assegno sociale, consistenti non solo neltitolo di legittimazione, più in particolare, nel possesso delpermesso di lungo soggiorno, ma anche nel possesso delrequisito economico e dell’effettiva e continuativa permanenzanel territorio italiano, con onere del giudice di accertare tale datofattuale con ogni mezzo, eventualmente anche con il ricorso allepresunzioni. L’impugnata pronuncia non aveva valutato gli altrirequisiti (reddito e residenza) e non aveva spiegato in base aquali condizioni reddituali la richiedente avesse diritto adottenere il permesso UE per il soggiorno di lungo periodo, néaveva accertato in fatto la residenza anagrafica ed il soggiornostabile e continuativo per dieci anni di cui all’art. 20 comma 10L.133/08, potendosi, all’uopo, fare riferimento alle date dirilascio dei documenti attestanti il soggiorno legale; precisa chele risultanze anagrafiche per il requisito della residenza hannoNumero registro generale 26801/2022solo un valore presuntivo, e la stabilità che caratterizza laN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026dimora ne implica l’unicità. Data pubblicazione 14/06/20262. Nel controricorso la parte privata rammenta di avere fattoingresso in Italia nel 1992 e di avere svolto attività dicollaboratrice domestica fino al 2019, nonché di avere la cartadi soggiorno dal 28/3/2020 e di avere richiesto l’assegn0osociale con domanda amministrativa del 23/6/2020, respintadall’INPS per non essere in possesso del permesso di soggiornoUE di lungo periodo; assume quindi che abbia rilevanza ilpossesso della carta di soggiorno per familiare di cittadino diuno Stato membro, ed in tale qualità di avere diritto all’assegnosociale.3. Il ricorso è infondato.4. Va, invero, confermata l’osservazione interpretativa compiutadalla Corte di merito in ordine alla equiparazione della carta disoggiorno per stranieri a tempo indeterminato con il permessodi soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, comeespressamente si legge dall’art. 2 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.3/2007 recante norme di attuazione della direttiva 2003/109/CErelativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungoperiodo (art. 2 co.2: “Agli stranieri già titolari di carta disoggiorno si applicano le norme del presente decreto”. Comma3: “Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme oprovvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, ilriferimento si intende al permesso di soggiorno CE persoggiornanti di lungo periodo, di cui all’articolo 9 del decretolegislativo 25 luglio 1998 n.286, come modificato dall’articolo1”). E la carta di soggiorno, quale titolo permanente disoggiorno sul territorio nazionale, è anche quella di cui agli artt.10 e 14 d.lgs. 30/2007, di recepimento ed attuazione dellaNumero registro generale 26801/2022normativa comunitaria sul diritto di soggiorno permanente nelN umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e deDait a pubblicazione 14/06/2026familiari di cui al cui all’art. 2 che accompagnano o raggiungonoi medesimi cittadini, che abbiano cioè esercitato il diritto alricongiungimento attraverso le formalità e le scansioni temporalidi cui al citato d.lgs. Si osserva poi che al requisito formale delpossesso del titolo di legittimazione, a sua volta presupponenteun compiuto accertamento di validità delle condizioni perl’ingresso e la permanenza in territorio italiano per motivi dicoesione familiare con un cittadino UE, si accompagnano ilpossesso del requisito economico-reddituale e l’effettiva econtinuativa permanenza del territorio italiano.4.1 - È stato già affermato da questa Corte, con sentenza n.9131/2023 e ribadito con sent. n. 10451/2024, che ai fini delriconoscimento dell'assegno sociale, occorre distinguere laposizione dei cittadini stranieri, in via generale, e quella deifamiliari stranieri di cittadini italiani o di altri Stati dell'Unioneeuropea che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare:solo per i primi, infatti, il diritto interno richiede, perl'attribuzione delle prestazioni, il permesso di soggiorno di lungadurata; per gli altri è invece necessario e sufficiente il possessodella carta di soggiorno familiare, nella ricorrenza degli ulteriorirequisiti di legge.5. Nella specie, correttamente è stato riconosciuto dalla Corted’appello, il diritto a conseguire da parte della richiedente dinazionalità extra-UE la corresponsione dell’assegno sociale, exart. 3 della legge n. 335/95, in quanto pur non essendo titolaredi un permesso di soggiorno di lunga durata, tuttavia,possedeva il titolo ugualmente permanente che è attribuito aifamiliari di cittadini italiani o di Stati dell’UE che esercitano ilNumero registro generale 26801/2022diritto al ricongiungimento familiare (e che presuppone a monte,N umero sezionale 637/2026Numero di raccolta generale 19769/2026il possesso di analoghi requisiti reddituali e abitativi in capDoat a pubblicazione 14/06/2026all’ospitante, cfr. artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286/98).5.1 - Nel caso concreto, risulta espressamente compiuto nellaimpugnata sentenza l’accertamento di fatto sul possesso di unacarta di soggiorno decennale per stranieri rilasciata airichiedenti stranieri secondo le disposizioni degli artt. 10 e ss.d.lgs. 30/2007; e sul punto è rimasto acquisito al processo chela richiedente era in possesso della carta di soggiorno difamiliare di cittadino UE dal 2020.5.2 - Altri requisiti sono stati affermati in sentenza quali lastabile e continuativa permanenza nel territorio italiano, laresidenza in un Comune italiano per dieci anni alla data delladomanda amministrativa, l’idonea condizione reddituale, l’etàanagrafica; il tutto per come si apprende dalla narrativa dellaimpugnata pronuncia d’appello e dai dati illustrati incontroricorso non contestati dal ricorrente. Entrambi sonoespressione di una permanenza continuativa nel territorioitaliano con mantenimento economico derivato dalla condizionedel familiare in ricongiunzione. Trattasi di un accertamento infatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei limitidell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., non dedotto nel caso di specie.6. Anche il secondo motivo è infondato. In primo luogo, siosserva che la Corte di merito, diversamente da quanto dolutodal ricorrente, non ha omesso di accertare il requisito dellastabile permanenza e della capacità reddituale, ha invecechiaramente affermato la loro sussistenza a pag. 6 e 13 dellasentenza impugnata. Per contro, il ricorrente istituto non haindicato dove e quando abbia proposto analoga censura neigiudizi di merito: e la doglianza sulla esistenza dei predettirequisiti esprime un implicito giudizio critico sulla valutaNzuimoenroe re gistro generale 26801/2022Numero sezionale 637/2026degli elementi probatori raccolti dal giudice di Nmumeerroi tdoi r,a ccolta generale 19769/2026ipotizzando una violazione della regola di riparto degli oneDrait a pubblicazione 14/06/2026probatori non riscontrabile laddove i dati documentali siano statiofferti proprio dalla richiedente il beneficio, trasfusi in sedeamministrativa e versati in ambito processuale come rammentala controricorrente, esaminati dai giudici di appello per ribaltarele pronuncia negativa di primo grado. L’onere probatorioincombente a carico di colui che invoca il beneficio assistenzialeè stato, pertanto, soddisfatto senza alcuna violazione dell’art.2697 c.c.6.1 - Il contestato accertamento espresso dalla Corte d’appello,sulla presenza della richiedente nel territorio italiano sin dal suoingresso, senza soluzione di continuità, è questione di fatto dicompetenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile incassazione, se non nei limiti dell’omesso esame e non già7. In conclusione, il ricorso va respinto, con compensazionedelle spese di lite, essendosi consolidato l’orientamentogiurisprudenziale citato innanzi in epoca successiva allainstaurazione del ricorso (novembre 2022).7.1 - Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa le spese fra le parti.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamentNou,m edroa re gistro generale 26801/2022Numero sezionale 637/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di conNturmiebrou dti ora ccolta generale 19769/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, Daat a pubblicazione 14/06/2026norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 10 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 19769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris